Com 29/19 - SERI - CNR 21-11-2019 - Penalizzanti orientamenti dell'Amministrazione CNR verso il personale

COMUNICATO AL PERSONALE CNR n. 29/19

IL CNR NON PERDE OCCASIONE
PER PENALIZZARE IL SUO PERSONALE

È proprio vero, il CNR non perde alcuna occasione per penalizzare il suo personale, anche quello più qualificato.

Non sono bastate le condanne inflitte al CNR con le recenti 4 sentenze dal Consiglio di Stato per l’illegittimo recupero delle indennità Art.22 DPR 171/91 e Art.9 CCNL 5-3-98 e la dimostrazione di non conoscenza e di errata interpretazione delle norme anche se avallate dai Ministeri Vigilanti con in testa il MEF.

Ciò a dimostrazione che non sempre è “Vangelo” il parere esterno al quale troppo spesso si ricorre per non assumere responsabilità dirette per le quali si percepiscono allettanti remunerazioni rinunciando a quella autonomia attribuita dalla Legge agli Enti Pubblici di Ricerca.

Oggi a cadere sotto l’ennesima mannaia del CNR con lo “scudo” di un parere dell’ARAN, a nostro avviso datato, sono i Ricercatori di III livello e i primi Ricercatori di II livello che conseguono un passaggio rispettivamente al II e al I livello del medesimo profilo a seguito di:

  1. vincita o scorrimento di graduatoria di concorso pubblico;
  2. doppia vincita o scorrimento di idonei di concorso pubblico e di concorso interno Art.15 (decorrenza 1-1-2010).

Più in particolare:

SCORRIMENTO IDONEI
CONCORSI PUBBLICI

Lo scrivente Sindacato è venuto a conoscenza che l’Amministrazione è orientata ad azzerare le ferie maturate e non fruite dai dipendenti che a seguito di scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici deliberate dall’Ente hanno conseguito un passaggio di livello ritenendo il nuovo inquadramento una novazione di contratto.

SERI, non condividendo tale posizione, ha inviato ai vertici del CNR la seguente nota:

Risulta allo scrivente Sindacato che codesta Amministrazione è orientata ad azzerare le ferie maturate e non godute al personale che, a seguito di scorrimento delle graduatorie di idonei dei concorsi pubblici, ha ottenuto una progressione di carriera con passaggio di livello.
Tutto ciò sembrerebbe motivato dal considerare tale progressione come una novazione di contratto e in quanto tale, richiamandosi ad un parere dell’ARAN, considerare come neo assunto personale già dipendente dell’Ente a tempo indeterminato da molti anni.
SERI non condivide il merito e il metodo di tale azione. Ciò che l’Ente vuole applicare rappresenta una posizione punitiva rispetto a quanti nei concorsi pubblici hanno concretamente dimostrato la propria professionalità ponendosi in posizione utile molte volte anche in più concorsi (interni e pubblici).
Posizione peraltro iniqua e contraria alle norme contrattuali e agli indirizzi legislativi finalizzati alla valorizzazione delle professionalità interne. Vedasi da ultimi l’Art.22 del D.Lgs. 75/17 e la Sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite n. 8985 dell’11 aprile 2018 che rendono obsoleto e superato il citato precedente parere dell’ARAN.
Giova in ogni caso evidenziare che tale parere non è riferito alle progressioni di carriera realizzate all’interno del medesimo profilo come il caso dei passaggi, anche per pubblico concorso, dal III al II livello e dal II al I livello del medesimo profilo di Ricercatore ovvero di Tecnologo.
Allo stesso modo non deve riguardare, e non deve essere applicata tale interpretazione dell’Ente, nei seguenti casi in cui l’attività lavorativa, senza soluzione di continuità e quindi in nessun modo da considerarsi una novazione di contratto:

  1. cambio di profilo a parità di livello da Ricercatore a Tecnologo di III e II livello e viceversa ai sensi dell’Art.65 del CCNL 21-02-02;
  2. cambio di profilo a parità di livello da amministrativo a tecnico e viceversa dei livelli IV –VIII ai sensi dell’Art.. 52 del CCNL 21-02-02;
  3. cambio di profilo per sottoinquadramento anche a seguito di vincita di un concorso pubblico.

La situazione del dipendente proveniente dallo stesso Ente, che consegue un passaggio di livello con cambio di profilo, riceve una disciplina contrattuale speciale (come previsto anche dall’Art.4, commi 10 e 13, del CCNL 21-02-02), diversamente per il personale proveniente dall’esterno.
È da tenere presente che, nel caso in cui codesto Ente dovesse persistere nella propria noncondivisibile interpretazione della novazione di contratto “tout court”, dovrebbe coerentemente anche:

  1. corrispondere il TFR;
  2. effettuare il pagamento sostitutivo delle ferie spettanti e non usufruite ai sensi del comma 14 dell’Art.6 e del comma 7 dell’Art.25 del CCNL 21-02-02;
  3. corrispondere l’indennità per mancato preavviso, variabile da due a quattro mensilità, ai sensi dell’Art.25 comma 4 del CCNL 21-02-02.
  4. Il Sindacato SERI censurerà un eventuale comportamento punitivo da parte dell’Ente e tutelerà in ogni sede i legittimi interessi dei propri iscritti, chiamando a rispondere personalmente il Rappresentante legale dell’Ente e il Responsabile del Procedimento.

VINCITORI CONCORSI
PUBBLICI E ART.15

Un altro assurdo comportamento del CNR, tutt’ora in corso, che sta ritardando lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici per il personale risultato vincitore e/o idoneo in posizione utile sia nel concorso pubblico e sia nel concorso interno Art.15 per Dirigente di Ricerca e I Ricercatore.

Il comportamento dell’Ente, che impone al dipendente di optare con la rinuncia a uno dei due concorsi vinti, sta mettendo in forte difficoltà i Ricercatori interessati ritardando, con notevoli perdite economiche, gli scorrimenti degli idonei rientranti nel budget assunzionale a disposizione.

A tale riguardo lo scrivente Sindacato ha inviato ai Vertici dell’Ente la seguente nota:

Oggetto: Bandi di concorsi pubblici per I Ricercatore
               (367.179 PR., 367.182 PR, 367.185 PR) e
               Dirigente di Ricerca (367.153 DR, 367.154
               DR, 367.155 DR, 367.157 DR):
               Scorrimento graduatorie bloccate.

Risulta allo scrivente Sindacato che codesto Ente sta ritardando lo scorrimento degli idonei dei concorsi pubblici di cui all’oggetto.
Tale ritardo si registra in quelle graduatorie dove i candidati idonei in posizione utileper lo scorrimento già ricoprono il livello superiore dal 1 gennaio 2010 a seguito di esito favorevole del precedente concorso interno Art.15 del CCNL 7-4-06 rispetto al quale sono pendenti ricorsi giurisdizionali.
Non si capisce perché codesto Ente si sia comportato diversamente in analoghesituazioni precedenti come nel concorso Art.54 bando n. 364.259.
In analogia l’Ente avrebbe dovuto inserire con la notazione “ammessi con riserva” i dipendenti che risultano già inquadrati nel medesimo livello da attribuire con il concorso pubblico e contestualmente far subentrare i dipendenti che seguono in graduatoria.
Si sollecita pertanto il completamento di tutti gli scorrimenti realizzabili fino ad esaurimento del relativo budget assunzionale comprensivo dell’ulteriore incremento come deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Sindacato Enti Ricerca Italiani
Il Segretario Generale
Americo Maresci