CNR: Split payment

Al fine di evadere le numerose richieste pervenute allo scrivente ufficio da parte dei fornitori si precisa quanto segue:

L’art. 1, comma 628 della Legge di Stabilità ha introdotto, il nuovo art. 17-ter del DPR n. 633/1972 prevedendo un nuovo sistema di assolvimento dell’Iva denominato “split payment”.

Infatti, il nuovo art. 17-ter del DPR n. 633/1972 recita che “Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l’imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze”.

Si fa, inoltre, presente che i soggetti nei confronti dei quali torna applicabile il nuovo meccanismo sono gli stessi per i quali è possibile emettere fatture con Iva ad esigibilità differita (di cui all’art. 6, comma 5 del DPR n. 633/1972) e sono:

  • lo Stato;
  • gli organi dello Stato anche se dotati di personalità giuridica ( Agenzia per la promozione nel Mezzogiorno, Agenzie Fiscali ecc.);
  • gli enti pubblici territoriali (Regioni, Province e Comuni);
  • i consorzi costituiti tra gli enti pubblici ai sensi dell’art. 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  • gli istituti universitari;
  • le Unità Sanitarie Locali;
  • gli enti ospedalieri;
  • gli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalentemente carattere scientifico;
  • gli enti pubblici di assistenza e beneficenza e quelli di previdenza (Inps).

Tra le categorie su elencate non rientra il CNR.

Pertanto, si precisa che, qualora il nostro Ente abbia rapporti con fornitori, non rientrando nell’elencazione prevista dall’articolo 6 comma 5 del D.P.R. 633/72, il meccanismo di applicazione dello “split payment” non si applica.

Di converso, qualora il CNR abbia rapporti con clienti che rientrano nell’elenco di cui all’articolo 6 comma 5 del D.P.R. 633/72 troverà applicazione il meccanismo dello “split payment”.

Lo scrivente ufficio è in attesa dell’emanazione del decreto attuativo del Ministero delle Finanze  essenziale per apportare le necessarie modifiche alla procedura contabile Sigla e per la corretta applicazione della normativa.

Si evidenzia che tutto ciò sarà oggetto di apposita e specifica circolare.

cordiali saluti