Circolare CNR n. 23/2012 relativa a: "Nuove disposizioni in materia di buoni pasto. - Art. 5, comma 7, D.L. 6 luglio 2012, n. 95."


Oggetto: "Nuove disposizioni in materia di buoni pasto. - Art. 5, comma 7, D.L. 6 luglio 2012, n. 95."

1) Premessa
Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 ha previsto all'art. 5, comma 7 che a decorrere dal 1 ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale delle Pubbliche amministrazioni, anche di qualifica dirigenziale, non può superare il valore nominale di 7,00 euro. Conseguentemente da tale data eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione.

2) Applicazione in ambito CNR
Al fine di ottemperare alla nuova previsione normativa, nell'ambito della propria autonomia gestionale, le Strutture del CNR, i cui dipendenti fruiscono del buono pasto, dovranno richiedere alla società cui è affidato il servizio sostitutivo di mensa e consegnare ai dipendenti buoni pasto del valore di 7 euro.

I contratti stipulati dalle Strutture CNR per l'approvvigionamento dei buoni pasto sono adeguati alla presente disposizione, anche eventualmente prorogandone la durata e fermo restando l'importo contrattuale complessivamente previsto.

3) Tassazione fiscale e previdenziale
Com'è noto, la normativa vigente prevede una fascia di esenzione da qualsiasi tassazione per buoni pasto fino ad 5,29 euro. Ne deriva che, a seguito della riduzione del valore nominale del buono pasto a 7,00 euro, sarà assoggettata a prelievo fiscale e contributivo l'eccedenza di 1,71 euro.

Gli adempimenti concernenti il prelievo predetto saranno completamente a cura del competente Ufficio dell'Amministrazione Centrale che provvederà a trattenere quanto dovuto dal dipendente direttamente dalla busta paga.

Le comunicazioni riguardanti il numero di buoni pasto spettanti al personale dipendente avente diritto saranno gestite attraverso il sistema degli attestati di presenza mensili.

4) Conclusioni
I Direttori/Dirigenti delle Strutture in indirizzo sono tenuti a dare attuazione a quanto indicato nella presente circolare e a diffonderla a tutto il personale dipendente.

Qualora in sede di conversione in Legge del D.L. n. 95/2012 intervenissero modifiche alle disposizioni dell'articolo oggetto della presente circolare ne sarà data tempestiva comunicazione.

IL DIRETTORE GENERALE