Comunicato FLC CGIL sul CONTRATTO DI RICERCA

COMUNICATO AL PERSONALE – CNR

CONTRATTO DI RICERCA

Superare l’AdR con un nuovo contratto parasubordinato?
Per il CNR la tutela del personale precario non è prioritaria

 

Il 23 luglio si è tenuto l’incontro tra l’Amministrazione CNR e le OO.SS. in merito a due informative sui seguenti argomenti:

  • INFORMATIVA SUL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA IN MATERIA DI CONTRATTI DI RICERCA -EX ART 22 DELLA LEGGE DEL 30.12.2010 N. 240 e s.m.i.
  • INFORMATIVA SULLA PROPOSTA DI PROROGA DEGLI INCARICHI AI RESPONSABILI DELLE UNITÀ NON DIRIGENZIALI IN SCADENZA AL 30 SETTEMBRE 2025.

Per l’Amministrazione erano presenti il Direttore Generale, Dott. Colpani, il Direttore Centrale Risorse Umane, Dott. Raimondi, la Responsabile dell’Unità Programmazione e Monitoraggio, Dott.ssa D’Urso.

Erano inoltre collegati da remoto il Dirigente dell’Ufficio Gestione Risorse Umane, Dott. Piro e la Responsabile dell’Unità trattamento economico all’estero e rapporti di lavoro flessibili, Dott.ssa Mittiga.

Relativamente al primo punto in O.d.G. l’Amministrazione ha iniziato la riunione presentando i punti salienti declinati nel testo del disciplinare per il conferimento dei Contratti di Ricerca (CR) focalizzando in particolare l’attenzione sugli aspetti di “competenza” dell’Ente come previsto dall’Art. 2 comma 1 del Contratto relativo alla sequenza contrattuale sul CR e di cui all’ Art. 22 L.240/10.

La FLC CGIL ha sottolineato nel corso dell’incontro diversi aspetti che ritiene molto critici nel regolamento redatto dall’Amministrazione. I principali sono:

