Decreto Ministeriale 12 gennaio 2012 Nuovo Bando PRIN


Fonte MIUR

Il presente decreto è stato trasmesso agli organi di controllo, per il previsto esame preventivo; gli effetti del decreto sono pertanto subordinati alla positiva verifica e al successivo riscontro da parte della Corte dei Conti.

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il Decreto Legge n. 85 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 121 del 14 luglio 2008, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR);

VISTO il decreto ministeriale n. 1152/Ric. del 27 dicembre 2011, con il quale è stato emanato il nuovo bando PRIN 2010-2011;

RITENUTO opportuno apportare alcune modifiche al bando in argomento, al fine di favorire una maggiore partecipazione connessa con specifici fattori meritocratici di successo, pur senza rinunciare all'esigenza primaria di considerare l'intervento del PRIN come elemento essenziale per il rafforzamento sistemico delle basi scientifiche nazionali, anche in vista di una più efficace partecipazione alle iniziative europee relative ai Programmi Quadro dell'Unione Europea;

RITENUTO pertanto di attenuare la severità di alcune impostazioni del bando sulle modalità di preselezione e sulle caratteristiche dei progetti e di specificare con maggiore dettaglio i limiti di utilizzo delle risorse nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di nomina del CNGR e tenuto conto dell'intervenuta soppressione del capitolo 1683/10;

VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30 maggio 2001 e successive modifiche e integrazioni;

 

DECRETA

ART. 1
Oggetto

  • 1. Il presente decreto disciplina le procedure per il finanziamento da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di progetti di ricerca di interesse nazionale, liberamente proposti nelle 14 aree disciplinari di cui al D.M. n. 175 del 4 ottobre 2000, dalle Università.
  • 2. Oggetto del presente bando è il rafforzamento delle basi scientifiche nazionali, anche in vista di una più efficace partecipazione alle iniziative europee relative ai Programmi Quadro dell'Unione Europea.
  • 3. Agli effetti del presente decreto si intendono:
    • per Ministro e Ministero, rispettivamente il Ministro e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR);
    • per CNGR il Comitato Nazionale dei garanti della Ricerca, di cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
    • per CdS il Comitato di Selezione di cui all'articolo 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
    • per Università, tutte le Università e le istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate, ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale;
    • per Enti di Ricerca, tutti gli Enti pubblici di Ricerca vigilati dal Ministero;
    • per docenti, i professori universitari di ruolo e gli assistenti ordinari del ruolo a esaurimento;
    • per ricercatori, i ricercatori del ruolo universitario e i ricercatori del ruolo degli enti pubblici di  ricerca vigilati dal Ministero, anche a tempo determinato;
    • per organismi di ricerca, tutti gli altri  soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali, senza scopo di lucro, le cui finalità principali consistano nello svolgere anche attività di ricerca,  e nel diffonderne i risultati mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie, e i cui eventuali  utili siano interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento.

ART.2
Procedura di selezione

  • 1. La procedura di selezione delle proposte è curata sia dalle singole università, sia dal Ministero; in particolare, il Ministero opera mediante quattordici Comitati di Selezione (CdS), uno per ogni area disciplinare, nominati con decreto direttoriale, previa designazione dei suoi componenti da parte del Comitato Nazionale dei Garanti della Ricerca (CNGR), ai sensi di quanto previsto all'articolo 20 e all'articolo 21, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
  • 2. Ogni CdS  è formato da tre esperti nella ricerca e nella valutazione di progetti di ricerca, di cui uno operante all'estero. Ogni esperto deve rilasciare, prima dell'accettazione dell'incarico, una dichiarazione d'impegno relativa al rispetto di principi deontologici, di riservatezza e di assenza di incompatibilità.
  • 3. I componenti del CNGR e dei CdS non possono in alcun caso partecipare ai progetti di cui al presente bando, né prendere parte alla fase di preselezione dei progetti.
  • 4. La partecipazione ai CdS è onorifica. A ciascuno dei componenti spetta esclusivamente il rimborso delle  spese eventualmente sostenute nei termini previsti dalle vigenti disposizioni in materia.
  • 5. L'Ufficio V della Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca assicura le funzioni di segreteria del CNGR e dei CdS.

