Oggetto:Ricognizione degli automezzi di proprietà. Censimento permanente delle autovetture di servizio
Al fine di attivare le procedure di ricognizione dei beni inventariati sollecitate dal Collegio dei Revisori dei Conti e, soprattutto, di ottemperare alle disposizioni dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 che, imponendo il censimento permanente delle autovetture di servizio, rende obbligatoria la comunicazione circa la loro consistenza come disciplinata dal D.P.C.M. 3 agosto 2011, ciascun Centro di responsabilità dovrà:
Gli esiti delle verifiche di cui al punto 1 nonché le copie delle carte di circolazione di cui al punto 3 dovranno essere trasmessi, entro e non oltre il 14 dicembre 2013, all'indirizzo di posta elettronica "ricognizione.beni@cnr.it".
Al fine di facilitare l'attività di riscontro, si allega un estratto del registro inventario desunto dal sistema informativo-contabile SIGLA.
Si sottolinea l'importanza di adempiere da parte dell'Ente all'obbligo di cui al primo capoverso in quanto la mancata comunicazione comporterebbe per l'esercizio 2014 l'ulteriore riduzione del limite di spesa, così come sancito dall'art. 1, comma 2, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101.
L'attività di riscontro dei dati sarà curata dalla Sezione III "Contabilità economico-patrimoniale" dell'Ufficio Contabilità Generale e Bilancio della Direzione Generale il cui personale resta a disposizione per quanto possa occorrere.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Paolo Annunziato