Circolare CNR n. 9/2003 - "Modalità gestionali dei salariati agricoli - contratti stagionali."

Oggetto: Modalità gestionali dei salariati agricoli - contratti stagionali.

Con la presente circolare si forniscono alle Strutture scientifiche dell’Ente specifiche istruzioni concernenti:

  1. il trattamento economico e fiscale dei salariati agricoli;
  2. le attività amministrativo/contabili che ogni Unità Organizzativa (U.O.) dovrà svolgere nei confronti:


2a) degli enti previdenziali, assicurativi ed erariali ai fini del versamento dei relativi contributi ed imposte;
2b) dei prestatori di lavoro titolari di contratto stagionale in qualità di salariato agricolo;
2c) della Struttura Amministrativa Centrale (S.A.C.) con riferimento anche all’utilizzo della nuova procedura informatica di contabilità CIR.

Come è noto, la gestione dei contratti in argomento è di competenza delle singole U.O. che, ad oggi, svolgono le relative attività seguendo le istruzioni fornite dalla Struttura Amministrativa Centrale (S.A.C.) e facendo ricorso ai patronati, alle associazioni di categoria ed alle consulenze esterne. Tale scelta, considerata la peculiarità della materia in oggetto, ha consentito di ottimizzare l’utilizzazione delle risorse tecniche ed umane e la realizzazione dei risultati connessi allo svolgimento del relativo procedimento amministrativo/contabile.

1) Il trattamento economico e fiscale dei salariati agricoli

Le U.O. che gestiscono contratti di lavoro a tempo determinato di personale con la qualifica di lavoratore stagionale devono retribuire le attività svolte, connesse alla sperimentazione scientifica, mediante il rilascio di una busta paga nella quale, partendo dall’importo lordo contrattuale dovranno essere applicate le ritenute per la contribuzione sociale ed assicurativa a carico del prestatore. Il risultato differenziale che ne deriva al netto della nuova deduzione introdotta dalla Finanziaria 2003, c.d. no tax area, costituisce l’imponibile fiscale sul quale applicare le ritenute fiscali IRPEF e le detrazioni di imposta eventualmente spettanti ai fini della determinazione del netto da erogare al prestatore e dell’imposta netta da versare all’erario.

Fatto salvo il ricorso alle collaborazioni esterne suddette per l’elaborazione della busta paga, lo scrivente Ufficio illustra le regole comuni contabili/amministrative, fiscali, previdenziali ed assicurative stabilite dalla normativa in materia per tutte le fattispecie poste in essere nella gestione dei rapporti in argomento.

  • La busta paga deve essere definita sulla base del periodo di lavoro svolto da ciascun prestatore nel mese di competenza.
  • Ai fini del calcolo dell’importo netto da corrispondere, dovranno essere rilevate le seguenti imposte e contributi:
    - Ritenute sociali per la parte a carico del salariato;
    - Ritenute INAIL da determinare sulla base del tasso di riferimento comunicato dall’Inail all’atto della denuncia delle retribuzioni, nella misura a carico del salariato (1/3 dell’importo calcolato);
    - Ritenute Irpef sulla base delle aliquote vigenti per l’esercizio 2003, tenendo conto della "no area tax" e delle corrispondenti detrazioni d’imposta stabilite dalla Legge Finanziaria 2003;
    - Addizionali regionali e, se del caso, comunali all’Irpef.
  • Ai fini del calcolo dell’onere complessivo a carico del singolo CdR e per consentire alle U.O. di assumere una corretta obbligazione nella procedura CIR, come di seguito specificato, si fa presente che dovranno, inoltre essere calcolati i seguenti oneri aggiuntivi interamente a carico del datore di lavoro U.O.:
    - Ritenute sociali – quota a carico del datore di lavoro;
    - INAIL 2/3 dell’importo calcolato sulla base della denuncia delle retribuzioni;
    - IRAP calcolata sulla base del "sistema retributivo" corrispondente ad una aliquota dell’8,50%.
  • Per una corretta gestione delle addizionali all’Irpef, si segnala che le stesse devono essere calcolate con riferimento alle aliquote corrispondenti alla regione e/o comune di residenza del prestatore di lavoro al 31/12/2003, per contratti in essere al 31 dicembre 2003 e alla data del 31/12/2002, per i contratti in scadenza entro il 2003.
  • Per quanto concerne la determinazione dell’Irap si ricorda che l’attività svolta dai salariati agricoli non deve essere mai ricompresa tra le attività commerciali dell’Ente e, pertanto, va sempre calcolata sul totale delle retribuzioni lorde dovute per i singoli periodi di competenza (l’imponibile Irap corrisponde pertanto all’imponibile sociale o previdenziale) con l’aliquota dell’8,50% e versata mensilmente come indicato nel seguito.
  • Per ciò che concerne l’Inail, atteso il particolare sistema di riscossione del contributo assicurativo (rata anticipata e regolamento del premio relativo all’anno precedente) non dovranno essere effettuati versamenti mensili sulla base delle risultanze della busta paga. Nel seguito si definiranno le modalità di versamento collegate alla gestione delle obbligazioni da assumere, dei documenti generici e dei mandati di pagamento nella procedura CIR.
  • Alla cessazione del rapporto dovrà, in ogni caso, essere liquidato il Trattamento di fine rapporto (TFR).

