Provvedimenti per il contenimento della diffusione del Coronavirus: rimodulazione delle attività di sorveglianza sanitaria.

Gentilissimi,
per Vostra opportuna conoscenza, trasmetto in allegato la nota (Notifica 0068536/2020) relativa alla rimodulazione delle attività di sorveglianza sanitaria ex D.Lgs 81/08 e ex D.Lgs 101/20 (radioprotezione) coordinate dall’Unità Prevenzione e Protezione del CNR,  in conseguenza dell’attuale andamento dell’epidemia di COVID-19.

Con i migliori saluti
Gianluca Sotis

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Dott. Gianluca Sotis
Responsabile
Unità Prevenzione e Protezione del CNR
Piazzale Aldo Moro, 7
00185 Roma

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A tutto il personale
dell’Unità Prevenzione e Protezione
A tutti i medici competenti
Loro sedi

 

Oggetto: Provvedimenti per il contenimento della diffusione del Coronavirus: rimodulazione delle attività di sorveglianza sanitaria.

 

  • Visto l’andamento dell’epidemia di COVID-19;
  • Visti i provvedimenti presi dal Governo in queste settimane per il contenimento della diffusione del CoVid-19 sul territorio nazionale ed in particolare il DPCM 24 ottobre 2020 in cui, tra l’altro, si dispone che nelle Pubbliche Amministrazioni sia incentivato il lavoro agile;
  • Viste le ordinanze restrittive prese da alcune Regioni di concerto con il Ministero della salute volti, tra l’altro a limitare gli spostamenti sul territorio;
  • Vista la circolare del Ministero della Salute n. 14915 del 29 aprile 2020;
  • Viste le note e le comunicazioni della Direzione Generale sullo stesso argomento e le conseguenti indicazioni organizzative in particolare a seguito della nota del 22 ottobre in cui viene richiesto a tutte le struttura del Consiglio Nazionale delle Ricerche, di adeguare i propri piani di organizzazione del lavoro fino al 31 dicembre, sentite le RSU e le OOSS territoriali, avendo a riguardo che le attività realizzate in regime di lavoro agile dovranno essere almeno pari al cinquanta per cento;
  • Considerata che l’applicazione della nota sta comportando un marcato ampliamento del lavoro agile emergenziale in tutte le sedi dell’Ente;
  • Ravvisata la necessità di ridurre gli spostamenti delle persone e le occasioni di incontri ravvicinati;
  • Considerato che, per i lavoratori che svolgono la propria attività prevalentemente in modalità di lavoro agile o telelavoro senza obbligo di rientro, è prevedibile unicamente la tipologia di “addetti al VDT”, condizione per la quale, vista la necessità di limitare comunque le occasioni di contagio, è opportuno il differimento temporaneo della sorveglianza sanitaria;
  • Considerato che il personale che continua a svolgere attività sperimentali che possono comportare rischi specifici per cui è necessaria la sorveglianza sanitaria ha in gran parte ridotto la presenza fisica nei laboratori con conseguente riduzione del tempo di esposizione e, conseguentemente, del rischio individuale;
  • D’intesa con il Responsabile Medicina del Lavoro e Radioprotezione Medica dell’Unità Prevenzione e Protezione, Dott. Roberto Moccaldi;

SI DISPONE:

  1. le attività inerenti la sorveglianza sanitaria (ai sensi del D.Lgs 81/08) saranno condotte privilegiando le visite preventive, le visite a richiesta del lavoratore e le visite da rientro da malattia;
  2. le attività inerenti la sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs 101/20 (radioprotezione) saranno condotte privilegiando le visite preventive, le visite a richiesta del lavoratore (straordinarie), le visite di sorveglianza sanitaria eccezionale;
  3. le visite mediche alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalle citate normative vigenti, sono differite al periodo successivo alla validità del presente provvedimento;
  4. le visite mediche periodiche (art. 41, c.1 lett. b) del D.Lgs 81/08 e art.136 c.7 del D.Lgs 101/20) per i lavoratori che svolgono la propria attività prevalentemente in modalità di lavoro agile o telelavoro senza obbligo di rientro sono differite al periodo successivo alla validità del presente provvedimento;
  5. le visite periodiche di cui al punto d saranno, invece, regolarmente eseguite, sempre in relazione ai rischi professionali identificati ai sensi delle citate normative, per i lavoratori che continuano a svolgere non saltuariamente, in presenza e in maniera temporalmente prevalente le attività sperimentali correlate ai suddetti rischi.

Il presente provvedimento ha validità immediata per le strutture del CNR di tutto il territorio nazionale fino al 31 dicembre.

Il Responsabile
Dott. Gianluca Sotis

 

Direzione Centrale Supporto alla Rete Scientifica e Infrastrutture
SPR Servizio Prevenzione e Protezione
CNR Sede Centrale - Piazzale Aldo Moro, 7 – 00185 Roma
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