 

ART. 3
Caratteristiche dei progetti

  • 1. I progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) possono essere relativi ad una delle 14 aree disciplinari di cui al citato D.M. n. 175 del 2000, e presentare caratteristiche (costi e numero di unità) comprese tra i seguenti limiti:
    • a. Aree disciplinari 02-03-05-06-09: costi compresi tra  € 800.000 ed € 2.000.000; minimo cinque unità, nessuna delle quali con un costo inferiore a € 100.000;
    • b. Altre aree disciplinari: costi compresi tra  € 400.000 ed € 1.500.000; minimo due unità, nessuna delle quali con un costo inferiore a € 75.000.
  • 2. Il programma PRIN si prefigge di finanziare progetti che per complessità e natura richiedono di norma la collaborazione di più studiosi e di più organismi di ricerca, nazionali o internazionali, e le cui esigenze di finanziamento eccedono la normale disponibilità delle singole istituzioni, riconoscendo priorità, in termini di premialità valutativa, ai progetti che prevedano collaborazioni internazionali, fermo restando il divieto dell'utilizzo di fondi PRIN per la corresponsione di compensi a studiosi o ad organismi di ricerca stranieri, e che si riconducano agli obiettivi di Horizon 2020.
  • 3. Natura, metodologia e obiettivi di ciascun progetto debbono essere chiaramente definiti, caratterizzati da un alto livello scientifico (comparabile con quello della ricerca avanzata in campo internazionale) e ragionevolmente portati a termine entro la durata del progetto.
  • 4. Ciascun progetto di ricerca è sviluppato in più unità operative e deve essere coordinato da un docente o da un ricercatore del ruolo universitario, o da un assistente ordinario del ruolo ad esaurimento, denominato Coordinatore scientifico. Il Coordinatore scientifico, oltre all'attività di coordinamento deve, per il tramite di una propria unità operativa, essere impegnato direttamente nella ricerca. La cessazione dal servizio del coordinatore scientifico, avvenuta per qualsiasi motivo, prima della emanazione del decreto di cui al successivo articolo 7, comma 1, comporta la esclusione del progetto dalle procedure del presente bando.
  • 5. Il coordinamento di ogni unità operativa è affidato a soggetti in possesso delle stesse qualifiche di cui al comma 4, o da un ricercatore a tempo determinato,  denominati Responsabili di unità. Può essere prevista, tuttavia, all'interno di ciascun progetto, la partecipazione di un'unità operativa appartenente a un Ente pubblico di ricerca afferente al Ministero, sotto la diretta responsabilità di un ricercatore appartenente al ruolo dell'Ente stesso.
  • 6. Il Coordinatore scientifico ha la responsabilità scientifica, organizzativa e finanziaria del progetto, fatta salva la responsabilità di ogni unità di ricerca nella gestione operativa dei contributi assegnati, nel rispetto dei regolamenti interni di amministrazione, finanza e contabilità.
  • 7. Ogni docente/ricercatore può partecipare a un solo progetto di ricerca e a una sola unità operativa. Sono esclusi  dalla partecipazione al presente bando, a qualunque titolo, i docenti/ricercatori responsabili di unità che nel bando PRIN 2007 non abbiano presentato la rendicontazione delle spese nei termini previsti.
  • 8. I progetti di ricerca di interesse nazionale hanno durata triennale.
  • 9. A tutti i docenti/ricercatori che risultano inseriti in gruppi di ricerca cofinanziati nel programma PRIN 2009, di cui al decreto ministeriale n. 51/Ric/ del 19 marzo 2010, è fatto divieto di partecipare a qualunque titolo ai gruppi nazionali di ricerca del programma PRIN 2010-2011.

 

