Comunicato CNR della Federazione UIL Scuola RUA n. 16/2020

COMUNICATO AL PERSONALE CNR n. 16/2020

SUPERAMENTO DEL PRECARIATO
PROSIEGUO DELLE STABILIZZAZIONI, PROROGA DEI CONTRATTI
PRECARI ED ATTUAZIONE DEL DECRETO "MILLEPROROGHE"

 

Sulla G.U. del 29 febbraio 2020 è stato pubblicato il testo del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8, ovvero il famoso Decreto "Milleproroghe".

Tra le varie misure inserite nel decreto ed indirizzate al mondo del lavoro, figura anche la riapertura dei termini per il processo di stabilizzazione dei precari della Pubblica Amministrazione previsto dal D.Lgs. 75/2017.

Il personale precario di cui al comma 1 del D.Lgs. 75/2017, infatti avrà tempo fino al 31 dicembre 2020 per maturare i tre anni di servizio, anche non continuativi negli ultimi otto, necessari all’ accesso al percorso di stabilizzazione ed alle procedure di assunzione a tempo indeterminato.

Dalla sua entrata in vigore, a valle della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, tale decreto consente, quindi, la maturazione del diritto alla stabilizzazione di cui al comma 1 dell'Art.20 del D.Lgs. 75/2017, anche a coloro che inizialmente sono rimasti esclusi dal processo di stabilizzazione, magari per pochi mesi, a volte giorni, e che alla data del 31 dicembre 2017 hanno visto sfumare la possibilità di vedere riconosciute le proprie legittime aspettative.

Il provvedimento in questione, posticipando di fatto il termine ultimo al 31 dicembre 2020, pone rimedio a tale situazione.

A fronte di quanto detto, ci sembra doveroso ricordare che nell’ attesa della esigibilità dei nuovi termini della stabilizzazione, trova nuovo vigore e piena applicabilità il comma 8 del D.Lgs.75/2017 che all’Art.20 prevede:

D.Lgs. 75/17 Art.20, comma 8

“...Le amministrazioni possono pertanto prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.”

Il comma 8 dell’art. 20 consente pertanto di prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile in atto con i soggetti che partecipano alle procedure di stabilizzazione, fino alla loro conclusione, sempre e comunque nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di cui all’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/10 citato.

Con la circolare n. 3/2017 la Funzione Pubblica ha chiarito definitivamente che la disposizione in parola “consente la proroga dei corrispondenti rapporti di lavoro flessibile, anche oltre il termine dei trentasei mesi” termine fissato dall’art. 19, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2015.

È possibile pertanto prorogare tali contratti anche oltre il tetto massimo dei 36 mesi stabilito per la durata delle assunzioni flessibili. Tuttavia, “poiché la proroga o la durata dei relativi rapporti di lavoro è prevista in deroga alla disciplina del D.Lgs. 81/2015, la stessa è consentita per coloro che, come detto, partecipano alle procedure dell’art. 20, in quanto chiaramente destinatari di misura volta al superamento del precariato”.

Sempre secondo la Funzione Pubblica, alla pagina 8 della circolare n. 3/2017, si stabilisce che al fine di garantire la continuità dei servizi, tali rapporti possono essere prorogati anche prima di iniziare le suddette procedure:

Circolare n.3 art. 3.2.6

“Al riguardo, per come si chiarirà meglio infra, sub § 4, si segnala che, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 165/2001 e dell’articolo 22, comma 8, D.lgs. n. 75 del 2017, dal 1° gennaio 2018 entrerà in vigore il divieto di stipulare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa ivi previsti, da intendersi come riferito a quella tipologia di contratti sottoscritti a partire da quella data e non già a quelli sottoscritti antecedentemente, anche laddove dispieghino i propri effetti in periodo successivo alla suddetta data.”

A fronte di quanto sopra esposto, la UIL RUA sostiene con forza la necessità inderogabile di procedere con la massima tempestività a :

  • garantire la presa di servizio del personale C1 e C2 di cui alla delibera del CNR n. 69/2020 – Verb. 399 e come da tabella riportata in alto;
  • garantire la proroga dei contratti in scadenza del personale precario tutto:
    i. Il personale prossimo alla stabilizzazione come i colleghi inseriti nelle graduatorie comma 2 attualmente vigenti, i colleghi assunti con Chiamata Diretta, i colleghi di cui al comma 12 dell'Art. 20 del D.Lgs.75/2017 (non prioritari);
    ii. Il personale rientrante nel processo di stabilizzazione di cui all'entrata in vigore del Decreto "Milleproroghe".

La UIL-RUA chiede, infine, sin da ora la convocazione delle OO.SS., ad un tavolo tecnico virtuale per discutere delle questioni ancora aperte:

  • programmazione dei prossimi scorrimenti del personale rimanente nelle graduatorie Comma 2 in essere fino a loro esaurimento;
  • programmazione dei concorsi Comma 2 destinati al personale tecnico/amministrativo;

 

Federazione UIL SCUOLA RUA
“Ricerca Università Afam”
Coordinamento Nazionale CNR

Mario Ammendola