Circolare CNR n. 39/2012 relativa a: "Intervallo di tempo tra successivi contratti a tempo determinato - Art. 5, comma 3, D.Lgs. 368/2001 - Art. 1, commi 7 e 8, L. n. 92/2012 ".

Oggetto: Intervallo di tempo tra successivi contratti a tempo determinato
- Art. 5, comma 3, D.Lgs. 368/2001;
- Art. 1, commi 7 e 8, L. n. 92/2012.

1. Premessa

Com'è noto il D.Lgs. 368/2001, recante norme per l'attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, è stato in parte modificato dalla riforma del mercato del lavoro disposta con la legge n. 92/2012. In particolare, le modifiche hanno interessato anche le norme dettate in materia di intervalli di tempo tra successivi contratti a termine con lo stesso lavoratore.

Tali modifiche coinvolgono anche il settore del lavoro pubblico poiché l'art. 36, co. 2, del D. Lgs. n. 165/2001, nel disciplinare l'utilizzo di contratti di lavoro flessibile nel pubblico impiego richiama espressamente la normativa contenuta nel d.lgs. 368/01.

Inoltre, la stessa legge n. 92/12 prevede espressamente che le nuove disposizioni costituiscono principi e criteri per la regolamentazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 7) per la cui applicazione "il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, individua e definisce, anche mediante iniziative normative, gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche".

Nelle more dell'emanazione dell'atto d'indirizzo da parte del Ministro per la Pubblica Amministrazione continuano a trovare applicazione, in materia di successione di contratti a termine, le regole prescritte dal D.Lgs. n. 368/2001, così come modificate della citata legge di riforma e di cui si illustrano, con la presente circolare, le nuove previsioni in materia di intervallo di tempo tra successivi contratti a tempo determinato.

2. Nuovi intervalli di tempo tra successivi contratti a tempo determinato

In riferimento agli intervalli di tempo tra successivi contratti a termine con lo stesso lavoratore il D.Lgs. n. 368/2001, come modificato dalla L. n. 92/2012, prescrive che la riassunzione a termine del medesimo lavoratore non può avvenire entro un periodo di sessanta giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi ovvero novanta giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi (art. 5, comma 3).

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota prot. DFP 0037562 del 19/09/2012 (All. 1), ha fornito i necessari chiarimenti al fine della corretta applicazione dei limiti temporali con riferimento ai rapporti di lavoro pubblico precisando che:

a) "detti limiti, fissati per evitare che vi sia un abuso nell'utilizzo dei contratti di lavoro a termine, trovano applicazione anche in riferimento al rapporto di lavoro pubblico, ferme restando le specificità di settore";

 

b) "il superamento di un nuovo concorso pubblico a tempo determinato da parte del soggetto che ha già avuto un rapporto di lavoro a termine con l'amministrazione consente di azzerare la durata del contratto precedente ai fini del computo del limite massimo dei 36 mesi previsto dal D.Lgs. 368/2001 (nda 5 anni per gli Enti di Ricerca come previsto dal CCNL di Comparto), nonché la non applicabilità degli intervalli temporali in caso di successione di contratti".

Quindi, nel caso in cui il soggetto titolare di un precedente rapporto di lavoro a tempo determinato risulti vincitore di un nuovo concorso, non si applica l'intervallo temporale previsto dalla disciplina normativa.

Diversamente, nel caso in cui il soggetto titolare di un precedente rapporto di lavoro a tempo determinato venga assunto per "chiamata diretta", si applica l'intervallo temporale previsto dalla attuale disciplina (articolo 5, comma 3, D.Lgs. 368/2001). In tal caso, dunque, la riassunzione a termine con il medesimo lavoratore può avvenire con una interruzione di:

>> sessanta giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi;
>> novanta giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi.

I Direttori/Dirigenti delle Strutture in indirizzo sono tenuti a dare attuazione a quanto rappresentato nella presente circolare e a diffonderla al personale di afferenza.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Paolo Annunziato