Si informa il Personale che è stato emesso il nuovo disciplinare riguardante il "CONFERIMENTO DI ASSEGNI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI RICERCA AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 DELLA LEGGE 240 DEL 30 DICEMBRE 2010" approvato dal Consiglio di amministrazione il 23 marzo 2011.
Detto disciplinare sostituisce quello previgente a seguito delle disposizioni introdotte dall’art. 22 della L. 240/2010 di riordino del sistema universitario.
In particolare, la durata dell’assegno di ricerca potrà essere compresa fra uno e tre anni e, a seguito di eventuali rinnovi, non potrà avere una durata complessiva superiore a quattro anni.
La durata complessiva dei rapporti instaurati con il titolare dell’assegno e dei contratti di lavoro a tempo determinato subordinato di cui all’art. 24 della L. 240/2010, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all’art. 22, comma 1, della L. 240/2010 (che ricomprendono gli EPR) non può in ogni caso superare i 12 anni anche non continuativi, fatti salvi i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente nonché i periodi svolti precedentemente all’entrata in vigore della L. 240/2010.
L’importo dell’assegno è determinato sulla base di un importo minimo stabilito con decreto del Ministro – ad oggi per quanto ci risulta non ancora emanato - ed è erogato in rate mensili.
Riguardo alla disciplina nel transitorio:
Roma, 8 aprile 2011
p. La Segreteria nazionale
Marcello Leoni
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