Circolare CNR n. 45/2011 relativa a: "Abolizione richiesta annuale detrazioni per familiari a carico”.


L'art 7. comma 1, lettera b) del D L. n. 70/2011 (cd. Decreto sviluppo) nell'ottica di semplificazione, ha previsto "l'abolizione, per lavoratori dipendenti e pensionati, dell'obbligo di comunicazione annuale dei dati relativi a detrazioni per familiari a carico. L'obbligo sussiste solo in caso di variazione dei dati". L'art. 7 comma 2 lettera e) ha quindi novellato l'art. 23, comma 2, lettera
a), secondo periodo del DPR 29 settembre 1973, n. 600 "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi".
Pertanto la comunicazione di spettanza delle detrazioni di cui all'art. 12 del DPR 600/73 per carichi di famiglia non deve essere più presenta annualmente dal dipendente e/o dal lavoratore assimilato del CNR.
Si riassumono nel seguito le situazioni che potranno verificarsi.
a) la situazione delle detrazioni comunicata nel corso del 2011 rimane invariata' non dovrà effettuarsi alcun adempimento;
b) nel corso del 2012 e degli anni successivi si verifica un evento modificativo per la spettanza delle detrazioni (es. nascita di un figlio, figlio non più a carico, coniuge a carico, ecc.): e necessario presentare la comunicazione;
c) nel corso del 2012 e degli anni successivi si instaura un nuovo rapporto di lavoro: dovrà presentarsi la comunicazione.
Per il gersonale digendente (sia a tempo determinato che a tempo indeterminato) le variazioni di cui al punto b) e c) dovranno essere comunicate con le modalità note nella apposita procedura disponibile all'indirizzo https://siper.cnr. it.
Le detrazioni comunicate, in seguito ad eventi modificativi, saranno applicate sullo stipendio del mese successivo a quello della conferma delle medesime sulla procedura SIPER. Nel caso di comunicazione tardiva, invece, si procederà al conguaglio delle detrazioni spettanti nel mese di dicembre dello stesso anno.
Per il personale con contratto di lavoro assimilato a lavoro dipendente (co.co.co. e borse di studio) la comunicazione dovrà essere presentata alla struttura di afferenza secondo le modalitá descritte nella Direttiva allegata alla circolare CNR n. 18/2007 (modelli 4 e 5).
Anche tali comunicazioni verranno ritenute valide fino a nuova e diversa comunicazione degli interessati.
Si ricorda che tali adempimenti sono obbligatori, e la loro inosservanza comporta una violazione della normativa fiscale, con conseguente applicazione da parte dell'Erario delle sanzioni previste dall'art. 11 del Decreto Legislativo 471/1997 s.m.i.
Per quanto non innovato dalla presente, si fa espresso rinvio al comma 2 lettera a) dell'art. 23 del DPR 600/1973, alla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E del 16/3/2007 ed alle circolari CNR n. 35/2008, n. 40/2003 e rl. 29/2010.
Per ogni ulteriore delucidazione in materia:
- per il personale dipendente CNR è attivo il servizio di help desk sul sito https://siper.cnr.it;
- per il personale con contratto di lavoro assimilato a lavoro dipendente (co.co.co. e borse di studio) e attivo il servizio di help desk della procedura SIGLA nella categoria "Fiscale".
I Dirigenti/Direttori sono tenuti ad assicurarsi che tutto il personale loro assegnato abbia preso visione della presente circolare, promuovendo iniziative a supporto di coloro che incontrino eventuali difficoltà operative,
Il Direttore Generale