Che succede al CNR? Il Parlamento legifera e noi?

Care Colleghe e Cari Colleghi, Gentili Direttori di Istituto, Gentili Direttori di Dipartimento, Gentili Dirigenti dell'Amministrazione Centrale, Gentili Responsabili di unità, Cari componenti dei CDI, Cari componenti eletti nei Consigli Scientifici di Dipartimento e nei Comitati di Area, Gentili rappresentanti delle OoSs, vi invio la presente con preghiera di diffusione e discussione a/e con tutto il personale. 

 Nella mail

1.       Che succede al CNR? Il Parlamento legifera e noi?

2.       Il Parlamento Legifera

a.       Proposta di Emendamento

b.      Riflessioni

c.        Proposta operativa

3.       Progetti@CNR - nota dei referenti

Che succede al CNR? Il Parlamento legifera e noi?

Vi scrivo nel giorno successivo ad un CdA molto lungo, complicato, ma anche fruttuoso di cui la Presidente, a breve, invierà il relativo resoconto. Nel frattempo vorrei….

…affrontare un tema (mi scuso per la lunghezza) molto importante che si aggiunge:

  • alle ferite dell'art.15 ancora vive per molti di voi, e per le quali auspico una riflessione, sull’ampliamento delle graduatorie, considerati i biblici tempi di attesa dei concorsi, o almeno l’assicurazione dell’applicazione temporalmente corretta del CCNL oltre ad una definizione corretta e condivisa delle aree strategiche, e dei diversi profili ( in particolare il profilo dei tecnologi),
  • alle (dis)attese per l'articolo 54, per la cui applicazione auspico una immediata applicazione,
  • all'attesa del decreto di riparto e della definizione delle procedure di tenure track fondamentali per il completamento del processo di stabilizzazione,
  • alla richiesta di applicazione dell'art.22,
  • del riconoscimento per i RSS, accelerando il processo di approvazione di un atto che, secondo quanto riferito dal DG è già pronto,
  • alla accelerazione dei processi concorsuali (penso a “Funzionario di Amministrazione”) già approvati dal CdA e al ripensamento del regolamento del personale in termini di assunzione, tenendo conto delle peculiarità dell’Ente.

(i precedenti sono temi che sono prerogativa della relazione tra amministrazione e parti sociali, ma che essendo molto sentiti dal personale ed avendo dei riflessi gestionali mi permetto di segnalare, auspicando una intensificazione del dialogo anche su questi temi)

Il Parlamento Legifera

La preoccupazione (ecco il tema importante al quale mi riferivo) deriva da una proposta di emendamento del DL 218/2016 che introduce un ulteriore percorso di reclutamento che potrebbe incidere negativamente sulle carriere di Ricercatori e Tecnologi e, più in generale, sulla partecipazione alla vita dell'Ente se non opportunamente bilanciato da una riforma di norme e regolamenti attestanti una nostra piena autonomia gestionale. Una riforma che incide decisamente sulla vista degli istituti, sulle scelte dei Direttori sostenute dai CdI, che impone anche un bilanciamento attraverso l'aggiornamento del CCNL del quale si occupano da tempo le OoSs, oltre ad un intervento di riforma della governance. Come al solito propongo una riflessione non in modo conclusivo, ma per iniziare un dialogo con tutte e tutti voi. In questo senso vi ricordo la possibilità di incontrarci anche in via telematica e sottolineo (ringraziandoli) l'ottimo lavoro dei Consiglieri di Dipartimento eletti che hanno intensificato gli incontri con gli Istituti, dei CdI che hanno iniziato un percorso virtuoso di collaborazione e coordinamento, ed i Direttori di Istituto che hanno intrapreso iniziative importanti a sostegno di una gestione più efficace ed efficiente dell’Ente e che, su questo ed altri temi, sono in attesa di confrontarsi con la Presidente. Ringrazio anche la Presidente per la sua intenzione di incontrare tutte e tutti noi nei luoghi in cui operiamo. Piacerebbe anche a me (una volta assunta la seconda dose di vaccino) ricominciare le visite sui territori, aree della ricerca, istituti

