Com 15/20 - ANIEF - CNR - 10-05-2020 - Monitoraggio attività lavorative

COMUNICATO AL PERSONALE CNR n. 15/20

INCREDIBILE:
UN NUOVO VIRUS COLPISCE IL CNR?

 

Siamo venuti indirettamente a conoscenza della nota del Direttore Generale dell’8 maggio u.s., ore 13:53:43.

Indirettamente perché i vertici del CNR hanno preferito scegliere, a differenza del Ministero vigilante, una posizione negazionista verso il nostro Sindacato, forse per silenziare la verità o per timore che dal confronto possano emergere le criticità di una governance dirigista.

ANIEF non condivide né contenuti e né la finalità della detta nota, per cui ha inviato al mittente (Direttore Generale) la seguente nota:

Lo scrivente Dipartimento ANIEF EPR è venuto a conoscenza, non certamente da parte Sua e tantomeno dagli Uffici competenti ma da parte del personale interessato, della Sua nota dell’8-5-2020 riguardante “Ulteriori disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica ...”, almeno così cita l’oggetto.

Non possiamo nascondere lo stupore nel leggere il contenuto che sarebbe più coerente con l’oggetto: “Ulteriori restrizioni e penalizzazioni per il personale...”.

Acclarato il condivisibile principio che il lavoro agile è la modalità ordinaria di lavoro per tutto il periodo dello stato di emergenza, si evidenzia quanto segue:

  1. tali disposizioni dovrebbero costituire elemento di confronto preventivo con tutte le OO.SS. nazionali;
  2. necessaria una netta distinzione degli istituti giuridici dei dipendenti in lavoro agile (covid19) e dei dipendenti in lavoro agile esentati (esenz19).

BUONI PASTO
Si ribadisce in base alla normativa contrattuale vigente, il DOVERE dell’Ente e il DIRITTO dei lavoratori che prestano la loro attività in lavoro agile (covid 19), indipendentemente dal profilo/inquadramento, a percepire il buono pasto per ogni giornata in cui è effettuato un orario di lavoro superiore alle sei ore, con la relativa pausa.

La stessa corresponsione del buono pasto spetta ai dipendenti in telelavoro, limitatamente alle giornate di rientro programmate presso le rispettive sedi la cui attività però oggi viene svolta in lavoro agile (covid 19).

La mancata attribuzione è responsabilità amministrativa e disciplinare del proprio Dirigente/Direttore/Responsabile, in solido con il Direttore Generale, che ha emanato la presente disposizione.

ANIEF EPR attiverà i propri uffici legali per far rispettare questa norma contrattuale a tutela dei propri iscritti.

LAVORO ECCEDENTE - TURNI
Come richiesto nella Sua suddetta nota, anche se con modalità semplificate, i dipendenti dei livelli IV – VIII, devono concordare le fasce orarie di espletamento dell’attività giornaliera (7 ore e 12) in lavoro agile (covid 19). Conseguentemente l’eventuale orario eccedente che si dovesse riscontrare, se preventivamente autorizzato dovrà essere remunerato come lavoro straordinario, o, in assenza di autorizzazione, come orario eccedente (per riposi compensativi).

Laddove si riscontri l’esigenza di servizio da parte del Dirigente/Direttore di articolare il lavoro in turno, lo stesso, qualora effettuato, deve essere remunerato come tale.

FLUSSO MONITORAGGIO
Stupisce la richiesta dell’attivazione del monitoraggio delle attività svolte da tutti i dipendenti dei livelli I – VIII, anche per i periodi pregressi, ad esclusione, guarda caso, dei Dirigenti, Direttori e Responsabili. Quest’ultimi invece dovrebbero essere i primi a essere monitorati, considerate le numerose inadempienze contrattuali accumulate, prima e durante il coronavirus.

Risulta pertanto fuori luogo e improponibile la richiesta di comunicare, da parte di tutti i dipendenti, le proprie attività creando apposito flusso per marzo e aprile u.s. e un flusso di programmazione delle attività per il corrente mese di maggio.

Tali richieste, qualora necessarie (a quale fine?), devono essere rivolte ai Dirigenti ai quali spetta l’individuazione dei progetti, la programmazione delle attività e l’organizzazione degli uffici.

È in sostanza il Dirigente che deve tenere il “diario di bordo”. In mancanza di direttive da lui impartite, cui i dipendenti devono conformare l'attività lavorativa, il monitoraggio attivato dal DG si traduce in un aberrante e pericoloso strumento di controllo a distanza, vietato dallo Statuto dei lavoratori perché irrispettoso della dignità dei lavoratori.

È l’Ente che, a causa della situazione emergenziale, ha posto in lavoro agile i dipendenti (covid 19 e esenz 19), e ora che sono a casa, contrariamente a quando sono in sede, gli si chiede di rendicontare (per controllarli!?).

SOSPENSIONE CIRCOLARE
Quello che sembrerebbe emergere è la mancanza della cultura e della conoscenza concreta dell’organizzazione e dello svolgimento delle attività di ricerca che è ben altra cosa rispetto allo svolgimento delle attività delle altre pubbliche amministrazioni che non sono destinatarie, ad esempio, della Carta Europea dei Ricercatori (art. 2 D.Lgs. 218/16) e che codesta Amministrazione sembrerebbe ignorare.

Per quanto sopra esposto si chiede di sospendere l’efficacia delle predette disposizioni e di convocare un immediato incontro in merito.

In assenza di tale intervento, porremo la questione all’attenzione del Ministro della Ricerca nel prossimo incontro programmato per la corrente settimana.

Il Capo Dipartimento
ANIEF EPR
Americo Maresci