[vedi circolare integrativa n. 26 del 13/9/2007]
0055378 del 10/07/2007
A tutti i Direttori/Dirigenti
delle strutture del CNR
LORO SEDI
Oggetto: Fruizione ferie. CCNL 21.2.2002- art. 6, commi 9,10,12,15; art. 25, comma 7.
Si richiama l'attenzione dei Direttori/Dirigenti delle strutture CNR sulla assoluta necessità di provvedere ad una adeguata programmazione delle ferie del personale afferente in modo che le stesse vengano usufruite tutte nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.
In proposito si rammenta che il disposto dell'art. 6 del CCNL sottoscritto il 21.02.2002, tutt'ora vigente, stabilisce al punto 9) che le ferie spettanti debbano essere fruite in via ordinaria nel corso dell'anno solare nel quale sono state maturate.
Di norma le ferie debbono essere altresì fruite in relazione alle richieste del dipendente in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, nei termini di cui al punto 10) del predetto art. 6.
Peraltro, il punto 12) dello stesso articolo di contratto già prevede il caso eccezionale di "impossibilità" di godimento delle ferie nel corso dell'anno, e dispone che le stesse vadano comunque usufruite entro il 31 agosto dell'anno successivo.
In proposito si ritiene opportuno precisare che la suddetta "impossibilità", che va sempre comunque attestata, può essere diversamente motivata, secondo quanto sotto enunciato:
Soltanto i casi di assenza per malattia legittimano la deroga ai limiti contrattuali previsti, in tal caso le ferie residue dovranno essere fruite al termine della malattia stessa, ovvero concordate con il Direttore/Dirigente che potrà eventualmente differirne la fruizione, in dipendenza sempre di documentate esigenze di servizio.
La disciplina della fruizione delle ferie come sopra enunciata ha rilevanza anche per ciò che attiene al disposto dell'art. 6, punto 15 che concerne l'eventuale riconoscimento all'atto della cessazione del rapporto di lavoro delle ferie non godute.
Infatti, fermo restando che il diritto alle ferie è irrinunciabile e non può essere sostituito con attribuzioni economiche in costanza di rapporto (art. 6, punto 9, 1° comma), è tuttavia previsto dalla stessa norma contrattuale (art. 6, punto 15) che all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro del dipendente, nel caso in cui il mancato godimento delle ferie sia dipeso da comprovate esigenze di servizio, l'Amministrazione procede al pagamento sostitutivo delle stesse.
Ciò posto, anche in considerazione della natura non prevedibile della eventuale relativa spesa che può incidere pesantemente e in modo non controllato sul bilancio dell'Ente, si richiede ai Direttori/Dirigenti che, nell'ambito della propria specifica competenza e responsabilità, provvedano ad assicurare al personale di afferenza, attraverso una idonea organizzazione del lavoro ed una adeguata programmazione delle ferie, la possibilità di esercitare nei prescritti termini contrattuali il diritto alla fruizione delle ferie.
Il personale prossimo alla cessazione dal lavoro deve pertanto necessariamente fruire delle ferie spettanti entro la data di cessazione del rapporto.
Costituiscono eccezione i seguenti casi:
In conclusione, non possono essere prese in considerazione al fine del pagamento sostitutivo delle ferie spettanti e non godute, all'atto della cessazione dal servizio del dipendente, le ferie il cui mancato godimento non sia dipeso dalle ragioni individuate alle lettere a) e b) e, nel primo caso, se il pagamento non sia stato espressamente richiesto dal Direttore/Dirigente di afferenza, nei termini e nei modi indicati.
IL DIRETTORE GENERALE f.f.