Comunicato CNR della Federazione UIL Scuola RUA n. 45/19

COMUNICATO AL PERSONALE CNR n. 45/19

 

BENEFICI SOCIO-ASSISTENZIALI
Il giorno 19 dicembre 2019 è stato sottoscritto tra l’Amministrazione del CNR e le OO.SS la bozza dell’accordo sul CCNI 2019-2021 che consentirà la distribuzione dei benefici socio assistenziali sia per i dipendenti a tempo determinato che a tempo indeterminato. Tale accordo, prima di essere esigibile, dovrà essere approvato nel prossimo CdA, ed inviato ai ministeri vigilati secondo quanto previsto dall’art.40 bis del 165/2001.

Il fondo per ogni singolo anno, corrispondente all’1% delle spese di previsione del personale costituito ai sensi dell’art. 51 CCNL 07.10.1996 – art. 74 CCNL 05.03.1998 sarà pari a:

I criteri individuati con l’Amministrazione per la ripartizione e le modalità di erogazione, che possono essere negoziati con cadenza annuale con le OO.SS, permettono la distribuzione dei seguenti benefici di natura assistenziale e sociale:

  • Spesa per la Polizza Sanitaria collettiva, finalizzata a garantire un’assistenza sanitaria mediante stipula di un contratto come forma di tutela, protezione e sicurezza finalizzata a sostenere il dipendente nel caso di malattia o infortunio;
  • Sussidi concessi in presenza di documentate situazioni di necessità derivanti da spese sanitarie e gravi eventi che determinano l’aggravio del bilancio familiare;
  • Contributo per la spesa sostenuta dai dipendenti per la frequenza degli asili nido del figlio/a;
  • Borse di studio per i figli dei dipendenti che abbiano frequentato le Scuole Medie, le Scuole Superiori e l’Università;
  • Contributo per interessi passivi su prestiti personali contratti dai dipendenti;
  • Spese derivanti dagli Eventi organizzati come attività ricreative ed educative per il tempo libero dei dipendenti.

Inoltre, per la prima volta per l’erogazione dei benefici assistenziali, ad eccezione della Polizza sanitaria, sarà preso in considerazione l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), e non più come avveniva negli anni passati il 730 o il CUD.

POLIZZA SANITARIA
Il CCNI ha previsto per il triennio 2019-2021, a copertura della polizza sanitaria i seguenti importi:

L’accordo sottoscritto prevede che, per tutti i dipendenti con contratto a tempo determinato ed a tempo indeterminato, l’iscrizione alla polizza sanitaria avverrà in maniera automatica; per essi infatti l’Ente verserà uno premio annuo lordo pro-capite di 330,00 euro.

I dipendenti che non vorranno usufruire della copertura della polizza dovranno comunicarlo all’Ente, secondo quanto disposto da una circolare che verrà emanata successivamente, pena l’iscrizione automatica come sopra descritto.

Resta confermato che il premio riservato ai dipendenti che rinunceranno alla polizza potrà essere utilizzato dagli stessi per presentare a rimborso del 50% delle spese documentate fino al raggiungimento del doppio del premio versato dall’Ente come contributo assicurativo individuale.

L’adesione alla polizza potrà essere estesa ai familiari dei dipendenti, con versamenti mensili del rateo del premio annuo, tramite prelievo in busta paga.

Per il personale posto in quiescenza successivamente nel corso della durata del Piano sanitario e per quelli successivamente al 22/09/2010, l’Ente provvederà a comunicare sul proprio sito le modalità ed i tempi per l’adesione volontaria alla Polizza, secondo le indicazioni fornite dalla Compagnia aggiudicataria.

La UILRUA in considerazione che l’attuale la Polizza sanitaria sottoscritta dal CNR con l’UNISALUTE, scadrà il prossimo febbraio 2020 ha chiesto all’Amministrazione che fosse quanto prima pubblicato la relativa procedura di gara pubblica, per l’assegnazione della nuova polizza.

