Notifica 0072210/2021 [Indicazioni operative inerenti alle disposizioni impartite con nota circolare del Direttore Generale del CNR prot. n. 0071246 del 27 ottobre 2021] - 29/10/2021

Con riferimento all'oggetto e su indicazione del Dott. Raimondi si trasmette la nota in allegato.

Distinti saluti

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Segreteria Ufficio Gestione Risorse Umane
Consiglio Nazionale delle Ricerche
Direzione Centrale Gestione Risorse
P.le Aldo Moro 7 - 00185 - Roma
E-mail:segreteria.ugru[@]cnr.it

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DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE
Ufficio Gestione Risorse Umane
Dott. Pierluigi Raimondi
 

A TUTTO IL PERSONALE CNR

Ai Direttori di Dipartimento

Ai Direttori di Istituto

Ai Dirigenti

Ai Responsabili di Unità

e.p.c.
Alla Presidente del CNR
Prof.ssa Maria Chiara Carrozza

Al Direttore Generale
Dott. Giuseppe Colpani

Al Direttore Centrale Gestione Risorse
Dott.ssa Annalisa GABRIELLI

Alle OO.SS.

LORO SEDI

 

 

OGGETTO: Indicazioni operative inerenti alle disposizioni impartite con nota circolare del Direttore Generale del CNR prot. n. 0071246 del 27 ottobre 2021

 

 

Gentili Colleghe e Colleghi,

con la presente si forniscono le necessarie indicazioni operative necessarie per una uniforme attuazione delle disposizioni contenute nella nota circolare del Direttore Generale del CNR prot. n. 0071246 del 27 ottobre 2021.

Lavoratori fragili
I lavoratori con disabilità nelle condizioni di cui all’art. 3, comma 3, della Legge 104/1992 e le/i lavoratrici/lavoratori immunodepresse/i o che presentino condizioni di rischio derivanti da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita certificati dai competenti organi medico-legali sono collocati in lavoro agile (cod. 39LA) fino al 31/12/2021, fatta salva una ulteriore proroga governativa in materia, e lo stesso è soggetto alle procedure di monitoraggio e rendicontazione secondo le procedure già comunicate.

Lavoratori che prestano assistenza a soggetti fragili
La/il dipendente che presta assistenza ai sensi della Legge 104/1992 o i cui familiari conviventi si trovino in uno stato di immunodepressione o che presentino condizioni di rischio derivanti da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita certificati dai competenti organi medico-legali può presentare apposita richiesta al proprio direttore/dirigente/responsabile indicando il periodo continuativo anche fino al 31 dicembre 2021 o le giornate per le quali intende svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile e sarà collocato in lavoro agile per l’intero periodo indicato nella richiesta stessa (Cod. 39LA).

Per le/i lavoratrici/lavoratori che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità di cui all’art. 3, comma 3, della Legge 104/1992, si precisa che il diritto a richiedere di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile è riconosciuto a tutti coloro che sono in possesso della certificazione di cui alla Legge 104/1992 per prestare assistenza ad un familiare disabile, giusto provvedimento dell’Amministrazione, a prescindere dalla presenza del disabile nella medesima certificazione anagrafica/stato di famiglia.

Quarantena/isolamento fiduciario
Per le/i lavoratrici/lavoratori interessati da provvedimenti di quarantena o isolamento fiduciario si indica quanto segue:

  1. le/i lavoratrici/lavoratori interessati da provvedimenti di quarantena o isolamento fiduciario emessi dall’autorità sanitaria con apposita certificazione medica saranno considerati assenti per malattia secondo le disposizioni di cui all’art. 87, comma 1 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 ovvero tale periodo è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporto (cod. 11R);
  2. nel caso in cui, in applicazione alle procedure previste nell’ente per i casi di sospetto contatto stretto in attesa della valutazione della ASL di competenza, il lavoratore sia allontanato precauzionalmente dai luoghi di lavoro, egli potrà svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per il periodo interessato (cod. 40LA). Qualora, successivamente, l’autorità sanitaria formalizzi la quarantena, il periodo di lavoro agile corrisponderà ai giorni da essa indicati.
  3. nel caso in cui non sia stato emesso il certificato medico di malattia e previa presentazione della apposita certificazione del Ministero della Salute o della ASL attestante la condizione di quarantena/isolamento fiduciario, le/i lavoratrici/lavoratori potranno presentare apposita richiesta di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile al proprio direttore/dirigente/responsabile (cod. 40LA).

I lavoratori in quarantena o allontanati in quanto sospetto contatto stretto in attesa di valutazione dell’autorità sanitaria sono esonerati dalla procedura di monitoraggio e rendicontazione.

Attivazione nuovi codici per attestati di presenza
Di seguito si riporta l’elenco dei nuovi codici da inserire nell’attestato mensile:

  • Lavoro agile per dipendenti fragili o per assistenza a disabile/immunodepresso (cod. 39LA)
  • Lavoro agile per quarantena/isolamento fiduciario (cod. 40LA)
  • Congedo parentale per figli minori di 14 anni (cod. COV50) giornaliero
  • Congedo parentale per figli minori di 14 anni su base oraria minimo 1h, massimo metà della giornata lavorativa (cod. COV50H)
  • Congedo parentale per figli di età compresa fra 14 e 16 anni (cod. COV00) giornaliero
  • Congedo parentale per figli di età compresa fra 14 e 16 anni su base oraria minimo 1h, massimo metà della giornata lavorativa (cod COV00H)
  • Assenza ingiustificata per il dipendente sprovvisto di Green Pass (cod. 98CV)

Si comunica inoltre che il codice COVID19, a far data dal 02 novembre 2021, sarà disattivato fino a nuova e diversa disposizione.

IL DIRIGENTE
Raimondi Pierluigi