Circolare n. 8/2018 - Articolo 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602. D.M. 18 gennaio 2008, n. 40 Modifiche introdotte dalla l. 205/2017 – Circolare MEF RGS 13 del 21/2/2018

Circolare n. 8/2018 (Circolare in formato PDF)

CNR - Amministrazione Centrale
Protocollo Numero: 0024241/2018 del 03/04/2018

Ai Dirigenti/Direttori delle Unità Organiche e Strutture del CNR

Loro Sedi

 

Oggetto: Articolo 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602. D.M. 18 gennaio 2008, n. 40 - Modifiche introdotte dalla l. 205/2017 - Circolare MEF RGS 13 del 21/2/2018

 

Facendo seguito alla recente circolare CNR 6/2018, si trasmette in allegato la circolare n. 13 emanata dal MEF RGS il 21/2/2018, avente ad oggetto Decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, concernente "Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni" - Chiarimenti aggiuntivi".

Tale circolare fornisce ulteriori chiarimenti nella materia in oggetto, con particolare riferimento a problematiche emerse in merito all'applicazione in alcuni casi pratici della normativa de quo.

Si sottolinea che nella circolare, in merito all'ambito soggettivo passivo, la Ragioneria Generale dello Stato ribadisce con forza che il "menzionato articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 non trovi applicazione per i pagamenti disposti a favore delle amministrazioni pubbliche ricomprese nell'elenco ISTAT, poichè, in generale, tra le diverse amministrazioni pubbliche - essendo tutte riconducibili, in modo più o meno diretto, all'unico soggetto pubblico originario e sovrano sul territorio, cioè lo Stato - non sussistono quegli obblighi di garanzia e cautela in materia di adempimento delle cartelle di pagamento sottesi alla ratio dell'articolo 48-bis. Infatti, non sembra superfluo soggiungere che, per ragioni di simmetria, le amministrazioni pubbliche che risultano tenute ad effettuare la verifica prescritta dall'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, non possono a loro volta, quando risultanti beneficiarie dei pagamenti, essere sottoposte alla verifica in discorso.

In definitiva, onde chiarire i rapporti tra amministrazioni pubbliche, enti e società rientranti nell'ambito soggettivo dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, si ritiene non ricorra l'obbligo dell'espletamento della verifica, prevista all'articolo 2 del D.M. n. 40/2008, nelle ipotesi di pagamenti disposti da tutti i suddetti soggetti tra loro: amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, nonchè, per le motivazioni sopra illustrate, gli enti pubblici, anche economici, e le società a totale partecipazione pubblica diretta" (cfr. pag. 8 ultimo capoverso della circolare allegata).

Pertanto è consigliabile che, quando una struttura CNR debba ricevere a qualsiasi titolo un pagamento da parte di un soggetto rientrante nell'applicazione dell'art. 48 bis, la stessa provveda a ribadire tale principio, inserendo nel documento attivo la seguente dicitura:

"Come indicato dal Ministero dell'Economia e della Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - con circolare 13/2018, il Consiglio Nazionale delle Ricerche è una amministrazione pubblica ricompresa nell'elenco ISTAT e, pertanto, non è soggetta alla verifica prevista all'articolo 2 del D.M. n. 40/2008 (cd. Verifica degli inadempimenti presso Agenzia delle Entrate-Riscossione)".

Considerata la rilevanza degli adempimenti, le strutture in indirizzo sono tenute a dare massima applicazione a quanto dettato nella direttiva predetta.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Dott. Giambattista BRIGNONE

Allegati: