Circolare CNR n. 3/2013 relativa a: "Indennità di maternità dei dipendenti con contratto a tempo determinato e degli assegnisti di ricerca - Chiarimenti"

Oggetto: Indennità di maternità dei dipendenti con contratto a tempo determinato e degli assegnisti di ricerca - Chiarimenti

1. Premessa

Con la presente si forniscono, alla luce della normativa vigente, alcuni chiarimenti in merito all'attribuzione dell'indennità di maternità ai dipendenti con contratto a tempo determinato, i cui oneri gravano su fonti di finanziamento esterno ed ai titolari di assegno di ricerca.

L'Ente, al fine di garantire e rafforzare l'attuazione dei principi di parità di accesso, di trattamento ed uguaglianza di opportunità nel lavoro tra gli uomini e le donne, ha stabilito che i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle norme di tutela e sostegno della maternità verranno poste a carico dei pertinenti capitoli in gestione all'Amministrazione centrale e che, quindi, non graveranno sui fondi esterni delle singole strutture di ricerca.

Si illustrano, di seguito le procedure che saranno adottate.

 

2. Dipendenti con contratto a tempo determinato posto a carico di finanziamenti esterni

Il D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53" all' art. 22, comma 2 "Trattamento economico e normativo", prevede espressamente che: "L'indennità di maternità, comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia, è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie".

L'articolo 1, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, sopra richiamato, stabilisce che, "per i lavoratori dipendenti le indennità di malattia e di maternità di cui all'articolo 74, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono corrisposte agli aventi diritto a cura dei datori di lavoro all'atto della responsione della retribuzione per il periodo di paga durante il quale il lavoratore ha ripreso l'attività lavorativa, fermo restando l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere, anticipazioni a norma dei contratti collettivi in ogni caso, non inferiori al 50 per cento della retribuzione del mese precedente, salvo conguaglio".

Il CCNL del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione sottoscritto in data 21/02/2002 all'art. 9, comma 2 "Congedi parentali" statuisce che "Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. n. 151/2001 e nell'ipotesi di cui agli artt. 28 (Congedo di paternità) dello stesso decreto legislativo, alla lavoratrice o al lavoratore spettano l'intera retribuzione fissa mensile, le quote di trattamento economico accessorio fisse e ricorrenti, nonché il salario di produttività".

Dalla lettura del combinato disposto della normativa sopra citata emerge, quindi, che l'indennità di maternità è corrisposta dal datore di lavoro e che per gli Enti di Ricerca, tra cui il CNR, il CCNL di Comparto prevede nel periodo di astensione obbligatoria l'erogazione dell'intera retribuzione.

Si ricorda, altresì, che gli articoli 26 e 31 del D.Lgs. n. 151/2001 prevedono l'attribuzione del congedo di maternità anche alla lavoratrice o al lavoratore (nel caso in cui non sia stato chiesto dalla lavoratrice) che abbiano adottato un minore.

Considerato che l'art. 20, comma del CCNL 21/02/2002 prevede espressamente che "A tutto il personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la durata del contratto a termine", qualora gli oneri relativi ai contratti individuali a termine siano posti a carico di finanziamenti esterni gestiti dalle singole Strutture, i Dirigenti/Direttori dovranno esclusivamente segnalare all'Ufficio Stato Giuridico e Trattamento Economico del Personale la data di inizio e di termine del periodo di astensione obbligatoria. Sarà cura dell'Ufficio provvedere alla copertura finanziaria, nell'ambito dei pertinenti capitoli in gestione, del maggior onere necessario all'eventuale erogazione dell'indennità in argomento.

 

3. Assegni di ricerca

3.1. Indennità di maternità

La nuova normativa relativa agli assegni di ricerca recata dalla Legge 30 dicembre 2010 n. 240 nel comma 6 dell'art. 22, ha stabilito che "A decorrere dall'anno 2011, agli assegni di cui al presente articolo si applicano ... in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007".

