CNR: Passaggio di livello a Primo Ricercatore e Dirigente di Ricerca a seguito dei concorsi bando 367.xx: ferie maturate e non godute ed ore in eccesso

 

Roma, 19 novembre 2019
Prot. 51/2019

 

Alla c.a. del dott. Luigi Raimondi

Dirigente UGRU – CNR

segreteria.ugru[@]cnr.it

e p.c. a  dott. Giambattista Brignone

Direttore Generale CNR

segreteria.dg[@]cnr.it

dott.ssa Annalisa Gabrielli

Dirigente DCGRU – CNR

direzione.risorse[@]cnr.it

avv. Barbara Del Vecchio

Resp. Unità Contratti di Lavoro

segreteria.colav[@]cnr.it

Ricercatori e Tecnologi CNR

 

Oggetto: Passaggio di livello a Primo Ricercatore e Dirigente di Ricerca a seguito dei concorsi bando 367.xx: ferie maturate e non godute ed ore in eccesso.

Egr. dott. Raimondi,

da indiscrezioni circolate in questi giorni, la sottoscritta Organizzazione Sindacale è venuta a sapere che, a differenza di quanto comunicato in occasione dell’incontro sindacale dell’11 novembre scorso, l’Ente sarebbe intenzionato ad azzerare i giorni di ferie maturate e non godute e le ore di lavoro in eccesso ai Ricercatori dell’Ente che, a far data dal 18 novembre u.s., sono passati di livello (come Primi Ricercatori o Dirigenti di Ricerca) per effetto degli scorrimenti delle graduatorie di idonei dei bandi 367.xx di cui ai relativi provvedimenti dell’8 e del 9 agosto scorso.

Le suddette indiscrezioni fanno risalire tale decisione al parere dell’ARAN n. 0003178 del 31/03/2017, riportato nella Direttiva dell’Ufficio Stato Giuridico e Trattamento Economico del Personale allegata alla Circolare n. 13/2018, secondo cui “in materia di pubblico impiego privatizzato, l'assunzione a seguito di un concorso pubblico di un lavoratore presso la stessa o altra amministrazione pubblica comporta la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro. Tale previsione esclude che, ai fini della conservazione dei diritti acquisiti, si realizzi alcun trasferimento del rapporto di lavoro, cosicchè l'insorgenza del predetto nuovo rapporto implica la decadenza del diritto maturato durante il precedente rapporto di lavoro in termini di ferie maturate e non godute”.

A tal riguardo, va sottolineato che il suddetto parere dell’ARAN è antecedente la sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, n. 8985 dell’11 aprile 2018 (qui allegata) che, invertendo quanto precedentemente sentenziato dalla medesima Corte, ha stabilito che i passaggi di livello da Ricercatore o Primo Ricercatore a Primo Ricercatore o Dirigente di Ricerca (così come per il profilo Tecnologo) “comportano sì il conferimento di qualifiche più elevate, ma comprese tuttavia nella stessa area, categoria, o fascia di inquadramento, che sono quindi caratterizzate da profili professionali omogenei nei tratti fondamentali, diversificati sotto il profilo quantitativo piuttosto che qualitativo”, cosicché il passaggio di livello dei R&T degli EPR non comporta una “novazione del rapporto di lavoro”.

Inoltre, la suddetta sentenza ha riconosciuto che l’art. 15 del CCNL del 2006, “uniformando la classificazione dei tecnologi [e dei Ricercatori] ai principi di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, ha consequenzialmente regolato le suddette progressioni interne in modo nuovo e diverso rispetto al sistema vigente prima della privatizzazione del pubblico impiego, che era caratterizzato da "progressioni verticali" configurate come veri e propri mutamenti di "area", come risulta dagli artt. 63 e 64 del precedente CCNL 21 febbraio 2002 del Comparto Enti di ricerca".

Tutto ciò senza che la Cassazione abbia in alcun modo limitato la non novazione del rapporto di lavoro al caso in cui il passaggio di livello avvenga per selezione ex art. 15 e non anche per concorso pubblico.

Di conseguenza, le ferie maturate e non godute devono essere conservate con continuità nel passaggio da un livello del profilo di Ricercatore ad uno superiore, anche per effetto degli scorrimenti delle graduatorie dei bandi 367.xx.

Ringraziandola dell’attenzione, porgo distinti saluti.

 

Gianpaolo Pulcini

Responsabile Nazionale FGU-Ricerca-ANPRI per il CNR



PDF version Sentenza Cassazione

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