Facciamo chiarezza sulle norme che disciplinano il lavoro a distanza
Nell’attesa che il CCNL siglato di recente (18 gennaio 2024) trovi la sua più completa applicazione, recenti avvenimenti ci portano a considerare indispensabile chiarire la normativa che disciplina il lavoro a distanza in relazione alle peculiari caratteristiche del lavoro di ricercatori e tecnologi.
In particolare, occorre notare come l’ARAN, in sede di trattativa, abbia escluso in maniera categorica e definitiva l’interpretazione dell’art. 58 comma 3 del CCNL del 21.2.2012 come sostitutiva del lavoro agile, nonostante le ripetute rimostranze di tutte le OO.SS.
Tale esclusione ha reso necessaria la formulazione dell’art. 140 del CCNL del 18.01.2024, che definisce le modalità di lavoro a distanza per ricercatori e tecnologi, al fine di garantire l’utilizzo di tale modalità di lavoro anche al personale della ricerca.
Di seguito, per una più agevole lettura, riportiamo il testo dei due articoli:
Orario di lavoro
(art. 58 del CCNL del 21.2.2002 quadriennio e biennio economico 1998-1999 come integrato
dall’art. 21 del CCNL del 7/4/2006 quadriennio e biennio economico 2002-2003)
Art. 140
Lavoro a distanza
D’altra parte, già con la nota 7538 del 2017 l’ARAN esprimeva, su istanza del CNR, un parere negativo sull’opportunità di utilizzare l’art. 58 per svolgere l’attività di ricercatori e tecnologi presso la propria abitazione.
Se è pur vero che trattasi di un parere, tale impostazione ha dato luogo ad un ampio dibattito in sede di contrattazione del CCNL e tutte le sigle sindacali firmatarie del nuovo contratto hanno accettato di prevedere un articolo specifico che disciplinasse il lavoro agile per il personale Ricercatore/Tecnologo con l’inserimento in particolare del sopracitato art. 140 al fine di garantire a tutto il personale la possibilità di usufruire del lavoro agile, stante la totale chiusura di Aran ed amministrazioni varie ad interpretare in maniera estensiva l’art.58
Tanto premesso ci preme rilevare:
Per quanto riguarda il concetto più ampio di “libertà di ricerca” esso trova spazio nella corretta applicazione sia dell’art. 58 che nelle nuove modalità di lavoro a distanza normate dall’art. 140.
Coerentemente non possiamo che condividere quanto previsto dal dettato contrattuale che abbiamo sottoscritto e vigilare affinché presso gli Enti tale dettato venga sempre correttamente applicato, senza arbitrarie interpretazioni che nulla avrebbero a che vedere con la ratio della norma.
È necessario però prendere atto che, pur nel rispetto delle specificità del nostro ambito lavorativo, non possiamo dare del concetto di “libertà” un’interpretazione fuorviante, che superi qualsivoglia regola prevista dal CCNL tanto più se sottoscritto. Le regole ci consentono di rivendicare il nostro diritto e di esercitare la nostra libertà in un contesto sociale condiviso e nel pieno rispetto dei nostridegli altrui diritti.
La FIR CISL ha sempre lavorato nella convinzione che occorra superare tutti quei vincoli che rallentano o, addirittura, impediscono il pieno sviluppo delle attività di ricerca, siano essi contrattuali o meno, lavorando strenuamente al miglioramento delle regole, con l’obiettivo di determinaremigliori condizioni lavorative e di diritto.
Roma, 18 giugno 2024
La Segreteria Nazionale FIR CISL