Circolare n. 1/2016 relativa a: "Reclutamento del personale con contratto di lavoro a tempo determinato - Primi chiarimenti"

Oggetto: Reclutamento del personale con contratto di lavoro a tempo determinato - Primi chiarimenti

1. Premessa

In attesa della entrata in vigore del nuovo Regolamento del Personale del CNR e della conseguente emanazione di un nuovo disciplinare finalizzato al riordino integrale delle disposizioni in materia di assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, si forniscono alcune necessarie indicazioni operative ad integrazione della circolare n. 12 del 3 aprile 2013 avente per oggetto “reclutamento del personale con contratto di lavoro a tempo determinato con oneri a carico di fondi esterni”.

2. Campo di applicazione

Si precisa che le modalità di assunzioni previste dalla circolare CNR di cui sopra, con le integrazioni riportate nella presente circolare, d’ora in poi devono intendersi applicate a tutte le assunzioni di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, a prescindere dalla tipologia di fonte di finanziamento prevista per la copertura finanziaria della retribuzione contrattuale.

3. Fase preliminare

Con riferimento al punto 2) della circolare sopra richiamata, concernente la fase preliminare, si dispone che nel caso in cui lo specifico avviso contenente l’indicazione delle professionalità ricercate (cosiddetta “call interna”) si concluda con esito negativo, occorrerà ulteriormente verificare la presenza di idonei nell’ambito di graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni di personale a tempo indeterminato, relativi allo stesso livello/profilo richiesti, i cui requisiti concorsuali risultino equivalenti con quelli di cui si manifesta l’esigenza funzionale e relativamente alla quale potrebbe attivarsi una nuova proposta di selezione.

La disposizione di cui sopra fa riferimento a quanto disposto dal comma 2 dell’art. 36 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 15, il quale testualmente recita: “…Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato….”.

Si precisa che, sulla base di quanto esplicitamente disposto dalla Circolare della Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 0053485 del 21/11/2013 avente per oggetto “Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato. Reclutamento speciale per il personale in possesso dei requisiti normativi. Proroghe dei contratti. Articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" e articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'idoneo di graduatorie per concorsi a tempo indeterminato, individuato ai sensi di quanto sopra previsto, trova salvaguardata, in ogni caso, la posizione occupata nella graduatoria per l'assunzione a tempo indeterminato, sia nel caso in cui accetti di essere assunto a tempo determinato, sia nel caso in cui non accetti detta assunzione.

Qualora venga accertata la non sussistenza di graduatorie a tempo indeterminato relative a professionalità “equivalenti” a quelle per le quali si chiede l’attivazione della procedura di nuova assunzione, ciascun Direttore/Dirigente dovrà rilasciare una specifica attestazione, con cui si dovrà dichiarare che non sono stati individuati, nell’ambito delle graduatorie vigenti a tempo indeterminato, profili professionali “equivalenti” alle necessità funzionali ed in linea con le esigenze assunzionali a tempo determinato per lo svolgimento dello specifico progetto/programma della Struttura richiedente.

Si precisa che in assenza di graduatorie a tempo indeterminato per le professionalità da assumere a tempo determinato, resta ferma la possibilità di scorrere le graduatorie a tempo determinato o di indire i relativi concorsi.

4. Precisazioni sulle modalità di assunzione

Con riferimento al punto 3) della circolare CNR n. 12 /2013, concernente la procedura per le esigenze di fabbisogno di personale a tempo determinato, si precisa che le relative proposte di assunzione potranno riguardare sia assunzioni mediante l’indizione di una nuova procedura selettiva, sia assunzioni mediante l’utilizzo di graduatorie vigenti per assunzioni di personale a tempo determinato. A tale proposito, si rammenta che la validità delle graduatorie relative ad assunzioni a tempo determinato è di 3 anni.

5. Proroghe

Si conferma che le proroghe dei contratti a tempo determinato non potranno essere autorizzate per un periodo inferiore a 6 mesi. Eventuali deroghe a tale disposizione dovranno essere adeguatamente motivate da parte dei Direttori/Dirigenti interessati.

6. Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale

Si conferma che le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa, nonché le richieste di modifica della percentuale di rapporto di lavoro a tempo parziale, dovranno essere presentate congiuntamente alle richieste di proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato. Dette richieste dovranno essere trasmesse con nota distinta dalle richieste di proroga, per ciascuna unità di personale interessata, e dovranno contenere le seguenti informazioni:

- nominativo, matricola, livello, profilo e data di assunzione del dipendente interessato;
- tipologia di trasformazione del rapporto di lavoro che si intende richiedere (da tempo pieno a tempo parziale, da tempo parziale a tempo pieno, da tempo parziale con una determinata percentuale a tempo parziale con diversa percentuale);
- tipologia di tempo parziale richiesto (tempo parziale orizzontale, verticale o misto);
- articolazione dell’orario di lavoro che si intende effettuare.

Tutte le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro di cui sopra potranno essere effettuate esclusivamente in coincidenza delle proroghe dei contratti di lavoro e potranno decorrere, per ragioni di carattere tecnico legate alla procedura di erogazione degli emolumenti, sclusivamente dal primo giorno di ogni mese.