SUSSIDIO ORDINARIO
A seguito di spese che determinano un aggravio del bilancio familiare, i dipendenti possono presentare domanda di sussidio per ottenere il rimborso del 50% delle spese sostenute.

Il sussidio potrà essere presentato dal dipendente e dai familiari fiscalmente a carico del dipendente stesso.

Per accedere al sussidio è prevista il superamento della soglia minima 258,00 euro a nucleo familiare.

Inoltre per ogni componente del nucleo familiare, il dipendente potrà presentare domanda per un importo massimo di 1.000,00 euro.

Le richieste di sussidio potranno essere presentate per i seguenti casi:

  • Spese funerarie sostenute nell'immediato per il decesso del dipendente dal nucleo familiare del dipendente stesso;
  • Spese funerarie sostenute nell'immediato per il decesso di un familiare in linea retta del dipendente anche non convivente nella misura sostenuta dal dipendente;
  • Spese medico-sanitarie;
  • Spese per trasloco del dipendente presso la nuova abitazione di residenza, escluse le spese per il trasporto di mobilio da/per depositi;

Tale rimborso sarà effettuato sulla base di una graduatoria redatta in funzione dell’ISEE e nella misura percentuale corrispondente alle seguenti fasce di reddito

Potranno altresì essere presentati a rimborso, per i dipendenti ed i familiari che risultano iscritti alla polizza sanitaria le seguenti spese:

  • le spese sostenute ma non previste dal Piano sanitario vigente e quindi non rimborsate dalla Compagnia Assicuratrice;
  • le spese parzialmente rimborsabili dalla Compagnia Assicuratrice in base al Piano Sanitario vigente sono accettate solo per la parte non rimborsata.

Mentre saranno esclusi dalla richiesta di sussidio:

  • le richieste di sussidio previste dal Piano e non presentate a rimborso alla Compagnia di Assicurazione;
  • scontrini fiscali o ricevute per acquisto di medicinali e dispositivi medici di ogni genere anche se prescritti;
  • ricevute per acquisto di materassi e/o guanciali ortopedici;

I familiari non iscritti alla Polizza potranno presentare a rimborso del sussidio ordinario le spese ammissibili e sostenute nell’anno di competenza.

SUSSIDIO SPECIALE
È previsto dal Piano di welfare, per casi di eccezionale gravità per gravi e documentati motivi di salute, la possibilità a richiedere da parte del dipendente, per se stesso o per un componente del proprio nucleo familiare, il “sussidio speciale” in base ai criteri sotto indicati.

  1. malattie oncologiche certificate, nonché i controlli medico sanitari collegati a tali patologie effettuati entro i cinque anni successivi, a prescindere dall’indicatore ISEE del nucleo familiare, in quanto la patologia viene considerata di elevata gravità: attribuzione di un sussidio speciale pari alla spesa sostenuta e documentata con un massimo di € 5.000,00;
  2. malattie gravi e invalidanti certificate, nonché i controlli medico sanitari collegati a tali patologie, a prescindere dall’indicatore familiare ISEE (sopra descritto), in quanto la patologia viene considerata di elevata gravità: attribuzione di un sussidio pari alla spesa sostenuta e documentata, con un massimo di € 5.000,00;
  3. spese odontoiatriche conseguenti a malattie relative al punto A e B purché sia debitamente certificata la correlazione: si attribuisce un sussidio speciale ricalcolato in funzione dell’indicatore ISEE del nucleo familiare (sopra descritto), rispettando sempre il limite massimo attribuibile di € 5.000,00.
  4. spese sostenute per la franchigia, a seguito di interventi chirurgici effettuati con la copertura assicurativa della Compagnia assicuratrice aggiudicataria, rimaste a carico dei dipendenti assicurati, fino ad un massimo di € 3.000,00 ed a prescindere dall’indicatore ISEE del nucleo familiare;
  5. situazioni medico chirurgiche, urgenti e certificate, di particolare gravità ed eventi calamitosi ed eccezionali che comportano danni materiali accertati da autorità competenti a beni di proprietà o in uso al dipendente, che determinano spese straordinarie non inferiori ad € 4.000,00 e con un indicatore familiare ISEE non superiore a 50.000,00. In questi casi, l’ammontare del sussidio speciale verrà determinato tenuto conto di tutte le domande di sussidio speciale e proporzionando l’importo del sussidio all’ammontare della spesa ed al conseguente aggravio sul bilancio familiare valutato in funzione dell’indicatore ISEE familiare (sopra descritto), rispettando il limite massimo attribuibile di € 5.000,00.