Proposta di Emendamento

La Proposta di Legge su pre-ruolo e reclutamento nell’università e negli enti di ricerca uscita dalla VII Commissione della Camera è stata modificata dall’emendamento 5.01 del Relatore, che introduce nel Decreto legislativo 218/2016 il seguente, nuovo articolo 12-ter, finalizzato al reclutamento negli Enti di ricerca ed alla mobilità orizzontale delle figure “tenure-track” a tempo determinato tra università ed enti di ricerca. In particolare si propone:

Art 12 - ter

  1. Ferme restando le vigenti disposizioni normative e contrattuali per le assunzioni a tempo determinato, gli enti possono indire procedure concorsuali per la stipula di contratti per ricercatore o tecnologo a tempo determinato con durata di sette anni non rinnovabili secondo quanto previsto dal presente articolo. Alle procedure concorsuali di cui al presente articolo è dedicata un’apposita sezione del piano di fabbisogno di cui all’articolo 7. A partire dal terzo anno di titolarità del contratto e per ciascuno degli anni successivi, l’ente valuta il ricercatore o il tecnologo a tempo determinato ai fini dell’inquadramento a tempo indeterminato con la qualifica di primo ricercatore o primo tecnologo. Le procedure concorsuali di cui al presente comma sono adottate con le medesime modalità previste dalla legge per l’accesso a tempo indeterminato e, ai fini della partecipazione i candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dal secondo periodo della lettera a) dell’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi internazionali individuati con decreto del Ministro, sentiti la Consulta dei Presidenti di cui all’articolo 8 e l’Agenzia nazionale per la valutazione dell’università e della ricerca (ANVUR).
  2. Gli enti, nell’ambito del piano di fabbisogno e in coerenza con le esigenze derivanti dal piano triennale di attività, possono assumere con chiamata diretta con la qualifica di primo ricercatore i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 purché in servizio presso le università con tale qualifica da almeno tre anni, previa valutazione di cui al comma 1.
  3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, le università possono assumere con chiamata diretta, ai fini dell’inquadramento nel ruolo di professore associatoi titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato previsti dal presente articolo,  purché in servizio da almeno tre anni presso gli enti pubblici di ricerca e in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale di cui all’articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Riflessioni

Per una analisi consistente è bene ricordare anche la recente introduzione dell’articolo 12-bis il cui obiettivo è evitare il futuro ricorso alle stabilizzazioni negli Enti di ricerca. La norma introduce, quindi, un percorso di inserimento nei ruoli degli EPR che è allo stesso tempo flessibile, permettendo il reclutamento iniziale delle figure professionali a termine in relazione allo svolgimento di progetti di ricerca finanziati, ed equo, avviando a concorsi riservati per l’inserimento in ruolo, al III livello, i più meritevoli tra i titolari di tali contratti, a partire dai tre anni di esperienza nell’ente. Si sottolinea l'aspetto fondamentale del fatto che la trasformazione del rapporto di lavoro da contratto a termine a contratto a tempo indeterminato non è ad personam, ma subordinata allo svolgimento di procedure selettive per titoli e colloquio accessibili a più soggetti nella medesima area scientifica, compatibili con i migliori standard internazionali,

L’art. 12-ter crea ora un canale parallelo di inserimento in ruolo, mediante una figura contrattuale rafforzata, il Ricercatore a tempo determinato “tenure track”, destinata all'assunzione al livello intermedio (II) dei profili di Ricercatore e Tecnologo, facendo salire a tre i possibili percorsi di reclutamento di Ricercatori e Tecnologi negli Enti: reclutamento ordinario, concorsi riservati art. 12-bis, concorsi tenure-track art. 12-ter. Deve essere considerato il fatto che il 50% delle risorse per le assunzioni di Ricercatori e Tecnologi nei Piani triennali di attività resta attualmente destinato alle procedure di cui all’art. 12-bis (comma 2), con inserimento dei vincitori dei relativi concorsi riservati al III livello. Questa norma, approvata con il concorso di tutte le forze politiche che oggi ispirano l’ulteriore riforma, deve essere difesa quale unico argine alla proliferazione ed all’abuso del precariato negli Enti pubblici di ricerca.