2) Gli adempimenti amministrativo/contabili a carico di ogni U.O.

Ogni U.O. che gestisce contratti di lavoro stagionale dovrà svolgere i seguenti adempimenti nei confronti degli enti previdenziali, assicurativi ed erariali per il versamento di contributi ed imposte; dei salariati agricoli per il rilascio della certificazione fiscale e contributiva dei redditi corrisposti (CUD) e per le attività relative ai conguagli delle imposte risultanti dal modello 730; della S.A.C. per consentire una corretta elaborazione delle denuncie riepilogative annuali (fiscali e previdenziali) ed una opportuna contabilizzazione dei dati amministrativi e contabili nella nuova procedura informatica di contabilità integrata CIR.

2a) I versamenti delle imposte e dei contributi previdenziali ed assicurativi


Anche l’intera fase dei versamenti è totalmente demandata alla gestione ed alla responsabilità delle singole Unità Organizzative.

In base alle singole realtà locali il versamento potrà essere effettuato mediante il modello F24 o mediante c/c/p, di norma, inviati precompilati dall’Inps stessa alle relative scadenze.

  • Contributi previdenziali (ex SCAU)

Per quanto concerne il versamento dell’Irpef, si ricorda che l’art. 34, comma 3, della Legge finanziaria 23/12/2000 n. 388, prevede che le ritenute operate dagli Enti pubblici di cui alle tabelle A e B annesse alla legge 29/10/1984 n. 720 (tra i quali va annoverato il C.N.R.), devono essere riscosse mediante versamento diretto alle Sezioni di Tesoreria provinciali dello Stato.
Deve, pertanto, escludersi l’utilizzo del modello F24.

  • Imposta sul reddito delle persone fisiche


Tali versamenti devono obbligatoriamente essere effettuati entro il giorno 15 del mesesuccessivo a quello di erogazione della retribuzione periodica mediante apposito modello 124T con imputazione del versamento al Capo VI° - capitolo 1023 – articolo 3.

Al fine di evitare difformi interpretazioni in ordine alla compilazione dei modelli e all’uso dei codici tributo, si allega alla presente nota un fac-simile di compilazione del modello 124T con gli attuali codici (All. A).

Le addizionali in argomento seguono, per quanto concerne il versamento, la stessa disciplina dell’imposta principale.
Peraltro si ricorda che il calcolo delle addizionali, a valere sugli emolumenti corrisposti al prestatore di lavoro, viene effettuato solo a fine anno in occasione del conguaglio.
Solo ove il rapporto di lavoro venga a cessazione in corso d’anno dovrà farsi luogo all’effettuazione del conguaglio in sede di pagamento dell’ultimo periodo di retribuzione, provvedendo al calcolo delle addizionali ed alla loro immediata riscossione.
Il versamento dovrà essere effettuato con le stesse modalità del versamento Irpef, mediante l’utilizzo del modello 124T, ovviamente utilizzando codici diversi di girofondo. Si uniscono in allegato (All. B - C ) fac-simili dei modelli di versamento e le tabelle dei girofondi per l’individuazione dei beneficiari del versamento (All. D).
E’ utile ricordare che, ormai, la maggior parte dei Comuni ha istituito una addizionale comunale e pertanto sarà cura delle diverse U.O. provvedere alla verifica della esistenza di tale addizionale e della sua misura, secondo quanto stabilito dal Comune di residenza del prestatore di lavoro.
Per quanto concerne l’addizionale regionale si segnala che la misura della stessa (0,9%), così come la determinazione dell’imponibile non ha subito variazioni nella maggior parte delle Regioni.
Peraltro, con apposite leggi regionali, alcune Regioni hanno ritenuto di dover modificare sia le modalità di calcolo sia le aliquote di riferimento innovando profondamente rispetto al passato.
Per tali Regioni si fornisce in allegato (All. E) apposito prospetto con tutte le indicazioni necessarie per un corretto calcolo dell’addizionale.

Ove, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, sia stato liquidato e corrisposto il trattamento di fine rapporto, si ricorda che le ritenute operate sullo stesso dovranno ugualmente essere versate mediante l’utilizzo del modello 124T con il codice ritenuta 1012.
Ad ogni buon fine, si unisce in allegato (ALL. F) fac-simile del modello di versamento.

  • Addizionali regionali e comunali all’irpef

L’IRAP, determinata con le modalità precedentemente indicate deve essere versata, entro il 15 del mese successivo al pagamento della retribuzione periodica, alla Sezione di Tesoreria Provinciale mediante l’utilizzo del modello 124T con gli specifici codici di girofondo. Si unisce in allegato (All. G) fac-simile del modello di versamento e (All. H) – tabella dei codici di girofondo per singola regione o provincia autonoma.

  • IRAP – Imposta Regionale sulle Attività Produttive.

Per ciò che concerne i contributi assicurativi, non può farsi luogo a versamenti mensili anche in presenza di ritenute applicate sulla retribuzione periodica.
Il saldo del contributo assicurativo viene attualmente versato mediante procedure di autoliquidazione entro il mese di giugno unitamente al versamento della rata anticipata per l’esercizio successivo calcolata sulle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’esercizio precedente.
Dovranno, pertanto, essere adottate particolari procedure per l’emissione dei relativi mandati di pagamento (cfr. punto 2c – Rapporti con la SAC ed utilizzo della procedura CIR).

  • INAIL

2b) Gli adempimenti verso i titolari dei contratti di lavoro stagionale

Ai sensi dell’art. 7/bis del DPR 600/73, a cura della Direzione dell’Istituto datore di lavoro dovrà essere rilasciata al dipendente stagionale , salariato agricolo, una certificazione (Mod. CUD), entro il 15 marzo dell’esercizio successivo a quello di riferimento, dei redditi corrisposti nell’anno, dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali applicate, delle detrazioni attribuite ed ogni altra notizia finanziariamente e fiscalmente rilevante.
Ove il rapporto di lavoro si concluda nel corso dell’anno, il mod. CUD deve essere rilasciato al prestatore di lavoro entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se richiesto dal prestatore di lavoro, entro 12 giorni dalla richiesta.
Si ricorda che tutti gli importi dovranno essere esposti in Euro.

  • Certificazioni

Ove richiesto, anche la gestione in argomento dovrà essere svolta dalla singola U.O..
A seguito della trasmissione da parte del CAAF dei modelli 730/4, con evidenziati i risultati della liquidazione fiscale, la SAC provvederà a trasmettere alle singole U.O. interessate il modello in questione al fine di consentire l’effettuazione delle operazioni di conguaglio degli importi a credito/debito dell’assistito nella busta paga , a partire dal mese di luglio.
Ove il risultato della liquidazione evidenziasse delle maggiori ritenute a carico del lavoratore, i maggiori importi Irpef ed addizionali dovranno essere versati con il mod. 124T con le stesse modalità in precedenza descritte utilizzando appositi codici specifici per la liquidazione delle imposte da 730.

L’indicazione puntuale dei codici di versamento da utilizzare verrà fornita esclusivamente alle U.O. interessate in sede di trasmissione del modello 730/4.

  • Gestione relativa alla assistenza fiscale

2c) I rapporti con la S.A.C. e l’uso della procedura CIR


L’intero iter amministrativo contabile, come in precedenza evidenziato, è da considerarsi a carico delle singole U.O. che saranno tenute a fornire alla SAC, nei tempi e con le modalità sotto specificate i dati necessari alla corretta elaborazione delle denunce riepilogative annuali (fiscali e previdenziali) ed alle opportune contabilizzazioni nella procedura CIR.

Al fine di consentire una corretta denuncia IRAP da parte dell’Ente, le U.O. che gestiscono contratti di lavoro stagionale e/o salariati agricoli dovranno provvedere a comunicare allo scrivente ufficio i dati riepilogativi dell’IRAP calcolata sulle retribuzioni periodiche corrisposte nell’esercizio. Allo scopo viene fornito in allegato (All. I) un prospetto con il quale dovranno essere trasmessi all’Ufficio Contabilità Fiscale del Dipartimento per i Servizi Tecnici e di Supporto – Servizio VII – Ragioneria della SAC, i dati necessari per la denuncia IRAP (retribuzioni imponibili e importo dell’imposta determinata e calcolata così come indicato al punto 1 della presente circolare.
Si segnala l’importanza di fornire il dato relativo alla quietanza di Tesoreria specificatamente richiesto nella denuncia annuale.