BORSE DI STUDIO
Sono stati stanziati per ogni anno del Piano di welfare 800.000,00 per l’attribuzione di borse di studio per i figli dei dipendenti che abbiano frequentato le Scuole secondarie di primo grado, le Scuole secondarie di secondo grado e l’Università.

Le borse di studio saranno erogate sulla base di una graduatoria che terrà conto del rendimento (70%) e l’indicatore ISEE (30%).

Il numero di borse di studio annualmente bandite e l’importo erogato per ogni borsa di studio, a prescindere dall’indicatore ISEE sarà di:

ASILI NIDO
Il CNR riconosce a fronte delle spese sostenute per la frequentazione all’asilo nido, dei figli di età compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni, per ogni anno scolastico, un contributo forfettario di 300,00 euro.

Tale rimborso sarà effettuato sulla base di una graduatoria redatta in funzione dell’ISEE e l’importo effettivo nella misura percentuale corrispondente alle seguenti fasce di reddito sopra descritte.

PRESTITI PERSONALI
L’accordo definito consentirà al dipendente con contratto a T.I. e, diversamente dal passato, anche al personale T.D., di scegliere autonomamente l’Istituto di Credito (o la Società finanziaria) al quale chiedere il prestito ed a consuntivo, annualmente verrà rimborsata la quota interessi pari alla differenza tra gli interessi pagati dal dipendente e la percentuale dell’1,50% che resta a suo carico, fino ad un massimo a carico del CNR del 5,5% annuo.

Il rimborso avverrà, dietro presentazione della documentazione richiesta, entro il mese di febbraio dell’anno successivo, sotto forma di “sussidio per interessi passivi sui prestiti” nella misura massima annua (per 5 anni) di 350,00 euro (purtroppo soggetti a tassazione IRPEF) Il suddetto rimborso è compatibile ed aggiuntivo alle altre tipologie di sussidio già consolidate.

Il CNR redigerà una graduatoria che tiene conto del valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza, e la motivazione alla quale viene attribuito il seguente punteggio specifico.

A tal riguardo la UILRUA ha chiesto il rispetto dell'impegno assunto di evadere prioritariamente le n. 12 domande rimaste "sospese" a maggio 2016 secondo quanto definito dal precedente accordo in materia stipulato in data 27-07-2016.

ATTIVITA’ RICREATIVE E CULTURALI
Nell’intesa è prevista l’erogazione da parte dell’Ente di un contributo fino al 40 % per attività ricreative a cui possono partecipare i dipendenti ed i famigliari componenti il nucleo familiare.

La contribuzione viene erogata sulla base di una graduatoria redatta in funzione dell’ISEE e l’importo effettivo nella misura percentuale corrispondente alle seguenti fasce di reddito sopra descritte.

Gli eventi che potranno essere finanziati ed organizzati dall’UARC sulla base delle seguenti tipologie:

  1. Soggiorno studio all’estero bisettimanale per i figli dei dipendenti;
  2. Evento nazionale estivo per i dipendenti e familiari;
  3. Evento invernale ed estivo in località di montagna per i dipendenti e familiari;
  4. Soggiorni estivi bisettimanali per i figli dei dipendenti;
  5. Viaggio all’estero per i dipendenti e familiari;
  6. Altre attività strettamente connesse ai fabbisogni ricreativi, culturali ed educativi dei dipendenti e familiari.

Federazione UIL SCUOLA RUA
“Ricerca Università Afam”
Coordinamento Nazionale CNR
Mario Ammendola