Circolare n. 06/2011 "Assistenza fiscale per l'anno 2011 ai dipendenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche - modello 730/2011"

Circolare n. 6/2011
AMMCNT – CNR
0008795 del 27/01/2011

Ai
Dirigenti/Direttori delle Unità Organiche e Strutture del CNR
Loro Sedi

Oggetto: Assistenza fiscale per l’anno 2011 ai dipendenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche – modello 730/2011.
Al fine di consentire a tutto il personale il corretto e puntuale svolgimento delle attività di assistenza fiscale per l’anno 2011 si trasmettono, con la presente circolare, le istruzioni elaborate dall’Ufficio Monitoraggio Risorse e Ragioneria della Struttura Amministrativa Centrale contenenti anche uno scadenzario di tutti gli adempimenti riguardanti i dipendenti, il CNR ed i CAF o Professionisti abilitati.

I Dirigenti ed i Direttori in indirizzo sono invitati a consegnare a tutto il personale una copia della presente circolare.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Fabrizio Tuzi)
 
 
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n. Reg. Mo.R.Ra.  46/2011                                                                         Roma, 26 gennaio 2011 
 
Oggetto:  Assistenza  fiscale   per   l’anno  2011 ai dipendenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche – modello  730/2011
 
Al   fine   di   consentire   ai   dipendenti   CNR   l'effettuazione   degli   adempimenti   concernenti l'assistenza fiscale per l'anno 2011, nei tempi e con le modalità stabilite dalla normativa vigente, si allega   (All.   1)   alla   presente   direttiva   lo   scadenzario   delle   attività   alle   quali   sono   obbligati   i dipendenti, il CNR ed i CAF o Professionisti abilitati, con lo scopo di fornire una agevole guida operativa dei principali adempimenti da svolgere alle relative scadenze.
Anche per quest’anno l’assistenza fiscale ai dipendenti e pensionati, per la compilazione e la   presentazione   del   modello   730/2011,   potrà   essere   fornita   oltre   che   dai   CAF   anche   dai professionisti abilitati.
Si ricorda che già dal 1999, con la riforma della disciplina dei Centri di Assistenza Fiscale ed in particolare con l'abrogazione di numerosi commi dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è stata esclusa la possibilità ai sostituti d'imposta di stipulare convenzioni con uno o più di tali Centri. Il CNR, pertanto, anche per l'anno 2011, non potrà stipulare alcuna convezione con un CAF.
Inoltre, secondo le disposizioni vigenti, i sostituti d'imposta che erogano redditi di lavoro dipendente   ed   assimilati   al   lavoro   dipendente,  hanno   la   facoltà   e   non   l'obbligo  di   prestare assistenza fiscale “diretta” nei confronti dei propri dipendenti.
Pertanto, il CNR anche per l'anno 2011:
  1. non   presterà   assistenza   fiscale   "diretta"   nei   confronti   dei   propri   dipendenti,   non   avendo   a disposizione le risorse necessarie per gestire direttamente le attività in questione;
  2. consentirà comunque, ai Centri di Assistenza Fiscale ed ai  professionisti  abilitati,  l'accesso presso l’Amministrazione Centrale e le Strutture di ricerca del CNR al solo fine di agevolare le attività di raccolta degli atti e dei documenti necessari all'espletamento dell'assistenza fiscale (elaborazione e predisposizione del modello 730/2011 – redditi 2010, consegna al dipendente della   copia   della   dichiarazione   elaborata   e   del   prospetto   di   liquidazione   delle   imposte, comunicazione al sostituto d'imposta del risultato finale delle dichiarazioni stesse, ai fini del conguaglio a credito e a debito in sede di ritenuta d'acconto ecc.).

Si   fa   presente   che   i   CAF   o   i   professionisti   abilitati   provvederanno   autonomamente   a contattare   le   strutture  del   CNR   al   fine   di   comunicare   ai   dipendenti   le   date   per   la   raccolta   deimodelli 730/2011 – redditi 2010 e per la restituzione al dipendente del prospetto di liquidazione (modello 730/3).
Ciascun   dipendente   può,   comunque,   rivolgersi   personalmente   al   CAF   ovvero   al professionista di propria fiducia per la presentazione e l'elaborazione del modello 730/2011 – redditi 2010 senza, tra l'altro, darne comunicazione al CNR.
Il  CNR,   in   qualità   di   sostituto   d'imposta,   sarà   obbligato   a   tener   conto,   con   le   consuete modalità, dei risultati delle dichiarazioni dei redditi elaborate dai centri di assistenza effettuando, alle scadenze previste, il conguaglio in busta paga delle imposte risultanti a debito ed a credito.
Una novità introdotta dall’art. 137 della legge finanziaria 2006 e che vale la pena ricordare, è quella consistente nel fatto che la trattenuta del debito o il rimborso del credito, risultanti dal modello 730, si eseguiranno, in busta paga, con riferimento alla singola imposta ed addizionale, a partire da 13 euro.
Si   precisa,   infine,   che   restano   esclusi   dalla   possibilità   di   presentare   il   modello 730/2011 – redditi 2010 i soggetti che, nell'anno 2011, sono titolari di una borsa di studio o di un assegno di ricerca.
Resta, comunque, ferma la possibilità, in alternativa al modello 730, di dichiarare i redditi 2010 con il modello Unico 2011 Persone Fisiche. In questo caso i tempi di presentazione rispetto al modello 730 sono più lunghi (30 giugno 2011 per la presentazione in Banca o Posta ovvero 31 luglio 2011 per la presentazione telematica diretta o tramite intermediario abilitato o tramite un Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate); in tal caso non si potrà usufruire del conguaglio in busta paga del risultato delle imposte a debito o a credito risultanti dalla dichiarazione.
Per coloro che vogliono acquisire informazioni sulle modalità di compilazione del modello 730/2011, si fa presente che nel sito www.agenziaentrate.it  sono già disponibili  le nuove istruzioni ed i modelli 730.
Sarà   cura   dello   scrivente   ufficio   informare   tempestivamente   i   dipendenti   su   chiarimenti operativi o modifiche normative sopravvenute che modifichino quanto sopra disposto.
(Roberto Tatarelli)
Il Direttore