ANIEF - Audizione al Senato 03/07/2025

Nella mattinata odierna, Anief è stato audito al Senato in VII Commissione Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, su due provvedimenti: il Disegno di legge 1553, Università, ricerca e scuola, e il Decreto legge n. 90/2025, Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute.

Per la ricerca sono stati rappresentate richieste specifiche e presentati alcuni emendamenti finalizzati alla valorizzazione del personale e all'incremento delle risorse econimiche.

Di seguito le proposte:

  1. Emendamento su AS 1553
    All'art. 1 comma 1, dopo la parola nonché inserire della valorizzazione del personale,
    Motivazioni: al fine di consentire la valorizzazione del personale impegnato nelle attività scientifiche ivi previste.
  2. Attuazione per gli Enti di Ricerca dell'art. 1 comma 612 Legge 30 dicembre 2021 n. 234. Per gli Enti e le Istituzioni di Ricerca di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, all'articolo 19, comma 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e all'art. 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, al fine di definire, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale degli Enti e le Istituzioni di Ricerca relativa al triennio 2022-2024 del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i nuovi ordinamenti professionali del personale appartenente alle amministrazioni statali destinatario delle disposizioni contrattuali relative al triennio 2016-2018 che hanno previsto l'istituzione delle commissioni paritetiche sui sistemi di classificazione professionale, le risorse destinate alla contrattazione collettiva sono integrate, a decorrere dal 2022, con le risorse di cui all'art. 1 comma 612 della Legge 30 dicembre 2021 n. 234, nel limite di una spesa complessiva non superiore allo 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente gli Enti e le Istituzioni di Ricerca, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021 definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001, nei limiti della medesima percentuale del monte salari 2018 di cui al primo periodo.
    Motivazione: Il CCNL ISTRUZIONE E RICERCA 2019/2021 non ha integrato le risorse destinate dal comma 612 citato a causa del rinvio al successivo CCNL della revisione dell'ordinamento e della classificazione del personale.
    Si chiede quindi di poter utilizzare dette risorse nella contrattazione del CCNL 2022/2024 Sezione Ricerca. (0,55%)
  3. Attuazione per gli Enti di Ricerca dell'art. 3 comma 2 DL n. 80 del 09/06/21 convertito in L. 6 agosto 2021 n. 113.
    Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale dipendente dalle amministrazioni di cui per gli Enti e le Istituzioni di Ricerca di  cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, all'articolo 19, comma 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e all'art. 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, possono essere incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalità nel 2021, con modalità e criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2022-2024 o dai provvedimenti di determinazione o autorizzazione dei medesimi trattamenti, di una misura percentuale del monte salari 2018 a valere sui propri bilanci, con i medesimi criteri e valori previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato, secondo gli indirizzi impartiti dai rispettivi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del predetto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
    Motivazione: Il CCNL ISTRUZIONE E RICERCA 2019/2021 non ha stabilito modalità e criteri dell'incremento delle risorse destinate ai trattamenti accessori a causa del rinvio al successivo CCNL della revisione dell'ordinamento e della classificazione del personale. Si chiede quindi di poter utilizzare dette risorse della contrattazione del CCNL 2022/2024 Sezione Ricerca. (0,22%)
  4. Misure a sostegno della contrattazione integrativa negli Enti e le Istituzioni di Ricerca All'art. 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 2018, dopo le parole - predetto termine - al comma 4 quinquies, è inserito il seguente comma 5:Nel rispetto dei vincoli di bilancio e in coerenza con la normativa contrattuale vigente, al fine di assicurare la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza nelle attività di ricerca, gli Enti e le Istituzioni di Ricerca di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, all'articolo 19, comma 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e all'art. 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio.
    Motivazione: nel rispetto dei vincoli di bilancio degli Enti, la norma consente di adeguare i fondi per il salario accessorio finalizzato alla realizzazione e sviluppo delle attività istituzionali di ricerca.
  5. Misure a sostegno delle assunzioni negli Enti e nelle Istituzioni di Ricerca
    Nel rispetto dei vincoli di bilancio e in coerenza con la normativa contrattuale vigente, per gli Enti e le Istituzioni di Ricerca di  cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, all'articolo 19, comma 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e all'art. 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, il limite complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale fissato all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato a seguito delle assunzioni previste dalla legge, prendendo a riferimento il personale in servizio al 31 dicembre 2024, garantendo l'invarianza del valore medio pro-capite del fondo per la contrattazione integrativa.
    Motivazione: in considerazione delle misure finanziarie a sostegno della ricerca pubblica e in previsione quindi di nuove assunzioni di personale previste dalla legge, è necessario garantire l?adeguamento dei fondi del salario accessorio negli Enti e nelle Istituzioni di Ricerca.

La segreteria ANIEF EPR CNR

https://anief.org/varie/55046-audizione-anief-senato-luglio-2025