Nota di aggiornamento in merito alle disposizioni contenute all'articolo 26, del D.L. 17/03/2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/04/2020, n. 27 - 26/03/2021

Si trasmette in allegato la nota circolare del Direttore Generale del CNR prot. n. 0021966 del 26 marzo 2021 relativa a: "Nota di aggiornamento in merito alle disposizioni contenute all'articolo 26, del D.L. 17/03/2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/04/2020, n. 27".

-----------------------------------------------------------

A TUTTO IL PERSONALE CNR

Ai Direttori di Dipartimento

Ai Direttori di Istituto

Ai Dirigenti

Ai Responsabili di Unità

e.p.c.
Al Vice Presidente del CNR
Prof. Lucio D’Alessandro

Al Direttore Centrale Gestione Risorse
Dott.ssa Annalisa GABRIELLI

Al Direttore dell’Ufficio Gestione delle Risorse Umane
Dott. Pierluigi RAIMONDI

Alle OO.SS.

LORO SEDI

 

 

Oggetto: nota di aggiornamento in merito alle disposizioni contenute all'articolo 26, del D.L. 17/03/2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/04/2020, n. 27.

 

Gentili Colleghe Gentili Colleghi,

con la presente nota si forniscono le necessarie indicazioni operative in attuazione del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”, che con l’art. 15 “Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità” che aggiorna le disposizioni contenute all'articolo 26, del D.L. 17/03/2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/04/2020, n. 27.

  1. Equiparazione dell’assenza dal servizio al ricovero ospedaliero. Proroga del termine previsto dall’art. 26, comma 2 del D.L. 17/03/2020, n. 18.

Fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis (ovvero anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto) per i lavoratori dipendenti pubblici:

  1. in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione;
  2. in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da esiti da patologie oncologiche;
  3. in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante dallo svolgimento di relative terapie salvavita
  4. in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della L. n. 104/1992;

il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato.

Tali periodi di assenza dal servizio non sono computabili ai fini del periodo di comporto. E', in ogni caso, fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma. La documentazione necessaria alla giustificazione dell’assenza dal servizio ai sensi della normativa in argomento sarà consegnata alle Strutture di afferenza.

Per tali giornate dovrà essere utilizzato, in sede di compilazione degli attestati di presenza, il codice 111FR.

a) 1) Lavoratori fragili. Svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile. Art. 26, comma 2bis del D.L. 17/03/2020, n. 18.

A decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 30 giugno 2021, i lavoratori fragili di cui ai punti da 1 a 4 della lettera a) svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

a) 2) Applicazione retroattiva.

Le disposizioni oggetto della presente nota si applicano retroattivamente anche per il periodo dal 1° marzo 2021 al 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del D.L. n. 41/2021.

Per eventuali chiarimenti ogni Struttura può rivolgersi alla referente della Sezione Presenze dell’Ufficio Gestione Risorse Umane.

IL DIRETTORE GENERALE
BRIGNONE
GIAMBATTISTA

Nota DG Prot. n. 0021966  del 26 marzo 2021