Circolare CNR n. 38/2012 relativa a: "Accordo decentrato di Ente su "Deroga ai vincoli di durata dei contratti a tempo determinato stipulati dal CNR"."

Oggetto: Accordo decentrato di Ente su "Deroga ai vincoli di durata dei contratti a tempo determinato stipulati dal CNR".

  1. Premessa

    Con la presente si rende noto alle SS.LL. che il Presidente del CNR in data 14/12/2012 ha emanato il provvedimento d'urgenza, prot. n. AMMCNT CNR 0077746 del 14 dicembre 2012, con il quale è stata decretata la sottoscrizione, in pari data, di un Accordo decentrato di Ente, tra il CNR e le Organizzazioni Sindacali, titolato "Deroga ai vincoli di durata dei contratti a tempo determinato stipulati dal CNR" (All. 1)

    L'Accordo è efficace dalla data della firma (14/12/2012) e prevede a proroga oltre la scadenza naturale (anche oltre il quinquennio), per esigenze temporanee, fino al 31 dicembre 2016, dei contratti di lavoro a tempo determinato.

    La finalità della sottoscrizione dell'Accordo è maturata:

    Si precisa che l'Accordo si applica esclusivamente al personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e non ad altre tipologie di attività o di collaborazione.

  • dall'opportunità di consentire al personale a tempo determinato, di continuare a maturare le specifiche competenze professionali già possedute nell'ambito del settore della ricerca, necessarie per la partecipazione alle procedure selettive pubbliche per il reclutamento nei ruoli dell'Ente di personale a tempo indeterminato;
  • dalla necessità di evitare le ripercussioni negative sulle attività istituzionali e sull'immagine dell'Ente derivante dall'eventuale interruzione delle attività collegate ai contratti medesimi, anche in relazione al proseguimento, oltre la prevista scadenza dei contratti, di specifici progetti di ricerca e di innovazione tecnologica a livello nazionale ed internazionale cui partecipa il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato;
  • dalle consistenti limitazioni in merito alle facoltà assunzionali derivanti dal blocco del turn over fino al 31/12/2015, come previsto dall'art. 66, comma 14, del D.L. n. 112/2008 e s.m.i..
  1. Modalità di attuazione delle proroghe

    In riferimento alle modalità operative, la proroga dei contratti a tempo determinato fino al 31/12/2016, nei termini indicati in premessa, potrà essere disposta secondo le procedure vigenti:

    È, altresì, previsto che per specifiche esigenze organizzativo - funzionali ed in un'ottica di maggiore efficienza nella allocazione delle risorse umane, la proroga del contratto oltre la scadenza naturale potrà comportare, tramite motivata relazione a cura del Dirigente/Direttore da inviare all'Ufficio Stato Giuridico e Trattamento Economico del Personale, il trasferimento dell'unità di personale, previo consenso del dipendente interessato, ai fini della realizzazione del progetto oggetto del contratto, presso altra struttura dell'ente situata nello stesso ambito regionale della struttura di provenienza o, in secondo ordine, in regioni diverse e, esclusivamente per il personale con profilo di ricercatore e tecnologo, presso strutture operanti nell'ambito disciplinare di riferimento.

  • per i contratti a tempo determinato con oneri a carico del fondo ordinario dell'Ente e del fondo esterno a gestione centralizzata, le proroghe annuali (non oltre il 31/12/2016), sempre che persista la necessità di svolgere l'attività dei progetti per i quali gli stessi sono stati attivati e in presenza della necessaria copertura finanziaria, sono richieste dal Dirigente/Direttore della struttura di afferenza del personale interessato, direttamente all'Ufficio Stato Giuridico e Trattamento Economico del Personale;
  • per i contratti a tempo determinato gravanti sulle fonti di finanziamento esterne, le proroghe annuali (non oltre il 31/12/2016), sempre che persista la necessità di svolgere l'attività dei progetti per i quali gli stessi sono stati attivati e in presenza della necessaria copertura finanziaria, sono richieste dal Direttore della struttura scientifica della struttura di afferenza del personale interessato, direttamente all'Ufficio Stato Giuridico e Trattamento Economico del Personale. Il Direttore è tenuto ad effettuare preventivamente l'accantonamento e relativo versamento in favore dei pertinenti capitoli di bilancio.
  1. Ulteriori aspetti attuativi dell'Accordo

    I bandi di concorso già avviati ed eventualmente conclusi nonché le autorizzazioni a bandire già concesse per far fronte alle esigenze progettuali riguardanti il personale a tempo determinato in servizio alla data della firma dell'Accordo (14/12/2012), ai quali si applica la proroga, sono annullati.

    In altri termini, i bandi di concorso già autorizzati per far fronte alle esigenze progettuali riguardanti il personale a tempo determinato cessato dal servizio in data antecedente alla firma dell'Accordo, i cui contratti non sono oggetto di proroga, continuano il loro corso ordinario.

    Si precisa, inoltre, che continuano il loro corso ordinario anche i concorsi le cui graduatorie siano state già approvate al 14/12/2012 ed il cui vincitore risulta essere un dipendente ancora in servizio titolare di un rapporto di lavoro a tempo determinato.

    I Dirigenti/Direttori titolari del procedimento concorsuale provvederanno ad emanare in tempo utile i necessari provvedimenti di annullamento.

    Si fa presente, altresì, che i contratti nei quali sono già previste le proroghe oltre il 31/12/2016 mantengono la loro naturale scadenza.

    Fino al 31 dicembre 2016 ulteriori nuovi contratti a tempo determinato, a valere sui fondi a gestione centralizzata, potranno essere attivati esclusivamente, per far fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali, previa verifica della sussistenza della disponibilità finanziaria di bilancio e nei limiti di capienza stabiliti dalla normativa in materia e tramite autorizzazione della Direttore Generale.

    L'Accordo prevede, inoltre:

  • l'adozione, nell'ambito delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale a tempo indeterminato, di una riserva non superiore al 40% dei posti messi a concorso in favore del personale a tempo determinato;
  • l'introduzione quale elemento di valutazione, nell'ambito delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale a tempo indeterminato, dell'esperienza pregressa maturata dal personale del CNR con contratti a tempo determinato;
  • la possibilità di rinegoziare l'Accordo entro il 31 dicembre 2016.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Paolo Annunziato