Circolare CNR n. 07/2011 "Nuove disposizioni in materia di assegni di ricerca e contratti d'opera. Legge 30 dicembre 2010 n. 240"

Circolare n. 7/2011

AMMCNT – CNR
0009211 del 28/01/2011

Ai
Dirigenti/Direttori delle Unità Organiche e Strutture del CNR

Loro Sedi

Oggetto: Nuove disposizioni in materia di assegni di ricerca e contratti d’opera. Legge 30 dicembre 2010 n. 240.

Il 14 gennaio 2011, è stata pubblicata in GURI la

Legge 30 dicembre 2010 n. 240

avente ad oggetto “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario italiano”.

Nell’ambito di tale normativa, l’art. 29 c. 11 lettera d) ha disposto l’abrogazione dell’ art. 51, comma 6 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449, norma che consentiva agli Enti di Ricerca il conferimento di assegni di ricerca e dei cd. “contratti d’opera per lo svolgimento di specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca”.

In allegato alla presente si trasmette la direttiva del competente Ufficio Concorsi nella quale sono forniti tutti i chiarimenti necessari per la gestione di tali tipologie di rapporti contrattuali in seguito all’entrata in vigore della normativa in oggetto.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Fabrizio Tuzi)

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Direzione Centrale Supporto alla Gestione delle Risorse
Ufficio Concorsi
Il Direttore

Nel   Supplemento   Ordinario   alla   Gazzetta   Ufficiale   n.   10   del   14   gennaio   2011,   è   stata pubblicata la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario italiano”.
In particolare, per quanto di interesse del CNR:

  • l’art. 29, comma 11 lettera d) “norme transitorie e finali” ha disposto l’abrogazione dell’art. 51, comma 6 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449, che consentiva agli Enti di Ricerca il conferimento   di   assegni   di   ricerca   e   dei   cd.   “contratti   d’opera   per   lo   svolgimento   di specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca”.
  • l’art. 22 che ha regolamentato la materia relativa al conferimento degli assegni di ricerca.

L’abrogazione dell’art. 51, comma 6 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449, comporta che dal 29 gennaio 2011, giorno di entrata in vigore della legge in oggetto:

  • non  sarà  più   possibile   conferire  i   cd.   “contratti   d’opera   per   lo  svolgimento   di   specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca”;
  • il   conferimento  degli   “assegni   di   ricerca”   dovrà  essere  necessariamente   regolamentato secondo le nuove disposizioni contenute nell’art. 22 sopra detto.

Pertanto i due disciplinari emanati nel 1998 per regolamentare il conferimento di tali tipologie di contratto, non potranno più essere applicati.
Conseguentemente, a far data dal 29 gennaio 2011, gli incarichi di collaborazione potranno essere conferiti esclusivamente con le  procedure descritte dal “Disciplinare  per il  conferimento degli  incarichi  di collaborazione”  approvato con provvedimento  prot. PRESID­CNR n.  6498 del 14/11/2007 e s.m.i.
Per quanto riguarda il conferimento degli “assegni di ricerca” è in corso la predisposizione di un nuovo disciplinare coerente con le innovazioni normative sopra indicate e che verrà emanato entro breve.
Pertanto   per   quanto   concerne   i   cd.   “contratti   d’opera   per   lo   svolgimento   di   specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca”:

  • i contratti stipulati prima del 29 gennaio 2011 potranno essere mantenuti fino alla data di scadenza prevista nel contratto;
  • le   procedure   avviate   precedentemente   al   29   gennaio   2011   e   non   ancora   concluse dovranno essere annullate.

Per quanto concerne gli “assegni di ricerca”:

  • i contratti stipulati prima del 29 gennaio 2011 potranno essere mantenuti fino alla data di scadenza prevista nel contratto;
  • le   procedure   avviate   precedentemente   al   29   gennaio   2011   e   non   ancora   concluse dovranno essere annullate;
  • gli assegni di ricerca conferiti dopo il 29 gennaio 2011 dovranno essere banditi e conferiti secondo le modalità contenute nel nuovo “Disciplinare”, in corso di predisposizione e che verrà emanato entro breve.

In   prima   approssimazione   si   riportano   le   novità   più   significative   apportate   dall’art.   22   della legge 240/2010 relativamente agli assegni di ricerca:

  1. potranno essere conferiti sia su fondi derivanti dal FFO che su fondi esterni;
  2. la durata dovrà essere compresa tra 1 e 3 anni rinnovabile fino ad un massimo di 4 anni;
  3. viene modificato il regime delle incompatibilità;
  4. è  fatto   obbligo   alle   amministrazioni   di  disciplinare   le  modalità   di   conferimento  mediante apposito regolamento;
  5. l’importo degli assegni è determinato dal soggetto che intende conferire i medesimi, sulla base di un importo minimo stabilito con decreto del Ministro;
  6. la durata massima del rapporto instaurato con il titolare dell’assegno di ricerca risente del limite complessivo di 12 anni, anche non continuativi, con il medesimo soggetto di altre tipologie di rapporto “precario” con università o enti di ricerca. Si rammenta che nello schema di Statuto del CNR in corso di approvazione tale limite è fissato in 10 anni.

(Rosanna Guernieri)
Il Direttore