Circolare n.7/2015 relativa a: "Personale dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato. Assunzione nei livelli e profili di cui al DPR 12 febbraio 1991, n. 171"

Oggetto: Personale dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato. Assunzione nei livelli e profili di cui al DPR 12 febbraio 1991, n. 171

Con precedente circolare CNR n. 6 del 24 febbraio 2010, avente per oggetto "Personale dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato. Passaggio di fascia", era stato disposto, tra l'altro, che le assunzioni di personale a tempo determinato dovessero essere effettuate esclusivamente ai livelli iniziali dei vari profili professionali previsti dal DPR 12 febbraio 1991, n. 171 "Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168".

Su tale questione, l'Ufficio Stato Giuridico e Trattamento Economico del Personale della Direzione Centrale Gestione Risorse Umane ha effettuato una verifica di carattere giuridico al fine di accertare l'effettiva necessità di mantenere in vita quanto previsto dalla circolare sopra menzionata.

Gli elementi normativi attualmente vigenti, presi in considerazione ai fini della suddetta verifica, sono stati i seguenti:

- comma art. 3, punto b), dell'art. 13 del DPR 12 febbraio 1991, n. 171: "......gli enti o istituzioni in presenza di specifiche esigenze funzionali possono procedere ad assunzioni dall'esterno anche per collaboratore tecnico e funzionario d'amministrazione - IV livello, nel limite del 5% della dotazione di livello del profilo interessato;

- Art. 12 del vigente Regolamento del Personale del CNR, in relazione ai criteri generali per le assunzioni a tempo determinato per i livelli IV-IX: "..... Il Consiglio di amministrazione in base a quanto previsto dai contratti collettivi e dalle vigenti norme in materia di pubblico impiego definisce con propria delibera le modalità generali per l'assunzione ai diversi livelli e criteri per la formulazione dei bandi....";

- Art.10 del Disciplinare CNR concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 162 del 09/11/2005: "....è consentita l'assunzione con contratto a termine di personale, anche di cittadinanza straniera, per i livelli dal IX al IV per far fronte alle esigenze tecnico-amministrative di supporto alle attività necessarie per lo svolgimento di specifici programmi o di progetti di ricerca o per la gestione di apparecchiature tecniche complesse....".

Dall'esame delle disposizioni sopra richiamate non risulta esservi un esplicito divieto legislativo o contrattuale in merito in merito alla possibilità di procedere ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato ad un livello superiore a quello iniziale di ciascun profilo per i livelli dal IV-VIII. Appare quindi possibile procedere ad una parziale modifica di quanto previsto dalla circolare CNR n. 6/2010 sopra richiamata.

Peraltro, si ritiene di dover limitare tale nuova opportunità esclusivamente in relazione a casi specifici ed adeguatamente motivati, fermo restando che, di norma, le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato dovranno avvenire nei livelli iniziale di ciascun profilo.

Per quanto concerne la procedura da adottare per l'assunzione a livelli superiori a quelli iniziali di ciascun profilo si rimanda a quanto previsto dalla circolare CNR n. 12/2013 "reclutamento del personale con contratto di lavoro a tempo determinato con oneri a carico di fondi esterni". Il Direttore/Dirigente/Responsabile della Struttura interessata dovrà motivare adeguatamente le specifiche ragioni ed esigenze progettuali/programmatiche che giustifichino l'assunzione di personale a tempo determinato ad un livello superiore a quello iniziale di ciascun profilo.

I Direttori di Dipartimento (o, in caso di assunzioni per le esigenze dell'Amministrazione Centrale, il Direttore Generale o i Direttori Centrali) dovranno, nell'ambito del parere da emettere in relazione alle richieste di assunzione di personale a tempo determinato, esprimere una specifica valutazione positiva in merito alla congruità della proposta di assunzione ad un livello superiore a quello iniziale, rispetto al raggiungimento degli obiettivi progettuali o del programma di attività proposti.

Pertanto, alla luce di quanto sopra illustrato, viene parzialmente modificato il contenuto della sopra richiamata circolare CNR n. 6 del 24 febbraio 2010, nel senso che è consentito, con le precisazioni ed i limiti sopra richiamati, procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato anche ai livelli superiori a quello iniziali di ciascun profilo.

In sintonia con quanto previsto dall'art. 13, comma art. 3, punto b), dell'art. 13 del DPR 12 febbraio 1991, n. 171 si stabilisce che si possa procedere alla assunzione di personale a tempo determinato, per livelli superiori a quello iniziale dei profili IV-VIII, nei limiti del 5% del personale a tempo determinato complessivamente in servizio appartenente ai profili di cui sopra.

Si sottolinea che le disposizioni della presente circolare si applicano esclusivamente ai profili dei livelli IV-VIII (collaboratore tecnico enti di ricerca, funzionario di amministrazione, collaboratore di amministrazione, operatore tecnico, operatore di amministrazione), e non ai profili di ricercatore e di tecnologo, che sono articolati per fasce stipendiali e non per livelli.

Per informazioni e chiarimenti in merito alla presente circolare è possibile rivolgersi al dott. Maurizio Grechi, responsabile del Settore Assunzioni dell'Ufficio Stato Giuridico e Trattamento Economico del Personale della DCGRU.

 

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Paolo Annunziato