Circolare CNR n. 7/2012 relativa a: "Modalità di fruizione dei permessi ex art. 33, comma 3 della L. n. 104/1992 - Chiarimenti applicativi"


Oggetto: Modalità di fruizione dei permessi ex art. 33, comma 3
della L. n. 104/1992 - Chiarimenti applicativi.
Si trasmette la direttiva predisposta dall'Ufficio Stato Giuridico e Trattamento Economico del Personale in materia di modalità di fruizione dei pennessi ex art. 33, comma 3 della L. n. 104/1992.
I Direttori/Dirigenti delle Strutture in indirizzo sono tenuti a dare attuazione a quanto rappresentato nella direttiva in questione.
IL DIRETTORE GENERALE

Fabrizio Tuzi

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Oggetto: Modalità di fniizione dei permessi ex art. 33, comma 3 della L. n. 104/1992 - Chiarimenti applicativi.
ln riferimento alla modalita di fruizione dei permessi previsti per i dipendenti che assistono familiari in situazione di disabilità grave ai sensi dell'art. 33, comma 3 della L. n. 104/ 1992 si fa presente quanto segue.
Con circolare CNR n. 37/2008 è stato comunicato che i termini di fruizione sono i seguenti:

  • 3 gg. interi di permesso mensile (cod. 18) a prescindere dal1'orario di lavoro della giornata;
  • 18 ore mensili (cod, 18h x) da ripartire nelle giomate lavorative secondo le esigenze, ma con un limite minimo di due ore per ciascun permesso richiesto,

Ciò premesso, è possibile per i dipendenti aventi diritto di usufniire altemativamente di entrambe le modalità.
Nel caso in cui il dipendente usufruisca del permesso orario o della fruizione mista, il personale che gestisce gli attestati di presenza deve tenere conto dell'effettiva durata del permesso usufruito dal dipendente nella giornata e cumulare anche le frazioni di ore fino al raggiungimento del limite delle 18 ore di permesso mensile riconosciute.
Si precisa, inoltre, che qualora il dipendente optasse per la fruizione mista, il personale che gestisce gli attestati di presenza dovrà utilizzare esclusivamente il codice orario (cod. 18 h X).