Si ritiene opportuno rammentare che:

- il rapporto di lavoro a tempo parziale si caratterizza per un orario, stabilito dal contratto individuale di lavoro, inferiore all'orario "normale" di lavoro, vale a dire all’orario di lavoro fissato al CCNL del Comparto Ricerca ed attualmente stabilito in 36 ore settimanali.
- Il rapporto a tempo parziale può essere di tipo orizzontale quando la riduzione d'orario è riferita al normale orario giornaliero; di tipo verticale quando la prestazione è svolta a tempo pieno ma per periodi predeterminati nella settimana, nel mese e nell'anno; di tipo misto quando il rapporto di lavoro a tempo parziale è articolato combinando le modalità orizzontale e verticale;

7. Maternità in relazione ai contratti a tempo determinato con oneri a carico di finanziamenti esterni – riaccredito importi erogati in relazione ai periodi di congedo per maternità obbligatoria

Il D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53" all' art. 22, comma 2 "Trattamento economico e normativo", prevede espressamente che: "L'indennità di maternità, comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia, è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie".

L'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, sopra richiamato, stabilisce che "…per i lavoratori dipendenti le indennità di malattia e di maternità di cui all'articolo 74, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono corrisposte agli aventi diritto a cura dei datori di lavoro all'atto della responsione della retribuzione per il periodo di paga durante il quale il lavoratore ha ripreso l'attività lavorativa, fermo restando l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere, anticipazioni a norma dei contratti collettivi in ogni caso, non inferiori al 50 per cento della retribuzione del mese precedente, salvo conguaglio".

Il CCNL del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione sottoscritto in data 21/02/2002, all'art. 9 comma 2 "Congedi parentali" statuisce che "…nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. n. 151/2001 e nell'ipotesi di cui agli artt. 28 (Congedo di paternità) dello stesso decreto legislativo, alla lavoratrice o al lavoratore spettano l'intera retribuzione fissa mensile, le quote di trattamento economico accessorio fisse e ricorrenti, nonché il salario di produttività".

Dalla lettura del combinato disposto della normativa sopra citata emerge, quindi, che l'indennità di maternità è corrisposta dal datore di lavoro e che per gli Enti di Ricerca, tra cui il CNR, il CCNL di Comparto prevede nel periodo di astensione obbligatoria l'erogazione dell'intera retribuzione. Si ricorda, altresì, che gli articoli 26 e 31 del D.Lgs. n. 151/2001 prevedono l'attribuzione del congedo di maternità anche alla lavoratrice o al lavoratore (nel caso in cui non sia stato chiesto dalla lavoratrice) che abbiano adottato un minore.

Considerato che l'art. 20, comma 2, del CCNL 21/02/2002 del Comparto Ricerca prevede espressamente che "…a tutto il personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la durata del contratto a termine", qualora gli oneri relativi ai contratti individuali a termine siano posti a carico di finanziamenti esterni gestiti dalle singole Strutture, i Dirigenti/Direttori dovranno segnalare alla competente Sezione dell'Ufficio Stato Giuridico e Trattamento Economico del Personale la data di inizio e di termine del periodo di astensione obbligatoria, secondo la medesima procedura utilizzata per la generalità del personale CNR. La copertura finanziaria relativa al periodo di astensione obbligatoria per maternità verrà assicurata dal CNR nell’ambito dei pertinenti capitoli di bilancio. Le Strutture dell’Ente, presso le quali prestano la propria attività lavoratrici titolari di contratto di lavoro a tempo determinato con oneri a carico di finanziamenti esterni, dovranno in ogni caso provvedere ad accantonare anche l’importo relativo al periodi di maternità obbligatoria. All’atto della scadenza del contratto di lavoro, le Strutture medesime potranno richiedere alla DCGRU – SPR “Programmazione, Monitoraggio e Statistiche”, il riaccredito degli importi precedentemente accantonati e trasferiti mediante variazione al PdG in riferimento al periodo di congedo per maternità obbligatoria.

8. Copertura finanziaria contratti di lavoro a tempo determinato su fondi esterni

Non potrà essere dato corso all’attivazione di contratti di lavoro a tempo determinato sui fondi esterni nè alle relative proroghe e di conseguenza al mantenimento dello stipendio, qualora non sia stato preventivamente disposto il trasferimento sul pertinente capitolo di bilancio della SAC dell’importo necessario alla copertura finanziaria del periodo richiesto.

Più precisamente, a seguito dell’adozione della nuova struttura di bilancio, l’importo per l’intera copertura finanziaria del contratto dovrà essere ripartito sulle seguenti voci di spesa:

Tab. 1

Voce 2016

Descrizione Voce di spesa

11012

Stipendi e assegni fissi per il personale a tempo determinato/Fonti esterne

11018

Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato/Fonti esterne

11016

Straordinario per il personale a tempo determinato/Fonti esterne

11030

Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato/Fonti esterne

12004

Imposta regionale sulle attività produttive a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo determinato / fonti esterne

11040

Trattamento di fine rapporto per il personale a tempo determinato

E’ evidente, quindi, che la copertura finanziaria, comprensiva degli oneri a carico dell’Ente, dovrà essere assicurata anche per gli importi relativi a tutte le competenze accessorie a carattere variabile (es. turni, straordinari, indennità sede disagiata, ecc.); sul sito www.dcp.cnr.it saranno pubblicate tutte le tabelle necessarie alla corretta determinazione dell’importo da trasferire.

Considerata la peculiarità della nuova struttura di bilancio, si ribadisce che solo ed esclusivamente in presenza della necessaria copertura finanziaria, così come sopra descritta, sarà possibile garantire l’erogazione della retribuzione spettante per il periodo di riferimento.

In ogni caso, alla cessazione dal servizio, verrà effettuata a consuntivo, a cura della competente SPR “Programmazione, Monitoraggio e Statistiche” della Direzione Centrale Gestione Risorse Umane, una verifica tra l’importo trasferito per la copertura del contratto in oggetto ed il reale costo sostenuto dall’ente.

 

                                                                         IL DIRETTORE GENERALE

 

IL DIRETTORE CENTRALE f.f.