Circolare n. 11/2011 "Esonero dal Servizio ai sensi dei commi 1 e 6 dell'art. 72 del D.L. 112/2008."

Si invia, in allegato, la Circolare n. 11/2011 relativa a:

"Esonero dal Servizio ai sensi dei commi 1 e 6 dell’art. 72 del D.L. 112/2008, come modificato dall’art. 2, co. 53, L. 26 febbraio 2011, n. 10  Novità di cui all’art. 12 del D.L. n. 78/2010 - Circolare INPDAP  n. 18/2010
Note prot. n. DFP  0048733 del 3.11.10 e prot. n. DFP  0010081 del  17.2.11”.

Il Direttore Generale

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Chiarimenti in merito alla circolare CNR n. 11/2011

L'art.72 del decreto legge 112/2008, relativo  alle nuove norme per chi è prossimo alla pensione, ha introdotto il nuovo istituto dell'esonero dal servizio che ha come obiettivo la progressiva riduzione del numero dei dipendenti pubblici.

Le innovazioni introdotte dal suddetto art. 72 sono 3 e precisamente:

  1. l'esonero dal servizio (commi da 1 a 6)

  2. il trattenimento in servizio per un biennio (commi da 7 a 10)

  3. la risoluzione del rapporto di lavoro per il dipendente che ha 40 anni di servizio (comma 11).

L'esonero consiste nella sospensione dal servizio per un periodo massimo di 5 anni e possono chiederlo coloro che hanno maturato almeno 35 anii di anzianità di servizio indipendentemente dalla età anagrafica dei richiedenti. La procedura di utilizzo dell'esonero era valida solo fino al 2011. Con l'entrata in vigore del decreto mille-proroghe, la possibilità per i dipendenti pubblici che stanno maturando i 40 anni di contributi di richiedere la sospensione dal servizio nei 5 anni antecedenti la maturazione del requisito viene prorogata al triennio 2012-2014.

I destinatari di tale disposizione sono i dipendenti delle amministrazioni statali, agenzie fiscali, Presidenza del Consiglio dei ministri, enti pubblici non economici, università, istituzioni ed enti di ricerca nonché gli enti di cui all'art. 70 comma 4, del d.l. 30/03/2001 n.165. E’ escluso il personale della scuola.

Il dipendente, durante il periodo dell'esonero, percepirà un trattamento economico pari al 50% di quello complessivamente goduto per competenze fisse ed accessorie al momento del collocamento nella posizione di esonero ma continuerà a maturare i contributi in misura intera (fino a 40 anni di contribuzione). E', inoltre, assolutamente vietato ai dipendenti durante codesto periodo di instaurare rapporti di lavoro dipendente con soggetti pubblici o privati ma possono svolgere prestazioni di lavoro autonomo con carattere di occasionalità, continuità e professionalità a favore di organismi non pubblici.

La richiesta di esonero può essere presentata improrogabilmente entro il 1° marzo di ciascun anno con la condizione essenziale di raggiungere entro l'anno il requisito minimo di anzianità contributivo richiesto.

Per quanto concerne l'art. 12 del d.l. 78/2010 modificato e convertito in legge 122 del 30 luglio 2010, la novità sostanziale in materia di pensionamento dei dipendenti pubblici è data dalla cd. finestra mobile a partire dall'anno in corso e cioè l'accesso al pensionamento di vecchiaia è previsto decorsi 12 mesi (18 mesi per i trattamenti pensionistici in regime di totalizzazione) dalla maturazione dei requisiti. Verrà, comunque, garantito la continuità tra stipendio e pensione mantenendo in servizio i dipendenti fino alla data di decorrenza del trattamento pensionistico. La nuova disposizione non si applica nei confronti di coloro che hanno maturato i requisiti prescritti (contributivi ed anagrafici) alla data del 31/12/2010 e che possono accedere al trattamento pensionistico con le c.d. 4 finestre in relazione al trimestre di maturazione dei requisiti. A tal proposito la circolare INPDAP n. 18 dell'08/10/2010 fornisce chiarimenti esaustivi in merito alle diverse tipologie di accesso ai trattamenti pensionistici con tabelle esemplificative utili a coloro che sono prossimi alla presentazione delle domande di pensionamento.

Cordiali saluti.

Gaetana Patrizia Pappalardo

CNR - IMM Catania

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