La preoccupazione che condivido con voi è, in primo luogo, che, come al solito, la decisione fa riferimento ai soli Presidenti. Continua a trascurarsi da parte dei Ministeri vigilanti gli Enti, ed in particolare del MUR, la costituzione del Consiglio Nazionale dei Ricercatori e Tecnologi che potrebbe (dovrebbe) dare un contributo significativo anche all’applicazione normativa. Consiglio, ricordo, costituito, da tutte e tutti gli eletti negli organi statutari degli EPR e previsto proprio dalla 218/2016.

La seconda preoccupazione discende dalla valutazione, ad oggi, irrealistica  di una vera reciprocità tra Università ed Enti di Ricerca, laddove non si modifichino adeguatamente norme e regolamenti per rendere effettivamente autonomi gli EPR nelle proprie scelte di reclutamento (e non solo). Difficile pensare che in un Cda e Consiglio Scientifico in cui i membri interni sono nettamente in minoranza, l'applicazione delle nuove norme non siano potenzialmente sfavorevoli agli Enti (la maggiorparte di essi perlomeno), con una mobilità a senso unico verso gli enti dei ricercatori universitari tenure-track “in soprannumero”, incidendo decisamente sul reclutamento del personale al tempo determinato ( e assegno di ricerca), ma anche sul percorso, già particolarmente accidentato, delle progressioni di carriera dei ricercatori al III livello, che si vedrebbero scavalcati con l'immissione (anche a chiamata diretta) di universitari nel livello superiore.

Di fatto la riforma rischia di ripetere lo stesso gravissimo errore fatto per l'università nel 2010, con l'approvazione della legge 240, trasformando oggi il III livello degli Enti di ricerca in una trappola fino al pensionamento per chi vi si trova inquadrato. Infatti, in mancanza di un criterio abilitativo analogo a quello dell’università, gli enti sono destinati a ripercorrere la strada che ha portato le università a impedire ad un’intera generazione di ricercatori la doverosa valorizzazione professionale, in nome del contenimento dei costi, e di ricominciare ad assumere solo a partire dal 2016, e solo mediante lo strumento dei concorsi RTDb, giovani promettenti che si sono trovati a scavalcare i Ricercatori di ruolo, ormai meno giovani ma ugualmente meritevoli, a volte anche utilizzando in maniera disinvolta lo strumento dell’Abilitazione scientifica nazionale. Il DPR 171/1991, pur nella sua impostazione ormai desueta dei profili professionali di Ricercatori e Tecnologi, indica chiaramente in una ripartizione 40:40:20 la distribuzione ottimale nei tre livelli. Questo è particolarmente disatteso in alcuni enti come il CNR, dove per una cronica mancanza di risorse il personale in servizio al III livello rappresenta attualmente il 77% dei Ricercatori e Tecnologi dell'ente, che rischia di essere dimenticato dai futuri investimenti nella valorizzazione professionale. All’articolo 12-ter dovrebbe quindi essere perlomeno apposta una clausola di salvaguardia, che impedisce di inserire nel PTA risorse per i concorsi al II livello ai sensi di tale articolo negli enti che hanno più del 40% dei Ricercatori e Tecnologi inquadrati al III livello.

