Aggiornamento alle FAQ sullo sciopero proclamato dall'assemblea dell'11 maggio 2020

Quotidianamente giungono richieste di chiarimento sullo sciopero alla procedura di valutazione e pertanto manteniamo aggiornate le FAQ con le richieste più frequenti.
Al momento, l’adesione allo sciopero è elevatissima e sta mettendo in crisi l’Amministrazione, come appare evidente dal suo nervosismo. Poiché nel frattempo non solo non sono venute meno le ragioni dello sciopero ma, anzi, si sono rafforzate, non possiamo che invitare tutti a proseguire con questa forma di agitazione.
Rileviamo con piacere che USB ha aderito allo sciopero indetto dall'assemblea dell'11 maggio e invitiamo tutte le altre sigle a fare altrettanto, se davvero intendono tutelare i lavoratori.
 
Ecco di seguito l’integrazione alle FAQ disponibili integralmente alla pagina del sito ilnostroCNR
 
  • Nonostante io mi avvalga del lavoro fuori sede autocertificandolo mensilmente, l’amministrazione o il direttore modificano le attestazioni presenza inserendo d'ufficio il codice COVID.
L’autocertificazione, come il nome stesso indica, è sotto l’esclusiva responsabilità di chi la presenta. Nel momento in cui viene consegnata all’amministrazione diventa un atto pubblico e chiunque ne modifichi il contenuto, in tutto o in parte, compie un falso. E’ bene farlo presente e poi, se lo si ritiene opportuno, occorre rivolgersi alla magistratura per le opportune valutazioni.
 
  • E’ corretto chiamare questo sciopero bianco visto che a stretto rigore non si tratta , in questo caso, di un’osservazione pedissequa delle regole ? 

Non esiste una definizione di sciopero bianco, il modo corrente è definire tali modalità forme anomale di sciopero.
Prescindendo dal colore, è pacifico che si tratti di uno sciopero, infatti l’entità del danno arrecato al datore di lavoro non è un elemento qualificante di uno sciopero:
“l’entità del danno.... non è elemento di qualificazione dello sciopero come legittimo o meno ... in quanto lo sciopero consiste nella non esecuzione dell’obbligazione scaturente dal contratto di lavoro (Giugni, Manuale di diritto sindacale, Bari, 2014, p. 279-281)"

Come sopra ricordato rientra pienamente nella tutela dell’art.40 della Costituzione uno sciopero indetto da un’assemblea di lavoratori:
“Deve escludersi che tale titolarità (dello sciopero, ndr) spetti alle organizzazioni sindacali dei lavoratori. Ed, infatti, lo sciopero può essere praticato anche da gruppi spontanei di lavoratori non organizzati in sindacato – eventualmente in polemica con questo e sarebbe del tutto arbitrario escludere tale ipotesi dalla tutela predisposta dall’art. 40 Cost.” (Giugni, Manuale di diritto sindacale, Bari, 2014, p. 262-263).”
 
Per altro nel modo della ricerca il danno arrecato con un’astensione dalla prestazione lavorativa è molto relativo ed è pertanto necessario che vengano percorse strade diverse per esercitare una pressione sull’amministrazione ed ottenere quanto richiesto.
 
• In modo più o meno velato, ad alcuni sono state rivolte delle minacce di sanzioni se non compiliamo la procedura di valutazione. Ma chi sciopera non è tutelato ?
 
Ogni tipo di sanzione sarebbe del tutto illegittima in quanto chi sciopera è tutelato dall’art.40 della Costituzione. Chiunque faccia, o anche semplicemente si faccia latore di minacce più o meno velate compie il reato di minaccia. E’ bene chiarirlo una volta per tutte.
 
Comitato di Liberazione del CNR
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