Circolare CNR n. 33/2013 relativa a: "Trattamento di missione - Chiarimento in merito al rimborso delle spese dei soggetti accompagnatori di personale con disabilità"

Oggetto:Trattamento di missione - Chiarimento in merito al rimborso delle spese dei soggetti accompagnatori di personale con disabilità

A seguito di chiarimenti richiesti in merito alla possibilità di rimborsare le spese sostenute dai soggetti accompagnatori di personale con disabilità inviato in trasferta, si rappresenta quanto segue.

Il personale con disabilità cui è rivolta la presente circolare è quello che si trova nelle situazioni previste dall'art. 3 della L. 104/1992, accertate ai sensi dall'art. 4 della medesima L. 104/1992.

La materia della tutela dei diritti delle persone con disabilità è regolata nell'ordinamento italiano dalla L. 18/2009, di ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite del 13/12/2006, e dal D.Lgs 216/2003 di attuazione della direttiva 2000/78/CE del Consiglio europeo. Recentemente, inoltre, il legislatore è nuovamente intervenuto in materia prevedendo, nel comma 4-ter dell'art. 9 del D.L. 76/2013 (nel testo convertito con modificazioni in L. 99/2013), che "Al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, nei luoghi di lavoro, per garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori ...".

Alla luce della normativa sopracitata, appare evidente che la mancanza del supporto da parte di un assistente per un lavoratore con disabilità chiamato a svolgere le proprie mansioni in missione fuori sede costituisce una forma di discriminazione. Infatti il lavoratore disabile, senza l'ausilio di un accompagnatore, si verrebbe a trovare in una posizione di svantaggio rispetto agli altri lavoratori del suo stesso livello, non potendo svolgere compiutamente o correttamente i compiti affidatigli a causa della propria disabilità.

Pertanto si ritiene che i soggetti accompagnatori di personale con disabilità inviato in missione abbiano diritto al rimborso delle spese (viaggio, vitto e alloggio) con le regole e i limiti spettanti al soggetto inviato in missione. E' altresì consentito l'anticipo delle spese da parte del CNR con le regole previste dalle norme vigenti. Per le missioni all'estero non è possibile corrispondere al soggetto accompagnatore il trattamento alternativo di missione, ma esclusivamente il rimborso documentato.

I rimborsi delle spese relative ai soggetti accompagnatori possono essere effettuati:

1. al dipendente disabile che ha effettuato il pagamento anche per l'accompagnatore, previa dichiarazione da apporsi sui giustificativi di spesa e nell'ambito della liquidazione della "Missione";

2. al soggetto accompagnatore che ha effettuato il pagamento.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Paolo Annunziato