Circolare n.25/2014 relativa a: "Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89 - Nuovi limiti di spesa per autovetture e per l'acquisto di buoni taxi"

Oggetto: Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89 - Nuovi limiti di spesa per autovetture e per l'acquisto di buoni taxi

Si informano le SS.LL. che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 15 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con Legge 23 giugno 2014, n. 89, che ha modificato il dettato del comma 2 dell'art. 5 del decreto legge 6 luglio 2013, n. 95 (convertito con la legge 7 agosto 2013, n. 135), il limite di spesa per la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture nonché l'acquisto di buoni-taxi è stato ridotto dal 50% al 30% delle spese sostenute nel 2011. Tale limite, prevede ancora la norma, può essere derogato, per il solo esercizio 2014, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere.

Premesso che tale limite è riferibile soltanto alle spese finanziate con il contributo di funzionamento ordinario (le c.d. "fonti interne") e sono pertanto escluse dai suddetti limiti le spese finanziate con le risorse che i Centri di responsabilità acquisiscono autonomamente (le c.d. "fonti esterne"), in conseguenza dell'ulteriore ridimensionamento del limite, le SS.LL. dovranno limitare:

  1. la sottoscrizione di nuovi contratti aventi per oggetto la manutenzione e l'esercizio di autovetture;

  2. l'utilizzo di mezzi noleggiati, anche nello svolgimento delle missioni;

  3. l'uso delle autovetture in dotazione, sia di proprietà che di terzi, al fine di ridurre le spese di manutenzione e di esercizio, soprattutto quelle relative al carburante;

  4. l'utilizzo del taxi, anche nello svolgimento delle missioni, a casi straordinari ed assolutamente necessari, giustificabili solo con l'economicità o l'urgenza.

Inoltre le SS.LL. dovranno adottare sin d'ora tutte le azioni tendenti al ridimensionamento della spesa in oggetto per i prossimi esercizi quali, ad esempio, la riduzione del parco autovetture o la rinegoziazione dei contratti;

In considerazione della possibilità, per il solo esercizio 2014, di deroga dal limite in oggetto purché suffragato da contratti pluriennali in essere alla data del 30 aprile 2014, l'istanza di superamento, come disciplinato dalla circolare CNR n. 9/2011, deve essere opportunamente documentata allegando copia dei contratti di noleggio e di manutenzione dell'autovettura o da altra documentazione similare ed equivalente. L'istanza sarà accolta solo se in linea con le disposizioni di cui sopra.

 

Si rammenta e si evidenzia ancora che, come disposto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 288, sino al 31 dicembre 2015 sussiste il divieto di acquistare autovetture e di stipulare contratti di locazione finanziaria.

Il divieto non riguarda comunque l'acquisto e la locazione finanziaria di autovetture sostenute con risorse che i Centri di responsabilità acquisiscono autonomamente (le c.d. "fonti esterne") a condizione che l'autovettura sia utilizzata in modo esclusivo per le finalità del programma/progetto finanziato con tali risorse.

Infine si precisa e si ricorda che:

  • a prescindere dall'uso del veicolo operata dalle Strutture dell'Ente, i divieti e i limiti di spesa di cui sopra si riferiscono esclusivamente alle autovetture1, definite dall'articolo 54 del Codice della strada come "veicoli a motore con almeno quattro ruote �� destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente";

  • anche i veicoli che sino al 30 settembre 1998 erano classificati come "autoveicoli ad uso promiscuo" ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera c) del Codice della strada2, sono ora immatricolati come autovetture e pertanto sottostanno ai divieti e ai limiti di cui sopra;

  • i suddetti limiti e divieti non si applicano pertanto alle altre categorie di veicoli previste dal citato art. 54 CdS: autobus (lettera b); autocarri (lettera d); trattori stradali (lettera e); autoveicoli per trasporti specifici (lettera f); autoveicoli per uso speciale (lettera g); autotreni (lettera h); autoarticolati (lettera i); autosnodati (lettera l); autocaravan (lettera m); mezzi d'opera (lettera n).

  • la violazione alle norme sul contenimento delle spese in oggetto, costituisce illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale;

  • continuano a permanere le disposizioni delle circolari CNR n. 9/2011 e n. 17/2013.

 

--- o O o ---

 

L'Ufficio Contabilità Generale e Bilancio di questa Direzione è contattabile per tutti gli eventuali chiarimenti ed approfondimenti.

 

Il Direttore Generale

(dott. Paolo Annunziato)

 

 

1 La categoria del veicolo è assegnata in sede di immatricolazione ed è rilevabile al punto J.1 della carta di circolazione.

2 La categoria dei veicoli "ad uso promiscuo" è stata soppressa con la Direttiva comunitaria 98/14/CE. I veicoli che precedentemente a tale norma erano classificati "per trasporto promiscuo", dal 1� ottobre 1998 sono pertanto classificati "per trasporto di persone" come specificato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con la circolare prot. n.1927/FP3 del 14 dicembre 1999 che ha ritenuto che nella categoria "per trasporto di persone" (ossia "autovetture") sia assorbita la categoria degli autoveicoli per trasporto promiscuo di cui all'articolo 54, comma 1, lettera c), del Codice della Strada.