  • Denuncia annuale IRAP

Al fine di consentire il rispetto degli adempimenti dichiarativi che derivano all’Ente quale sostituto di imposta, è necessario che le U.O. che si siano avvalse dell’opera di salariati agricoli o comunque lavoratori stagionali, predispongano una bozza di modello 770 sezionale che riporti i dati riepilogativi delle retribuzioni corrisposte nell’esercizio.
Tale bozza dovrà essere inviata entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di pagamento all’Ufficio Contabilità Fiscale del Dipartimento per i Servizi Tecnici e di Supporto – Servizio VII – Ragioneria della SAC.
In allegato alla bozza di 770 dovranno inoltre essere fornite le copie dei versamenti effettuati con il modello 124Tesoro.
E’ opportuno ricordare che gli importi vanno esposti esclusivamente in Euro e nel loro intero ammontare senza procedere ad alcun troncamento che verrà effettuato, per il totale di tutto l’Ente, direttamente dalla SAC.
La bozza di mod. 770 dovrà essere compilata in tutte le sue parti: frontespizio, dati relativi al sostituto di imposta, dati relativi al Rappresentante firmatario della dichiarazione, firma della dichiarazione.

Alla stessa dovranno essere uniti i quadri:

  • Denuncia annuale sostituto d’imposta – Mod. 770

- "comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" comprendente i dati relativi al percettore delle somme, i dati fiscali, del Trattamento di fine rapporto e dell’assistenza fiscale.
- Il "prospetto ST" comprendente i dati relativi alle ritenute alla fonte operate ed alle addizionali trattenute e per assistenza fiscale.

  • Registrazioni in ambiente CIR


Come già detto la gestione del rapporto di lavoro con il salariato o lavoratore stagionale non è effettuata direttamente con l’uso della procedura CIR. Peraltro, è necessario che tutti i dati riepilogativi derivanti da detta gestione siano registrati nel sistema generale di contabilità a garanzia della trasparenza del sistema amministrativo/contabile e per consentire una corretta formulazione dei bilanci sia dei singoli C.d.S. sia dell’Ente.

a) La registrazione delle obbligazioni

a. 1) Obbligazione per le retribuzioni ai salariati
Le U.O. interessate dovranno, a seguito della stipula di uno o più contratti della fattispecie in argomento, assumere una obbligazione sulla voce del piano 1.01.060 per l’importo netto a favore del beneficiario risultante dalla busta paga del primo periodo di retribuzione moltiplicato per il numero di periodi risultanti dal contratto; per ogni obbligazione nominativa (una per ciascun salariato) dovranno essere create tante scadenze quante sono i periodi di pagamento delle retribuzioni.

a. 2) Obbligazione per il versamento delle ritenute
Inoltre le U.O. dovranno registrare una obbligazione cumulativa per tutti i salariati o stagionali assunti, per ciascun Ente creditore in relazione alle ritenute effettuate sulle retribuzioni periodiche (INPS, Inal, Agenzia delle Entrate per Irpef ed addizionali all’Irpef) e degli oneri a carico del datore di lavoro, da imputatare sul capitolo 1.01.060. Ovviamente, anche in questo caso dovranno essere create tante scadenze quanti sono i periodi di riferimento del versamento.

b) I documenti generici ed i mandati di pagamento

b. 1) Documento generico/Mandato di pagamento (Salariato)
Definito fuori procedura il netto della busta paga del salariato, occorrerà registrare in ambiente CIR un documento generico passivo di spesa. A fronte della registrazione del documento generico potrà essere emesso il mandato di pagamento a favore del singolo beneficiario.

b. 2) Documento generico/Mandato di pagamento (Versamento delle ritenute)
Mensilmente dovrà essere registrato un documento generico di spesa per ciascun Ente creditore, cumulativo per tutti i salariati o stagionali a cui è stata corrisposta le retribuzione nel mese precedente. A fronte della registrazione del documento generico potrà essere emesso il mandato di pagamento a favore del singolo Ente.

c) le registrazioni in CIR relative all’INAIL

Limitatamente all’Inail, non dovranno essere effettuati pagamenti mensili anche in presenza di ritenute periodicamente operate (cfr. punto 1 – 2a della presente circolare).
Per tale contributo assicurativo solo a giugno dell’anno successivo al pagamento delle retribuzioni, a seguito di autoliquidazione del premio e della rata anticipata potranno essere registrati in CIR due documenti generici passivi corrispondenti uno alla regolazione del premio dell’anno precedente e l’altro al pagamento della rata anticipata dell’anno in corso.
Conseguentemente verranno emessi i mandati a chiusura delle scadenze delle obbligazioni precedentemente assunte.
Si ricorda infatti che l’obbligazione per l’Inail deve essere presa, al momento della denuncia delle retribuzioni presunte sulla base del tasso di riferimento comunicato dall’Inail stessa. Eventuali variazioni derivanti dalla modifica dei tassi o delle retribuzioni comporteranno la modifica dell’importo dei dettagli delle obbligazioni da gestire con le stesse modalità di tutti gli altri documenti generici.

Il Responsabile
dell’Ufficio Contabilità Fiscale
(Massimo Saporiti)
Il Dirigente
(Alessandro Preti)