Com 22/23 - ANIEF - CNR - 26-10-2023 - Interpretazione autentica Art.15

COMUNICATO AL PERSONALE CNR n. 22/23

INTERPRETAZIONE AUTENTICA ART. 15:
UN ERRORE DA NON COMPIERE

 

In data 24 ottobre è stata sottoscritta l’ipotesi di interpretazione autentica dell’art. 15 del CCNL Ricerca 02/05.

Sull’argomento riteniamo necessario e urgente esplicitare alcune osservazioni.

La prima riguarda la carenza di presupposti per la stipula dell’accordo, la seconda, ancora più rilevante anche e non solo sul piano sindacale, i contenuti di merito stabiliti nell’interpretazione fornita dalle parti.

Sulla prima questione evidenziamo i seguenti punti:

  1. Secondo il contratto l’interpretazione autentica del CCNL è limitata a “controversie aventi carattere di generalità sulla sua interpretazione”. Anche l’ARAN negli orientamenti e interpretazioni richiama tale principio (vedi ad es. RAL736, CIRS3, CFL118).
    L’articolo 15 del CCNL 02/05 è entrato in vigore il 7 aprile 2006. Da quella data, nelle molte applicazioni che si sono susseguite (le ultime nel mese di ottobre 2023), nessun Ente ha mai evidenziato alcuna difficoltà nell’interpretazione della norma, indipendentemente dal fisiologico contenzioso che le amministrazioni normalmente gestiscono.
    E’ indiscutibile che sia del tutto assente quel “carattere di generalità” richiesto dalla norma contrattuale, condizione in assenza della quale non è possibile avviare l’iter negoziale di interpretazione autentica.
  2. L’articolo 15 comma 9 recita: “Gli effetti giuridici ed economici delle selezioni di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; i requisiti utili alla valutazione del presente articolo devono essere posseduti alla stessa data.”.
    Riteniamo la norma interpretata sia testualmente e lessicalmente estremamente chiara nell’individuare al 1 gennaio sia gli effetti giuridici ed economici, sia il possesso dei requisiti e quindi anche l’appartenenza al livello inferiore. D’altro canto si sottolinea che l’art. 15 del CCNL vigente non contiene alcun riferimento alla data del 31 dicembre, né diretto né indiretto.
    Anche sotto questo profilo risulta quindi palesemente ingiustificato l’avvio della procedura di interpretazione autentica.
  3. L’ipotesi di accordo stipulata il 24 ottobre u.s. non si limita ad interpretare la norma, ma la integra e la modifica sostanzialmente.
    Il dettato dell’art. 15 c. 9, infatti, individua solo ed esclusivamente: la data e i requisiti utili alla partecipazione. Null’altro. Pertanto l’interpretazione autentica dell’articolo 15 sottoscritta in ipotesi rappresenta di fatto una innovazione, creando una norma completamente diversa all’interno del CCNL.
    Ribadiamo che tale innovazione non può essere apportata dall’interpretazione autentica che, per dirla con le parole dell’ARAN, “non deve avere carattere innovativo ma esclusivamente fornire elementi per una più facile e corretta lettura della norma.“ (CIRS3).
    Anief ritiene questo un ulteriore motivo per il quale l’interpretazione autentica non possa essere sottoscritta in via definitiva.
  4. La modifica, se ratificata definitivamente, agirà con effetto retroattivo e sostituisce la clausola in questione sin dall’inizio della vigenza del contratto, coinvolgendo tutto il comparto degli Enti Pubblici di Ricerca.
    Ciò metterebbe in discussione molte procedure concorsuali svolte e in corso di svolgimento in molti enti di ricerca, che sin dalle prime applicazioni hanno interpretato la norma facendo riferimento al 1° gennaio.
    In discussione potrebbero essere messi persino gli esiti di tali procedure.
  5. In termini più sindacali, infine, riteniamo sbagliata qualsiasi modifica dell’interpretazione di norme contrattuali che si traduca in una limitazione alla partecipazione dei lavoratori alle procedure di crescita di carriera e professionale.

Riguardo i contenuti, il punto 2) dell’ipotesi introduce poi pesanti e pericolose innovazioni.
Nello specificare i requisiti per la partecipazione alla progressione di cui al citato art. 15 l’interpretazione individua nell’ambito dei requisiti utili alla valutazione, “i documenti/attività/progetti ecc. svolti dai candidati nell’espletamento delle mansioni proprie del profilo immediatamente inferiore a quello per cui si concorre ...“.

Tale innovativa e pericolosa interpretazione è in netto contrasto con l’attuale formulazione dell’articolo 15 che
ai commi:

  • 1 e 2 precisa che il profilo dei ricercatori (tecnologi) è caratterizzato da una omogenea professionalità e quindi da un unico organico articolato su tre livelli;
  • 5 e 6 stabilisce che le procedure selettive sono affidate ad apposite commissioni esaminatrici finalizzate all’accertamento del merito scientifico ovvero tecnologico.

Nessun riferimento è presente nel CCNL vigente rispetto alle “mansioni proprie del profilo immediatamente inferiore a quello per cui si concorre”.

Questa INNOVAZIONE SOSTANZIALE (non certo un’interpretazione autentica) all’articolo 15, sembrerebbe esplicitare la volontà dei firmatari di conformarsi alla proposta che l’ARAN ha presentato al tavolo del rinnovo contrattuale riguardante la revisione dell’ordinamento e classificazione del personale R&T.

La bozza presentata dall’Aran, che solo per memoria Anief ha sin dall’inizio contestato, prevede infatti che il sistema di classificazione sia del personale Ricercatore che del personale Tecnologo, siano articolati entrambi in tre profili professionali che corrispondono a tre differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali e che ognuno di essi corrisponda a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità.

L’interpretazione autentica anticipa di fatto tale schema, creando i presupposti per una revisione dell’ordinamento secondo il modello di classificazione del personale R&T proposto dall’ARAN, che comporterebbe di fatto l’impossibilità di mantenere le progressioni di carriera previste dall’art. 15.

Per questi gravi motivi riteniamo che l’ipotesi di accordo NON debba essere assolutamente sottoscritta in via definitiva e invitiamo le parti sottoscrittrici dell’ipotesi a fare una approfondita riflessione prima di firmare l’accordo definitivo.

 

La Segreteria Nazionale
ANIEF EPR

 

Link all’Ipotesi di accordo di interpretazione autentica:
https://www.aranagenzia.it/comunicati/14219-firmata-lipotesi-di-accordo-relativo-all-interpretazione-autentica-dellart-15-comma-9-del-ccnl-enti-di-
ricerca-e-sperimentazione-quadriennio-normativo-20022005--i-biennio-economico-20022003-sottoscritto-in-data-7-aprile-2006.html