34_COM UIL RUA 10-7-2018 DIRITTO OPZIONE AVVISI INTERNI

COMUNICATO AL PERSONALE CNR n. 34/18
CNR: C’ERA UNA VOLTA...
IL DIRITTO DI OPZIONE!!

I Ricercatori (ed anche i Tecnici e Amministrativi) in caso di soppressione del proprio Istituto possono esercitare il diritto d’opzione,

TUTTI TRANNE 7 RICERCATORI ISSIA
E 3 ASSEGNISTI DI RICERCA!

Per quale motivo? Semplicemente perché hanno optato per un Istituto diverso da quello scelto dal Direttore di Dipartimento!

Eppure le motivazioni che hanno guidato il diritto di opzione dei Ricercatori sono tutte di natura scientifica come ampiamente condiviso dal Direttore dell’ISASI che ha espresso parere favorevole. Ma non importa. Il Direttore Generale da circa due mesi non costituisce la sede di lavoro perché si creerebbe il precedente dell’apertura “sotto casa” di sedi di lavoro!

Ma non importa se è solo un fatto formale perché quella sede con i laboratori e le strumentazioni già esiste dal 1982!

E allora oggi l’AMMINISTRAZIONE CENTRALE ha emanato il DIKTAT minacciando entro 5 giorni l’assegnazione presso l’STIIMA sede indicata dal Direttore di Dipartimento.

Ma non ci sono anche le disposizioni del D.Lgs. 218/16, della Carta Europea del Ricercatore, del nuovo CCNL?

Va bene, però l’Amministrazione non si può ricordare e conoscere tutto.

SE QUELLA SEDE NON SÀ DA FARE...
NON SI FARÀ!

... E LA DISCRIMINAZIONE
CONTINUA

Del tutto incurante dei rilievi formalizzati dalla UIL RUA (nota del 13 giugno u.s. e comunicato n.24/18) il CNR, a tempo di record, ha concluso le selezioni degli 11 sui 12 Avvisi interni per l’affidamento degli incarichi di Responsabile di Struttura tecnica di particolare rilievo e di Uffici non dirigenziali, confermando e prorogando di fatto tutti i Responsabili uscenti.

Tutti tranne uno!

Per quale motivo? Ma perché non ha lavorato bene negli anni? anzi, è un fannullone? Ma no.... ora ci sovviene il motivo vero..... semplicemente perché E’ UN PRECARIO!!

Ma è un buon motivo? Forse perché troppo distante nel tempo viene dimenticata la Direttiva UE 1999/70/CE del 28-6-1999 nella quale inequivocabilmente si recita “i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, ...”.

Ma non importa la regola, il precario NON lo si vuole!.

E così, si è decisa l’esclusione dalla partecipazione del candidato con contratto a T.D. che, pur rientrando di diritto nell’elenco degli stabilizzandi (comma 1), per oltre tre anni ha ricoperto la responsabilità di un Ufficio con l’apprezzamento di tutti.

Possiamo però “stare sereni” perché anche il nuovo Responsabile possiede una “comprovata qualificazione professionale maturata presso il CNR, anche in materia di procedimenti disciplinari”. Ad ogni buon conto, per la tranquillità di tutti nelle audizioni affianchiamolo con un “coadiutore”.

Chi? A cosa fare?

Non importa, in ogni caso, il precario NON lo vogliamo e al suo posto oggi abbiamo un nuovo Responsabile esperto con l’assistenza di un coadiutore.

Ma anche il coadiutore E’ UN PRECARIO!!

Non importa, in questo caso il precario LO vogliamo!

Ma, c’è UN ALTRO PRECARIO!!

Quello è giusto che sia ammesso, valutato e confermato Responsabile, perché anche se ha un contratto a T.D. è inserito anch’esso nell’elenco delle stabilizzazioni comma 1 (assunto con chiamata diretta).

C’è la Legge 150/2000.

Ma la legge riserva quelle funzioni esclusivamente al personale a tempo indeterminato!

Ma non importa la regola, il precario lo vogliamo!

“VUOLSI COSÌ COLÀ
DOVE SI PUOTE CIÓ CHE SI VUOLE,
E PIÙ NON DIMANDARE”

E così è avvenuto in quasi tutte le decisioni assunte per le quali il rapporto fiduciario sembra prevalere sul merito:

  • nomina Direttore Generale;
  • nomina Direttori Direzioni Centrali;
  • nomina Direttori Dipartimento, Istituto e f.f.;
  • nomina Responsabile di Struttura e Uffici;
  • annullamento concorso da Dirigente di Ricerca e Primo Ricercatore;
  • annullamento e revoca dopo tre anni concorso a Dirigente;
  • esercizio del diritto di opzione negli Istituti soppressi;
  • ritardi e mancate applicazioni di fondamentali istituti contrattuali (progressioni di carriera, salario accessorio, ecc.).

Torna allora alla mente, quanto tramandatoci da un grande poeta e drammaturgo:

“Prima di tutto vennero a prendere gli zingari e fui contento perché rubacchiavano.
Poi vennero a prendere gli Ebrei e stetti zitto perché mi stavano antipatici.
Poi vennero a prendere gli omosessuali e fui sollevato perché erano fastidiosi.
Poi vennero a prendere i comunisti ed io non dissi niente perché non ero comunista.
Un giorno vennero a prendere me e non c’era rimasto nessuno a protestare”.

Federazione UIL SCUOLA RUA
“Ricerca Università Afam”
Americo Maresci