In senso più generale, la norma va contro l’idea di partecipazione democratica e unità di intenti che dovrebbe caratterizzare tutto il personale che si occupa di ricerca in un contesto pubblico, che sia università o ente di ricerca. La riforma estende agli enti quanto già realizzato nell’università: la definizione di una “casta” di Ricercatori e Docenti strutturati, pochi, relativamente ben pagati e inquadrati unicamente ai livelli superiori, nettamente separati da una pletora di ricercatori, tecnologi, tecnici, amministrativi iper-qualificati strutturati e non, a basso costo, indispensabili per le attività di ricerca (e docenza). Questa impostazione è perdente da parte della comunità scientifica nazionale, che dovrebbe invece perseguire l’alleanza tra tutte le parti del sistema, con percorsi di inserimento rigorosi ma equi e a tutto vantaggio della produttività del sistema nazionale, e con ruoli intermedi, a tempo indeterminato e anche a termine, contrattualizzati e dotati di autonomia, diritti e doveri non dipendenti, se non in maniera impersonale e basata il più possibile su criteri freddi, dalla volontà del personale senior strutturato e dalla dirigenza scientifica. Non c’è rimedio, forse, a questa tendenza nell’impostazione di questa riforma; andrebbero però mitigati il più possibile gli effetti di trasformazione di un sistema sano fatto di ricercatori, tecnologi, tecnici e amministrativi, e più in generale di una ricerca costituzionalmente libera ed al servizio del Paese, in un sistema estremamente e irrimediabilmente gerarchizzato, con reclutamento e carriera stabiliti  dall’alto (in contrasto con l’art. 97 della Costituzione), retribuzione e aspettative professionali non corrispondenti alla qualità del lavoro svolto (in contrasto con l’art. 36 della Costituzione) e libertà di ricerca inesistente (in contrasto con l’art. 33 della Costituzione).

Proposta operativa

Ho espresso il mio pensiero e le mie preoccupazioni. Sono certo che la Presidente, le Organizzazioni Sindacali sia in questa fase sia nella fase del rinnovo contrattuale si impegneranno per fare in modo che le norme non penalizzino il personale dell’Ente. I CdI e i Direttori di Istituto che, insieme, non possono che essere, grazie alla possibilità di assumere in modo diretto, sintetizzandole, le vostre idee, gli ispiratori principali dei modelli di reclutamento più adatti all'Ente e al momento storico che viviamo. Auspico, in questo senso, che avviino e conducano in modo strutturale e pubblico una discussione che porti ad un equilibrio fondato sulla massima autonomia dell'Ente nelle relazioni esterne, in particolare con le Università (ai Consiglieri scientifici, in particolare gli eletti e al RdP in CdA il compito di offrire il supporto necessario). Intendiamoci. Il rapporto con le Università pubbliche, in particolare, non solo è doveroso, ma è la chiave per una diffusione capillare della conoscenza ad ogni livello: dalle studentesse e studenti (scuola, università), al mondo del lavoro, alle imprese, alle istituzioni, e ciò già avviene con la massima disponibilità ed il contributo fondamentale di un Ente come il nostro abituato a fare ricerca, innovazione, supporto istituzionale, valorizzazione della ricerca.

Auspico che ciò avvenga sulla base di un equilibrio e reciprocità reali.

Progetti@cnr

Con nota del 28 maggio i referenti formali di progetto mi hanno comunicato quanto segue:  

Si stanno concludendo le operazioni di valutazione. In particolare ha concluso il panel Agrifood, oggi dovrebbe chiudere i verbali il panel biomedicina, e comunque tutti entro la settimana. A inizio settimana prossima uscirà una comunicazione ufficiale contenente:

  • I nomi dei colleghi ammessi alla seconda fase;
  • La data di apertura della piattaforma (sarà in esercizio dal 15 giugno) e gli anticipiamo però lo schema delle informazioni che saranno richieste così i ricercatori possono cominciare da subito a lavorare al progetto;
  • La data di scadenza per la presentazione dei progetti (un mese dopo come da bando ovvero il 15 luglio);La data di conclusione della valutazione ovvero il 15 settembre;

 

Un saluto fraterno

Nicola

 
 
Nicola Fantini
ELSE EEN Coordinator
Consiglio Nazionale delle Ricerche- Consiglio di Amministrazione
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