Comunicato CNR della Federazione UIL Scuola RUA n. 28/2020

  
COMUNICATO AL PERSONALE CNR n. 28/2020

ATTO DI INDIRIZZO DEL CNR PER IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (CCNL 19/04/2018)

DISCIPLINATA L'EROGAZIONE DEL TFR PER IL
PERSONALE STABILIZZATO

Nella riunione del 29 maggio u.s., l’Amministrazione ha presentato alle OO.SS. il documento “Relazione in merito alla situazione relativa alla gestione del TFR sia per il personale oggetto di stabilizzazione che per il personale assunto in ruolo dopo l’entrata in vigore del CCNL 19/4/2018” inerente alla modalità di erogazione del trattamento di fine rapporto.

Si tratta di un documento molto atteso sia dal personale oggetto di stabilizzazione che da quello assunto in ruolo a seguito dell’entrata in vigore dell’ultimo CCNL di comparto.

Il disciplinare, che verrà sottoposto come atto d’indirizzo al Consiglio di Amministrazione affinché venga adottato un atto deliberativo per regolamentare definitivamente l’erogazione del TFR al personale di cui sopra, riguarderà da oggi in poi anche tutti coloro che entreranno in ruolo presso il CNR.

La normativa vigente in materia di TFR, prevede che la liquidazione del trattamento di fine rapporto, a seguito dell’immissione in ruolo del personale in condizioni di continuità lavorativa, avvenga solo alla cessazione del rapporto di lavoro o per messa in quiescenza. Infatti, la corresponsione del TFR trova applicazione nel momento in cui si verifica un'interruzione di almeno un giorno lavorativo tra un periodo di servizio e l’altro.

Il CNR, in attuazione a tale normativa, ha classificato in tre tipologie il personale, in funzione della soluzione di continuità del rapporto di lavoro:

  1. “il personale che in fase di passaggio in ruolo ha mantenuto la continuità contributiva e la continuità di inquadramento in quanto assunto nel medesimo profilo e/o livello”. (ad esempio, personale stabilizzato);
  2. “e il personale che all’atto della stabilizzazione e/o passaggio in ruolo è stato oggetto di vicende modificative del rapporto di lavoro derivanti da progressioni verticali e/o da diverso inquadramento contrattuale, vale a dire modifiche di profilo e/o modifiche di livello professionale anche a seguito di scorrimenti di graduatorie relative a procedure concorsuali pubbliche”. (ad esempio, a seguito di stabilizzazione o scorrimento di graduatorie);
  3. “Personale che al momento dell’immissione in ruolo per effetto del processo di stabilizzazione o a seguito di procedura concorsuale pubblica era titolare di un contratto a tempo determinato con scadenza naturale antecedente alla data di effettiva immissione in ruolo.”.

Pertanto, il personale appartenente alle sopra indicate tipologie A e B, riguardanti entrambe rapporti senza soluzione di continuità, la corresponsione del TFR avverrà alla cessazione finale del rapporto di lavoro con il CNR.

Per la tipologia C, invece, trattandosi di personale che ha avuto rapporti di lavoro con il CNR con carattere di discontinuità sia lavorativa che contributiva, il TFR sarà oggetto di liquidazione.

A titolo puramente esemplificativo, si ricorda che l’importo del TFR viene determinato dall’accantonamento, per ogni anno di servizio o frazione di anno, di una quota pari al 6,91% della retribuzione annua e dalle relative rivalutazioni.

In caso di frazione di anno, la quota viene ridotta in maniera proporzionale e si calcola come mese intero la frazione di mese uguale o superiore a 15 giorni.

A valle dell’approvazione da parte del CdA, la UIL RUA ha chiesto ufficialmente all’Ente l’invio di una comunicazione specifica a tutto il personale interessato di cui ai punti A, B e C ove verranno illustrate le modalità di erogazione del TFR.

 

Federazione UIL SCUOLA RUA
“Ricerca Università Afam”
Coordinamento Nazionale CNR
Mario Ammendola