Circolare CNR n. 46/2011 relativa a: "Art. 47 comma 4 del CCNL 94/97 - Lavoro in turni - Indennità chilometrica."


Facendo seguito alla circolare CNR 23/2011 ed alla sospensione dell’applicazione della stessa diramata con nota prot. AMMCNT-CNR n. 0056218 del 28/7/2011, si comunica che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – Servizio studi e consulenza trattamento personale ha fornito la risposta alle richieste di chiarimenti in merito all’applicazione della normativa in oggetto.

In particolare la Funzione Pubblica ha affermato che la normativa sopravvenuta (art. 6 comma 12 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge 122/2010) non consenta più la corresponsione dell’indennità in oggetto con l’eccezione del caso in cui “le funzioni istituzionali del personale turnista in servizio presso sedi ritenute disagiate per l’ubicazione e per il particolare regime orario di effettuazione della prestazione lavorativa, siano in concreto attinenti ad attività di verifica e di controllo”.

Pertanto l’indennità in oggetto potrà essere corrisposta solo al personale che, avuto riguardo alla natura dell’attività svolta, sia impegnato nello svolgimento di funzioni istituzionali relative a compiti di verifica e di controllo. Per il restante personale sarà possibile la sola corresponsione dell’indennità di sede disagiata.

La disciplina di dettaglio della materia, a cui si rimanda, è dettata dalle circolari CNR n. 7/1999 e n. 22/2008.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Fabrizio Tuzi