Circolare CNR n. 37/2012 relativa a: "Personale dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato. Passaggio di fascia - Anni 2011-2012-2013-2014. - Circolare CNR n. 6/2010."

Oggetto:Personale dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato.
Passaggio di fascia - Anni 2011-2012-2013-2014.
- Circolare CNR n. 6/2010.

Con riferimento alla Circolare CNR n. 6/2010 del 24/02/2010 (All. 1), al fine di procedere all'attribuzione del passaggio di fascia al personale dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato, l'Ufficio Stato Giuridico e Trattamento Economico del Personale ha individuato il personale a tempo determinato con profilo ricercatore e tecnologo che ha maturato o che maturerà, nel corso degli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, il requisito temporale previsto dal CCNL (36 mesi). L'elenco del personale interessato sarà successivamente trasmesso alle singole Strutture con nota del Dirigente dell'Ufficio.

Al fine di procedere all'attribuzione del passaggio di fascia i Direttori/Dirigenti dovranno porre in essere il relativo procedimento secondo le modalità operative indicate nella circolare citata. In particolare, i dipendenti a tempo determinato con profilo di ricercatore o tecnologo i cui contratti abbiano una durata superiore ai 36 mesi (comprese eventuali proroghe) dovranno predisporre una relazione sull'attività svolta nel suddetto periodo, che provvederanno a trasmettere direttamente al Direttore/Dirigente della Struttura di afferenza; il Direttore/Dirigente, esaminata tale relazione, effettuerà la verifica della regolarità dell'attività svolta e trasmetterà l'atto di verifica debitamente sottoscritto, secondo lo schema allegato (All. 2), all'Ufficio Stato Giuridico e Trattamento Economico del Personale per gli adempimenti di conseguenza, provvedendo a trattenere agli atti della struttura la relazione sull'attività prodotta dal dipendente.

Com'è noto, in applicazione dell'art. 9, comma 21, del D.L. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010, e successive modificazioni, tale progressione produce, per gli anni 2011-2013, effetti ai fini esclusivamente giuridici. L'art. 16, comma 1, lett. b) del D.L. n.98/2011 ha esteso l'applicazione di tale previsione sino al 31/12/2014.

Si fa presente, altresì, che qualora gli oneri relativi ai contratti individuali a termine siano posti a carico di finanziamenti esterni gestiti dalle singole Strutture, e qualora il quadro normativo non subisse ulteriori modifiche, i Direttori/Dirigenti interessati, dovranno accantonare a carico dei finanziamenti stessi anche i maggiori importi necessari a far fronte al passaggio dalla fascia iniziale a quella successiva del dipendente a tempo determinato, mettendoli a disposizione dell'Amministrazione Centrale a far data dal 01/01/2015.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Paolo Annunziato