Circolare CNR n. 9/2013 relativa a: "Integrazione alla circolare n. 26/2012. Trattamento economico del personale in posizione di comando"

Oggetto: "Integrazione alla circolare n. 26/2012. Trattamento economico del personale in posizione di comando"

Con riferimento alla circolare n. 26/2012, avente ad oggetto "Nuove linee guida attivazione e proroghe comandi: indicatori e criteri generali e disposizioni riguardo l'Istituto dell'Esperto Nazionale Distaccato (END) - Disposizioni operative" si forniscono le seguenti istruzioni operative riguardanti, in particolare, il trattamento economico da attribuire al personale in posizione di comando.
Com'è noto, l'istituto del comando non determina una modificazione del rapporto di lavoro esistente tra il datore di lavoro ed il lavoratore posto in posizione di comando; quest'ultimo è chiamato ad espletare le proprie mansioni, in via temporanea, presso un soggetto terzo senza che ciò comporti un'innovazione del rapporto d'impiego esistente con l'amministrazione di appartenenza.
Posto che il comando lascia immutato il rapporto d'impiego tra il dipendente e l'amministrazione di appartenenza, in tutti i suoi aspetti, ne consegue che il trattamento giuridico del personale comandato resta regolato dalla disciplina propria dell'Ente di appartenenza.
Quanto al trattamento economico, mentre la parte fondamentale della retribuzione resta regolata dalla disciplina propria dell'Ente di appartenenza, quella accessoria segue una diversa regolamentazione: in ossequio al principio dell'effettività della prestazione lavorativa, sancito dall'art. 7, co. 4, del D. Lgs. n. 165/01, al personale in posizione di comando verrà riconosciuto il trattamento economico accessorio specifico dell'Ente di destinazione e gli verranno corrisposti gli emolumenti accessori connessi alla specifica prestazione lavorativa svolta, secondo le regole e le modalità fissate dalla contrattazione dell'Ente di destinazione.
Siffatta specifica regolamentazione, concernente la corresponsione del trattamento economico del personale in posizione di comando, si fonda sul principio più volte ribadito in materia anche dall'ARAN in virtù del quale il trattamento accessorio "viene corrisposto al dipendente dall'ente presso il quale lo stesso rende la sua prestazione e viene erogato negli importi e secondo le modalità stabilite dalla contrattazione integrativa del medesimo ente." (ARAN EPNE 184).
Resta inteso che, la corresponsione dell'intero trattamento economico è di spettanza dell'amministrazione d'appartenenza, dietro comunicazione mensile da parte dell'Ente di destinazione dell'importo dovuto relativamente alle voci del trattamento accessorio.
Le Strutture interessate a procedure per l'acquisizione di personale in posizione di comando (cd. comando in entrata), avranno cura di specificare espressamente nell'avviso per manifestazione d'interesse che il trattamento economico fondamentale verrà corrisposto secondo la disciplina propria dell'Ente di appartenenza mentre il trattamento accessorio sarà corrisposto secondo le regole e le modalità fissate dalla contrattazione prevista per il CNR.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Paolo Annunziato