Comunicato FLC CGIL - Novità DL 18-2020 Congedi e Permessi ex L104

COMUNICATO AL PERSONALE – CNR

SIGNIFICATIVE NOVITA’ INTRODOTTE DAL D.L. 18/2020
“CURA ITALIA”
A TUTELA DI LAVORATRICI E LAVORATORI PER AFFRONTARE
L’EMERGENZA COVID-19

 

CONGEDI PARENTALI E PERMESSI EX L. 104/92
Congedi parentali (artt. 23 e 25)

Il D.L. 18/2020 prevede, agli artt. 23 e 25 la possibilità di fruire, a domanda, di un periodo di congedo parentale straordinario fino a 15 giorni, fruibile alternativamente da entrambi i genitori, anche affidatari, con retribuzione al 50%. Il congedo si aggiunge al congedo parentale (è possibile convertire in congedo straordinario tutti i giorni di congedo parentale già fruiti nel mese di marzo), viene erogato esclusivamente se entrambi in genitori lavorano come dipendenti e non prevede limiti di età in caso di figli con grave disabilità che frequentino le scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Il congedo non può essere fruito se uno dei due genitori beneficia di forme di sostegno al reddito.

Prevede, inoltre, la possibilità di astenersi dal lavoro per i genitori con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, per il periodo di sospensione dei servizi per l’infanzia e delle attività nelle scuole, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Le disposizioni si applicano anche nei confronti dei genitori affidatari.

Permessi mensili per assistenza familiari disabili
Il D.L. 18/2020 all’art. 24 prevede, per i mesi di marzo e aprile 2020 l’incremento, a domanda, di ulteriori complessive 12 giornate dei permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge 104/92 (assistenza familiare disabile in condizione di gravità) nel limite di 553,5 milioni di euro, superato il quale l’INPS provvede al rigetto delle richieste presentate dagli aventi diritto.

L’INPS, con la nota n.1281/2020, ha fornito le prime indicazioni riguardo all’applicazione dell’art. 24, per la fruizione di ulteriori n°12 giorni complessivi di permesso, nelle mensilità di marzo e aprile, definendo che:

In aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti dalla legge n. 104/92 (3 per il mese di marzo e tre per il mese di aprile) è possibile fruire di ulteriori 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile. Tali giorni, anche frazionabili in ore, possono essere fruiti consecutivamente nello stesso mese.

Il dipendente, già titolare di un provvedimento di autorizzazione ad usufruire dei permessi di cui alla L.104/1992, non deve presentare ulteriore domanda all’INPS, può fruire delle suddette ulteriori giornate anche frazionabili ad ore, presentando la richiesta, secondo le modalità vigenti nell’Ente, al proprio Direttore/Dirigente/Responsabile.

Mentre, le lavoratrici e i lavoratori che ne abbiano la necessità ed abbiano già avviata la procedura per la richiesta di autorizzazione ad oggi ancora in corso di validazione, possono inserire il certificato provvisorio rilasciato dal medico specialista su SIPER secondo le modalità attualmente in vigore e normate dalla circolare CNR n.22/2014 consultabile al link: https://www.urp.cnr.it/documenti/c14-022-a1.pdf

MISURE IN MATERIA DI LAVORO AGILE E PROCEDURE CONCORSUALI
Disposizioni straordinarie in materia di lavoro agile (art. 39)

Il D.L. prevede, all’art. 39 che, nelle more non siano adottate successive disposizioni in materia di tutela del personale, fino al 30 aprile i lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile. Ai lavoratori affetti da gravi patologie è riconosciuta la priorità nell’accoglimento della richiesta di lavoro agile.

Misure straordinarie in materia procedure concorsuali (art.87)
All’art. 87 C.1 dispone che, fino alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19, il lavoro agile deve essere la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, rafforzando di conseguenza le misure straordinarie finora adottate anche dal CNR. Si ribadisce, quindi, che la modalità del Lavoro Agile è la modalità ordinaria, fatta salva la presenza di personale in Istituto/Ufficio, come eccezione alla modalità ordinaria, solo per le prestazioni essenziali ed inderogabili per le quali è necessaria la presenza fisica.

Inoltre, l'art. 87 al C.5 sospende lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego per sessanta giorni, ad esclusione delle procedure che prevedono unicamente la valutazione su basi curriculari o per via telematica. Ivi incluse le procedure concorsuali relative alle progressioni, di cui all’art.22 C.15 del D.L.gs 75/17.

Si conferma e rafforza la misura, già prevista nel decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, con la quale le amministrazioni pubbliche, fino al 31 dicembre 2020, possono accelerare e avviare con procedura semplificata le procedure di acquisto di personal computer, portatili e di tablet, nonché servizi di connettività da utilizzare per didattica a distanza e lavoro agile.

PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE DI DISOCCUPAZIONE NASpI e DIS-COLL
Il D.L. 18/2020 all’art. 33 proroga i termini per la presentazione delle domande di NASpI e DIS-COLL, per gli eventi di cessazione involontaria dell’attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020. I termini sono ampliati da sessantotto (68) a centoventotto (128) giorni dalla cessazione dell’attività lavorativa.

La FLC CGIL, come tutte le lavoratrici e i lavoratori del CNR è in modalità di Lavoro Agile, tuttavia è presente e, come sempre, al loro fianco a supporto e a tutela dei loro diritti.

Roma, 21 marzo 2020
Rosa Ruscitti
FLC CGIL CNR