[Articolo33] Newsletter 31 luglio 2020

newsletter articolo33 n.14 2020

Aria di Autocertificazione agostana

Oggi 31 luglio è l'ultimo giorno lavorativo di luglio e ricordiamo che Ricercatori e Tecnologi devono autocertificare mensilmente, come sempre, il lavoro svolto al di fuori della sede di lavoro nel mese di luglio, ai sensi dell'art. 58 del CCNL 1998-2001 del 18 febbraio 2002, in vigore.
Ricordiamo che dal 2012 è presente sul nostro sito un Vedemecum sull'orario di lavoro di Ricercatori e Tecnologi per le questioni più frequenti. Trattandosi di un'autocertificazione essa non può esser soggetta ad alcuna autorizzazione ed è svolta in piena autonomia dal ricercatore/tecnologo nel quadro dell'autonoma gestione del proprio lavoro.
A beneficio dei direttori e di tutti i colleghi preposti alle presenze degli Istituti/sedi, ricordiamo che ai sensi dell'art 74, c.1 del DPR 445/2000, la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione costituisce violazione dei doveri d'ufficio.
A beneficio di alcuni direttori che si rifanno alla pletora di circolari emanate dall'amministrazione centrale in materia o ai pareri dell'ARAN, che abbiamo ampiamente analizzato ricordiamo che le circolari costituiscono un'indicazione interna sull'applicazione delle norme e non ha carattere vincolante neanche per l'amministrazione stessa. come ricordato dalla Suprema Corte di Cassazione civile, sez. Unite, 2 novembre 2007, n. 23031 :

"La circolare nemmeno vincola, a ben vedere, gli uffici gerarchicamente sottordinati, ai quali non è vietato di disattenderla (evenienza, questa, che, peraltro, è raro che si verifichi nella pratica), senza che per questo il provvedimento concreto adottato dall'ufficio (atto impositivo, diniego di rimborso, ecc.) possa essere ritenuto illegittimo "per violazione della circolare": infatti, se la (interpretazione contenuta nella) circolare è errata, l'atto emanato sarà legittimo perchè conforme alla legge, se, invece, la (interpretazione contenuta nella) circolare è corretta, l'atto emanato sarà illegittimo per violazione di legge."

Come sempre, Articolo 33 offre completa e gratuita assistenza legale per l'affermazione di tale diritto.

Ricordiamo, inoltre, che ai sensi dell'art. 5 comma 6 del CCNL a ricercatori e tecnologi "la consegna dei buoni pasto avviene sulla base di apposite dichiarazioni del dipendente dieffettuare l'orario di lavoro di cui al comma 2.", ovvero almeno 6 ore con la relativa pausa.

Vi raccomandiamo, pertanto, di accompagnare l'autocertificazione delle ore di lavoro fuori sede con l'apposita dichiarazione per la fruizione dei buoni pasto, utilizzando il modello allegato.

Ricordiamo,infine, a tutto il personale indipendentemente dal livello che è in fase di chiusura la raccolta della documentazione per chi intende avviare l'azione legale per il recupero dei buoni pasto, parziale o totale, da inviare per email a : ufficiolegale@articolo33.it