Comunicato artt 58 e 140

 

Facciamo chiarezza sulle norme che disciplinano il lavoro a distanza

 

Nell’attesa che il CCNL siglato di recente (18 gennaio 2024) trovi la sua più completa applicazione, recenti avvenimenti ci portano a considerare indispensabile chiarire la normativa che disciplina il lavoro a distanza in relazione alle peculiari caratteristiche del lavoro di ricercatori e tecnologi.
In particolare, occorre notare come l’ARAN, in sede di trattativa, abbia escluso in maniera categorica e definitiva l’interpretazione dell’art. 58 comma 3 del CCNL del 21.2.2012 come sostitutiva del lavoro agile, nonostante le ripetute rimostranze di tutte le OO.SS.
Tale esclusione ha reso necessaria la formulazione dell’art. 140 del CCNL del 18.01.2024, che definisce le modalità di lavoro a distanza per ricercatori e tecnologi, al fine di garantire l’utilizzo di tale modalità di lavoro anche al personale della ricerca.
Di seguito, per una più agevole lettura, riportiamo il testo dei due articoli:

Orario di lavoro
(art. 58 del CCNL del 21.2.2002 quadriennio e biennio economico 1998-1999 come integrato
dall’art. 21 del CCNL del 7/4/2006 quadriennio e biennio economico 2002-2003)

  1. L’orario di lavoro di ricercatori e tecnologi è di 36 ore medie settimanali nel trimestre.
  2. I ricercatori e tecnologi hanno l’autonoma determinazione del proprio tempo di lavoro. La presenza in servizio è assicurata correlandola in modo flessibile alle esigenze della propria attività scientifica e tecnologica, agli incarichi loro affidati, all’ orario di servizio della struttura in cui operano, tenendo conto dei criteri organizzativi dell’Ente.
  3. Lo svolgimento dell’attività al di fuori della sede di servizio deve essere autocertificato mensilmente.

Art. 140
Lavoro a distanza

  1. A garanzia dell’autonomia di cui all’art. 7, comma 2 del d.lgs. n. 165 del 2001 e tenuto conto di quanto previsto dall’art. 15, comma 2 del d.lgs. n. 165 del 2001, i Ricercatori e Tecnologi, nello svolgimento del lavoro a distanza di cui al Titolo III della Parte Comune, conservano l’autonoma determinazione delle attività di ricerca nonché delle modalità e dei tempi di esecuzione delle stesse.
  2. Nell’applicazione delle norme di legge che regolano il lavoro agile e nella definizione dei contenuti dell’accordo individuale si tiene conto delle peculiarità che caratterizzano il lavoro dei ricercatori e tecnologi, anche in ordine al potere direttivo e di controllo, il cui esercizio deve avvenire nel pieno rispetto dell’autonomia riconosciuta dall’ordinamento nello svolgimento delle attività di ricerca.
  3. In relazione alle esigenze di una maggiore efficacia e funzionalità dell’attività lavorativa, è possibile prevedere anche una maggiore flessibilità nella disciplina delle fasce di contattabilità.

D’altra parte, già con la nota 7538 del 2017 l’ARAN esprimeva, su istanza del CNR, un parere negativo sull’opportunità di utilizzare l’art. 58 per svolgere l’attività di ricercatori e tecnologi presso la propria abitazione.

Se è pur vero che trattasi di un parere, tale impostazione ha dato luogo ad un ampio dibattito in sede di contrattazione del CCNL e tutte le sigle sindacali firmatarie del nuovo contratto hanno accettato di prevedere un articolo specifico che disciplinasse il lavoro agile per il personale Ricercatore/Tecnologo con l’inserimento in particolare del sopracitato art. 140 al fine di garantire a tutto il personale la possibilità di usufruire del lavoro agile, stante la totale chiusura di Aran ed amministrazioni varie ad interpretare in maniera estensiva l’art.58

Tanto premesso ci preme rilevare:

  • che l’autonomia riconosciuta al personale della ricerca attraverso l’art. 58 purtroppo nulla ha che vedere con il lavoro agile secondo l’attuale interpretazione dell’ARAN;
  • che la flessibilità oraria, nonostante qualche precisazione di troppo riportata nel modulo dell’autocertificazione di qualche ente, viene garantita attraverso una corretta interpretazione tanto dell’art. 58 stesso quanto dall’art 140;
  • che la FIR CISL è pronta ad intervenire qualora venisse lesa l’autonomia dei ricercatori rispetto sia all’applicazione dell’art. 140 sul lavoro agile e sia qualora le amministrazioni intendessero mettere in discussione la flessibilità oraria garantita dall’art. 58;
  • che attualmente non risulta essere messa in discussione tale autonomia della ricerca da parte delle amministrazioni degli EPR, grazie anche ad una corretta ed instancabile attività sindacale svolta dalla nostra sigla rispetto alla corretta interpretazione ed utilizzo delle norme contrattuali, diversamente ci saremmo già adoperati affinché venisse rispettato il diritto del lavoratore e l’applicazione del CCNL.

Per quanto riguarda il concetto più ampio di “libertà di ricerca” esso trova spazio nella corretta applicazione sia dell’art. 58 che nelle nuove modalità di lavoro a distanza normate dall’art. 140.
Coerentemente non possiamo che condividere quanto previsto dal dettato contrattuale che abbiamo sottoscritto e vigilare affinché presso gli Enti tale dettato venga sempre correttamente applicato, senza arbitrarie interpretazioni che nulla avrebbero a che vedere con la ratio della norma.
È necessario però prendere atto che, pur nel rispetto delle specificità del nostro ambito lavorativo, non possiamo dare del concetto di “libertà” un’interpretazione fuorviante, che superi qualsivoglia regola prevista dal CCNL tanto più se sottoscritto. Le regole ci consentono di rivendicare il nostro diritto e di esercitare la nostra libertà in un contesto sociale condiviso e nel pieno rispetto dei nostridegli altrui diritti.

La FIR CISL ha sempre lavorato nella convinzione che occorra superare tutti quei vincoli che rallentano o, addirittura, impediscono il pieno sviluppo delle attività di ricerca, siano essi contrattuali o meno, lavorando strenuamente al miglioramento delle regole, con l’obiettivo di determinaremigliori condizioni lavorative e di diritto.

Roma, 18 giugno 2024
La Segreteria Nazionale FIR CISL