  1. TRATTAMENTO GIURIDICO: la FLC CGIL ha ribadito la propria posizione di estremo disappunto in merito ad alcuni aspetti del quadro normativo che ha portato alla definizione dei CR, evidenziando, come già fatto in molti contesti, le criticità insite nella Legge istitutiva. Quindi, se con la Legge si voleva dare una risposta concreta alla condanna da parte della Comunità Europea per l’abuso che si è fatto in Italia degli Assegni di Ricerca, tale risposta è stata clamorosamente mancata. Infatti la Legge istitutiva, oltre a non prevedere la copertura economica con risorse assegnate, non definisce in alcun modo i vincoli che avrebbero dovuto portare le Amministrazioni a considerare, in modo chiaro e univoco, il CR come tipologia di lavoro subordinato prevedendo tutte le legittime tutele per le lavoratrici e i lavoratori degli Enti Pubblici di Ricerca. La mancanza di chiarezza legislativa ha dato quindi agio alla maggior parte degli EPR, decisione assunta nel contesto del ConPer, a definire il CR come un contratto di lavoro “parasubordinato” assimilandolo all’Assegno di Ricerca che il CR doveva permettere di superare. Nel disciplinare il CNR si uniforma su questa posizione e definisce i CR come soggetti alla disciplina dei “Contratti Parasubordinati”. Su questo tema la FLC CGIL ha inviato ai Vertici dell’Ente una formale nota con la richiesta di rivedere l’assetto giuridico dei CR nel regolamento in corso di deliberazione e auspicando in tempi celeri, vista la rilevanza e l’urgenza del tema, un nuovo incontro anche alla luce della nomina del Prof. Lenzi alla Presidenza dell’Ente. Nella nota inoltre è stato evidenziato, con forza e in modo chiaro, che l’Amministrazione CNR, ancora una volta, non ha avuto la capacità di recepire appieno il senso della propria autonomia decisionale, perfettamente definita dalla Legge 218/16. Il CNR avrebbe potuto e, a nostro avviso dovuto, fare la scelta giusta e coraggiosa di dare alle Lavoratrici e ai Lavoratori che svolgeranno la loro attività nell’Ente con CR tutte le tutele contrattuali previste dal CCNL. Per la FLC CGIL dare al CR il carattere di contratto “parasubordinato” svilisce il concetto di Lavoro ed è assolutamente inaccettabile come la visione implicitamente sottende. Registriamo infine che, purtroppo, il CNR ha recepito alla lettera la norma considerando il CR non utile ai fini della maturazione del diritto alla stabilizzazione come disposto dal Dlgs 75/17.
  2. TRATTAMENTO ECONOMICO: il compenso annuo lordo Ente relativo a ciascun CR per il CNR è stato stabilito dall’Amministrazione pari a 48.000,00€; inoltre si è discusso in merito alla determinazione dei cosiddetti “plafond” dei CR stipulabili dal CNR con un conteggio che dovrà tener conto del vincolo finanziario previsto dal novellato Art. 22 comma 6 della L.240/10. , ossia “la spesa complessiva non può superare la spesa media sostenuta dall’ente nell’ultimo triennio”. Il plafond complessivo sarà ripartito per Dipartimenti salvo una quota pari al 10% e che potrà essere utilizzata dall’Amministrazione CNR per eventuali contesti di emergenza e/o compensazione alla luce di specifiche esigenze ad esempio su alcune tipologie di progetti.
  3. FONDI PER L’ATTIVAZIONE DEI CR: è stato puntualizzato dall’Amministrazione che la capienza economica per l’attivazione dei CR, seppur in un chiaro contesto di coerenza scientifica del progetto a cui i CR faranno riferimento, potrà esser strutturata a valere di fondi anche di diversa natura. Questo sarà un aspetto dirimente per poter immaginare un miglior utilizzo dei CR da parte delle strutture della rete scientifica dell’Ente. Infatti la FLC CGIL ha più volte evidenziato che tra i molteplici progetti del CNR pochi avrebbero una struttura economica tale da permettere in toto la copertura per un intero biennio con possibilità di rinnovo.

Relativamente al secondo punto, l’Amministrazione ha informato le OO.SS. presenti all’incontro che nelle more dell’insediamento dei nuovi Vertici dell’Ente, intende prorogare al 31 dicembre 2025 gli incarichi di Responsabile di strutture non dirigenziali previste nell’attuale assetto organizzativo dell’Ente denominate “Unità”, la cui scadenza è prevista per il 30 settembre 2025. Pertanto solo a valle dell’insediamento dei nuovi Vertici saranno avviate le procedure per l’affidamento degli incarichi di Responsabile di Unità.

Per alcune Unità, il cui responsabile era a vario titolo decaduto, la responsabilità assunta ad interim era stata già prorogata al 31 dicembre 2025.

Riportiamo in elenco le Unità interessate:

  • Contratti di lavoro conferito;
  • Procedimenti Disciplinari;
  • Formazione e Welfare;
  • Prevenzione e Protezione;
  • Programmazione e Monitoraggio;
  • Ufficio Stampa;
  • Relazioni Sindacali;
  • Valorizzazione della Ricerca.

Alla luce di quanto emerso dall’incontro, la FLC CGIL ritiene inaccettabile che il Contratto di Ricerca, strumento pensato per superare l’abuso di contratti parasubordinati, venga disciplinato dall’Amministrazione proprio come l’ennesimo contratto di lavoro privo di tutele.
Qualora il regolamento venisse deliberato nella sua forma attuale, la FLC CGIL si riserva ogni azione possibile volta a rivendicare la dignità del Lavoro di Colleghe e Colleghi che contribuiscono al prestigio del più grande Ente di Ricerca del Paese e che invece vengono umiliati, anche lessicalmente, definendoli dei “PRESTATORI DI RICERCA”.

 

Roma, 28 luglio 2025 Angela Bonura
FLC CGIL CNR