Comunicato FLC CGIL Nazionale

LA FLC CGIL NON FIRMA E BLOCCA L’INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL’ART.
15, COMMA 9 DEL CCNL 2002-2005 SULLA PROGRESSIONE DI CARRIERA DEI
RICERCATORI E TECNOLOGI

PER RISOLVERE UN PROBLEMA NON SE NE PUO’ CREARE UNO PIU’ GRANDE!

 

Come è noto quando si firmano i contratti all’ARAN le parti si riservano un periodo prima di incontrarsi di nuovo per la firma definitiva, come è successo proprio in questi giorni per il CCNL istruzione e ricerca, sottoscritto definitivamente il 18 gennaio 2024 dopo circa sei mesi dalla firma dell’ipotesi. Analoga procedura vale per le interpretazioni autentiche dei CCNL, con una sostanziale differenza però, l’interpretazione autentica di un contratto è valida soltanto se sottoscritta da tutte le parti che hanno sottoscritto il CCNL in questione. Dopo la firma avvenuta il 24 ottobre 2023 dell’ipotesi di interpretazione autentica dell’articolo 15, comma 9 del CCNL 2002-2005, l’ARAN ha convocato le Organizzazioni Sindacali il 23 gennaio 2024 per la sua sottoscrizione in via definitiva.

L’interpretazione autentica aveva un solo e preciso obiettivo condiviso da tutti, che era quello di chiarire il senso di quanto disposto dal comma 9 del citato articolo 15 e cioè che i titoli scientifici e tecnologici vanno posseduti alla stessa data del nuovo inquadramento, mentre la decorrenza giuridica del livello immediatamente inferiore a quello per cui si concorre deve comunque essere precedente: cioè, nella stessa data non è possibile passare dal terzo al secondo livello e dal secondo al primo livello (cosiddetto “doppio salto”).

Successivamente alla firma dell’ipotesi di interpretazione autentica, avvenuta su un documento presentato dall’ARAN durante la stessa riunione del 24 ottobre, abbiamo evidenziato come il punto 2) dell’ipotesi (Per “requisiti utili alla valutazione” si intendono i documenti/attività/progetti ecc. svolti dai candidati nell’espletamento delle mansioni proprie del profilo immediatamente inferiore a quello per cui si concorre che vengono sottoposti alla Commissione ai fini della valutazione del “merito scientifico ovvero tecnologico”) fosse sostanzialmente ininfluente rispetto all’obiettivo che si voleva concordemente perseguire (ben chiarito dal punto 3 dell’interpretazione autentica) e nello stesso tempo poteva generare, se non eliminato o corretto, un elemento dirompente rispetto alle progressioni di carriera dei ricercatori e tecnologi. Infatti, oltre ad essere a nostro parere una previsione sbagliata e di poco buon senso, ciò è in netto contrasto con quanto previsto finora nelle procedure concorsuali attuate dagli Enti, dove i titoli valutati sono stati sempre quelli ottenuti durante tutto l’arco della carriera e non solo quelli riferiti all’attività svolta nel livello immediatamente inferiore al livello messo a bando. Inoltre anche la Carta Europea dei Ricercatori prevede espressamente che nelle selezioni si debba tener conto dell’insieme delle esperienze maturate e che occorre riconoscere il modello di sviluppo professionale lungo l’intero arco della vita. Aspetto di non poco conto da tenere in considerazione è rappresentato dal fatto che l’interpretazione autentica sostituisce la previsione contrattuale con valenza retroattiva, e quindi se fosse stata firmata, ciò non solo avrebbe avuto effetto sui futuri concorsi, ma avrebbe creato le condizioni per un generalizzato contenzioso rispetto alle procedure già bandite ed espletate là dove fosse stata prevista la valutazione dei titoli dell’intera carriera dei candidati: i concorsi potenzialmente interessati sarebbero stati tutti quelli a partire dai 5 anni antecedenti la data del 23 gennaio 2024, naturalmente compresi quelli già banditi ed in via di espletamento, come quello di primo livello al CNR, che era stato motivo della richiesta di interpretazione autentica, che con molta probabilità poteva essere oggetto di ricorsi, prevedendo la valutazione di titoli dell’intera carriera e non solo di quelli maturati nell’attività svolta nel secondo livello.

Avendo segnalato per tempo questo effetto collaterale ed indesiderato ( almeno per noi...), ci aspettavamo una soluzione e anche il giorno stesso fissato per la firma definitiva abbiamo proposto all’ARAN di accompagnare l’interpretazione autentica da una nota congiunta in cui fosse chiarito che i titoli valutabili nelle selezioni ex-articolo 15 fossero riferiti all’intera carriera, ma di fronte al rifiuto posto, per i seri motivi esposti, la FLC CGIL si è assunta la responsabilità di non firmare in via definitiva l’interpretazione autentica, rendendola così formalmente inefficace, anche se è stata sottoscritta dall’ARAN e da tutte le altre
Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL Ricerca 2002-2005 (CISL, UIL, USI-RDB, ANPRI) Ribadiamo, l’obiettivo iniziale, condiviso da tutti, era quello di chiarire il senso di quanto disposto dal comma 9 dell’articolo 15, ma senza una modifica rispetto al testo predisposto dall’ARAN, l’interpretazione autentica risolveva un problema rischiando però di aprirne un altro ancora più grande, con una vera e propria stroncatura di interi periodi della carriera dei ricercatori e tecnologi e con la possibile messa in discussione della validità di molti concorsi già banditi ed espletati. Rischio che con la nostra non firma abbiamo inteso scongiurare.

 

FLC CGIL NAZIONALE