Roma, 10 ottobre 2024
Prot. n. 25/2024
Al Direttore Generale
Prof. Giuseppe COLPANI
Al Dirigente
Direzione Centrale Risorse
Umane
Dr. Pierluigi RAIMONDI
P. le Aldo Moro, 7
00185 - ROMA
Oggetto: Riconoscimento Buoni Pasto in lavoro a distanza.
La scrivente OS vuole portare all’attenzione di codesta Amministrazione una recente ordinanza della Suprema Corte (n. 25840 del 27 settembre 2024), la quale ribadisce un importante principio riguardante la retribuzione del lavoratore, ovvero che la stessa non può essere depauperata dell’importo dovuto per i buoni pasto neanche durante il periodo di ferie, confermando una linea già tracciata dalla Giurisprudenza comunitaria e nazionale e con ampie conferme nel tessuto normativo.
La suddetta pronuncia ha chiarito che anche durante le ferie, al lavoratore deve essere corrisposta una retribuzione che includa tutte le voci retributive che gli spettano abitualmente, non solo la retribuzione base.
Ciò significa che in base a questo principio la retribuzione, riferita anche a particolari modalità di esecuzione dell’attività lavorativa (si pensi al “lavoro a distanza”), non può essere più bassa rispetto a quella riferita ai giorni di servizio ordinario.
In altre parole, la retribuzione dovuta deve comprendere sempre qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni ed è correlato allo status personale e professionale del lavoratore.
Se tale principio è chiaro e univoco nella pronuncia della Cassazione non è comprensibile, anzi costituisce un pericoloso vulnus, la condotta degli Enti che non garantiscono tale diritto ai dipendenti!
A conferma di tale orientamento, è sufficiente in questa sede il richiamo all’ art. 20 comma 1 L. 22 maggio 2017, n. 81 “Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile (o comunque a distanza) ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazione dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda”.
Pertanto, la sua negazione costituisce condotta discriminatoria nonché aperta violazione del generale principio della eguaglianza.
Opinare diversamente sarebbe come rendere più gravosa e difficile la scelta (o addirittura inibirla) del dipendente verso queste modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, in aperta violazione con la suddetta Legge dello Stato che sancisce all’art. 18 quale scopo principale quello “di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”, promuovendo “il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato”, stabilendo che ogni misura adottata in violazione o comunque disincentivante tale scelta per il lavoratore è da considerarsi ritorsiva o discriminatoria e, pertanto, nulla!
In virtù di quanto premesso, l’ANIEF EPR chiede a codesta Amministrazione di far proprio l’orientamento su chiarito e spiegato e, per l’effetto, provvedere al riconoscimento e pagamento dei buoni pasto in favore dei lavoratori che hanno optato per l’esecuzione dell’attività lavorativa nella modalità del cosiddetto “lavoro a distanza”.
ANIEF si rende immediatamente disponibile ad un confronto sul tema e in attesa di urgente riscontro porge distinti saluti.
ANIEF EPR
La Segreteria Nazionale