Circolare n. 26/1998
Posiz. 300.5 - Prot. N. 1665526
Roma, 19 ottobre 1998
A tutti i Dirigenti e ai Direttori
delle Unità organiche ed Unità funzionali
del CNR e strutture equiparate
LORO SEDI
e p.c. Al Nucleo di Valutazione
SEDE
Oggetto: CCNL del 5 marzo 1998 per l'area della dirigenza e delle specifiche tipologie professionali. Orario di lavoro dei ricercatori e tecnologi (art. 35 del CCNL)
Con effetto dalla data del 5 marzo 1998, è entrato in vigore il CCNL per l'area della diligenza e delle specifiche tipologie professionali del Computo Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione.
L'art. 35 di detto CCNL, al comma 1, dispone che l'orario di lavoro dei ricercatori e tecnologi è di 36 ore medie settimanali nel trimestre.
I ricercatori e tecnologi sono quindi tenuti al rispetto dell'orario di lavoro predetto, pur godendo della flessibilità giornaliera dell'orario stesso connessa all'autonoma determinazione del proprio tempo di lavoro prevista al successivo comma 2 dell'art. 35.
La presenza in servizio va necessariamente correlata, comunque, oltre che alle esigenze della propria attività scientifica e tecnologica ed agli Incarichi foro affidati, anche all'orario di servizio ed ai criteri organizzativi della struttura del CNR in cui operano, garantendo, nel contempo, il rispetto degli adempimenti discendenti dalla organizzazione del lavoro della struttura in cui prestano l'attività lavorativa.
Ciò premesso, si evidenze che la presenza in servizio presso la struttura di appartenenza deve poter essere rilevata dal Direttore/Dirigente attraverso modalità oggettive e trasparenti, con sistemi meccanici o elettronici, mentre lo svolgimento dell'attività al di fuori della sede di servizio deve essere dichiarata mensilmente, con autocertificazione, e ciò ai fini sia della conoscenza dell'attività svolta fuori sede sia della contezza delle ore lavorative e connessa contabilità per le prestazioni effettuate in difetto e per quelle in eccesso, da gestire secondo le particolari modalità stabilite dall'art. 35 del suddetto contratto collettivo nazionale.
Le assenze dalla sede per motivi diversi da quella di servizio (quali: ferie, malattia, infortuni, congedi, aspettative ed assenze varie, previste dalla normativa vigente, siano esse retribuite e non) devono essere portate tempestivamente a conoscenza del Direttore/Dirigente della struttura affinchè questi, venuto a conoscenza del titolo dell'assenza, possa attivare le procedure amministrative connesse all'istituto giuridico contrattuale in cui ricade la tipologia di assenza ed effettuare, quindi, la corretta gestione delle presenze del personale dipendente.
Resta ferma la potestà del Direttore/Dirigente della struttura di determinare l'orario di servizio della struttura stessa, quale espressione dell'autonomo potere di organizzazione alla luce dei principi introdotti dall'art. 2, comma 1 e dall'art. 4 del D.Lgs del 3/2/1993, n. 29, così come sostituito dal D.Lgs del 31/3/1998, n. 80. Questi, in particolare, potrà fissare, se necessario, principi e regole integrative per assicurare il coordinamento del servizio fuori sede dei ricercatori e tecnologi con il lavoro organizzato del personale tecnico afferente, la cui attività sia complementare o di supporto o di interazione alle ricerche in corso; inoltre potrà disciplinare la eventuale presenza in sede del personale oltre l'orario di servizio della struttura.
Successive istruzioni operative saranno fornite per la concreta applicazione degli istituti contrattuali connessi all'orario di lavoro.
La presente circolare dovrà essere affissa all'albo delle strutture interessate.
IL DIRETTORE GENERALE