Pertanto è prevista, anche per i titolari di assegno di ricerca, la corresponsione di "un'indennità di maternità per i periodi di astensione obbligatoria previsti dall'art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. L'indennità è corrisposta anche per i periodi di divieto anticipato di adibizione al lavoro e per i periodi di interdizione dal lavoro".

La misura di tale indennità è stabilita dall'art. 4 del Decreto 4 aprile 2002 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali.

 

3.2. Integrazione dell'indennità di maternità

Nell'ultimo periodo dell'art. 22 comma 6 della l. 240/2010 è, inoltre, previsto che "nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ... è integrata dall'università (ndr anche dagli Enti di ricerca) fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca".

Pertanto i titolari di assegni di ricerca CNR, nei periodi di astensione obbligatoria per maternità, oltre a percepire dall'INPS l'indennità di maternità, hanno diritto all'integrazione di tale indennità, a carico del CNR, fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.

 

3.2.1. Quantificazione dell'integrazione da corrispondere all'assegnista

In merito l'INPS, con la circolare n. 165 del 28/12/2011, ha precisato che l'integrazione dell'indennità di maternità ha natura di corrispettivo e, quindi, è soggetta alla contribuzione alla Gestione separata INPS.

Il CdR per calcolare l'importo dell'integrazione deve:

  1. ricevere dall'assegnista la comunicazione dell'importo mensile che l'INPS corrisponde a titolo di indennità di maternità;
  2. sottrarre dall'importo netto mensile stabilito per l'assegno di ricerca l'importo di cui al punto a. determinando quindi l'importo netto dell'integrazione da corrispondere;
  3. determinare il coefficiente di lordizzazione da applicare all'importo di cui al punto b. con il seguente calcolo: 100/(100 - % dei contributi G.S. INPS a carico dell'assegnista);
  4. determinare l'importo lordo mensile dell'integrazione da corrispondere moltiplicando l'importo di cui al punto b. con il coefficiente di cui al punto c.

A titolo esemplificativo:

  • Importo lordo mensile assegno di ricerca = € 1.000,00
  • Aliquota G.S. INPS = 27,72% (1/3 = 9,24% - 2/3 = 18,48%)
  • Importo di cui al punto a. = € 726,13
  • Importo di cui al punto b. = € 181,47
    • € 1.000,00 - 92,40 (1.000,00 - 9,24%) = € 907,60 importo netto mensile
    • € 907,60 - 726,13 = € 181,47
  • Coefficiente di lordizzazione di cui al punto c. = 100/(100-9,24)=1,101807
  • Importo di cui al punto d. = € 181,47 x 1,101807 = € 199,94
  • costo mensile CdR = 199,94 + 36,94 (2/3 G.S. INPS) = € 236,88.

 

3.3. Proroga della durata dell'assegno di ricerca

A norma del richiamo effettuato dall'art. 22 comma 6 della L. 240/2010, è stata estesa anche agli assegnisti di ricerca l'applicazione dell'art. 4 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007 e quindi che "Le lavoratrici ..., tenute ad astenersi dall'attività lavorativa nei periodi di cui agli articoli 1 e 3, hanno diritto, ai sensi dell'art. 66 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, alla proroga della durata del rapporto di lavoro per un periodo di 180 giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale".

Pertanto in tali casi la durata dell'assegno di ricerca deve essere prorogata di 180 giorni oltre il termine di fine validità fissato nel contratto.

Anche in tal caso, il maggiore onere derivante dall'applicazione della norma sarà a carico dei pertinenti capitoli dell'Amministrazione centrale. I Dirigenti/Direttori, dovranno quantificare tale importo ed effettuare una apposita richiesta di trasferimento dei fondi, necessari alla copertura finanziaria, all'Ufficio Concorsi e Borse di studio che avrà in gestione, nell'apposito capitolo di bilancio, una quota da destinare a tali finalità.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Paolo Annunziato