ART.4
Presentazione dei progetti

  • 1. Ciascun progetto di ricerca di interesse nazionale è presentato dal Coordinatore scientifico.
  • 2. La scadenza per la presentazione dei progetti è fissata al 9 marzo 2012 alle ore 17.00 per i Responsabili di unità (modello B), e al 16 marzo 2012 alle 17.00 per i Coordinatori scientifici (modello A).
  • 3. I progetti sono redatti in inglese e italiano, e sono presentati esclusivamente per via telematica entro il termine di cui al comma 2. Entro i cinque giorni successivi al termine di cui al comma 2, copia cartacea dei progetti deve essere trasmessa, debitamente sottoscritta dai proponenti, ai Rettori degli Università d'appartenenza, e, nel caso di Responsabili di unità degli Enti di ricerca ai rispettivi Presidenti. Per verifiche successive, il Ministero può chiedere copia del documento depositato.
  • 4. Ciascuna Università e ciascun Ente di ricerca può accedere alle domande presentate dal proprio personale.
  • 5. Le domande sono redatte utilizzando modelli/domanda (A e B) appositamente predisposti dal Ministero, e disponibili in rete nel proprio specifico sito. Le domande devono contenere, tra l'altro, l'indicazione dei seguenti dati:
    • a) titolo del progetto, area disciplinare e relativo SSD di afferenza;
    • b) nome del coordinatore scientifico e dei responsabili delle unità di ricerca partecipanti;
    • c) elenco dei docenti/ricercatori partecipanti al progetto di ricerca suddivisi per unità operative;
    • d) riassunto (abstract) del progetto di ricerca;
    • e) parole chiave proposte;
    • f) obiettivi finali che il progetto si propone di raggiungere;
    • g) stato dell'arte;
    • h) articolazione del progetto e tempi di realizzazione;
    • i) ruolo di ciascuna unità operativa in funzione degli obiettivi previsti e  relative   modalità di integrazione e collaborazione;
    • l) costo complessivo del progetto, articolato per voci:
      • spese di personale (quota parte dello stipendio del personale dipendente e/o del personale non dipendente appositamente reclutato);
      • spese  generali  (quota  forfettaria  pari al 60% del costo totale del personale, comprensiva del costo delle pubblicazioni e delle missioni sul territorio nazionale);
      • attrezzature, strumentazioni e prodotti software;
      • servizi di consulenza e simili;
      • altri costi di esercizio;
    • m) risultati attesi dalla ricerca, il loro interesse per l'avanzamento della conoscenza e le eventuali potenzialità applicative;
    • n) elementi e criteri proposti per la verifica dei risultati raggiunti.
  • 6. I costi relativi al personale dipendente già operante presso le università e gli enti di ricerca alla data di scadenza del presente bando non possono superare il 30% del costo del progetto.

 

ART.5
Preselezione

  • 1. I progetti chiusi entro la scadenza di cui al precedente articolo 4, comma 2,  sono sottoposti a preselezione da parte delle università.
  • 2. Ogni università sottopone a preselezione, a proprie spese, esclusivamente i progetti aventi come Coordinatore un docente/ricercatore appartenente ai ruoli della stessa università.
  • 3. Al termine della fase di preselezione, svolta in totale autonomia, ma nel rispetto dei criteri basilari di cui ai successivi comma 4, 5 e 6, ciascuna università assume la piena responsabilità di individuare, mediante apposita procedura telematica predisposta dal CINECA ed entro il termine perentorio del 15 giugno 2012, i progetti meritevoli di ammissione alla fase di valutazione del MIUR;  ciascuna università può preselezionare,  a livello di Coordinatore scientifico, un numero di progetti: a) non superiore allo 0,75% del numero di docenti e ricercatori presenti nei propri ruoli al momento della scadenza del bando, con arrotondamento all'intero superiore; b) ovvero, se maggiore, un numero non superiore alla  media (moltiplicata per 0,75, con arrotondamento all'intero superiore) dei progetti finanziati, a livello di coordinatore scientifico, negli ultimi tre bandi PRIN. I progetti non preselezionati dall'università si intendono esclusi dall'accesso alla fase di valutazione effettuata dal MIUR. Analogamente, la mancata conclusione della preselezione entro il termine perentorio del 15 giugno 2012 esclude dalla fase di valutazione tutti i progetti presentati da coordinatori scientifici afferenti all'università inadempiente.
  • 4. Ogni università deve avvalersi dell'opera di revisori anonimi, anche stranieri, che  possono essere selezionati tra gli esperti appartenenti alla banca dati del Ministero (messa a disposizione di ogni università da parte del CINECA), secondo il criterio della "peer review".
  • 5. I revisori non debbono in alcun caso essere scelti tra i partecipanti ai progetti di cui al presente bando e, per ogni progetto, non debbono  appartenere ai ruoli della stessa università o di altre università o enti coinvolti nello stesso progetto.
  • 6. I revisori debbono formulare giudizi analitici riassumendoli in valutazioni sintetiche finali espresse su scale predefinite di valori numerici, secondo i seguenti criteri:
    • innovatività e originalità  della ricerca proposta e della sua metodologia: fino a punti 30;
    • qualificazione scientifica, anche in relazione al progetto presentato, del coordinatore scientifico e dei responsabili di unità, con riferimento alla valutazione della loro attività scientifica negli ultimi cinque anni ed alla competenza nel settore oggetto della proposta: fino a punti 25;
    • possibile impatto della ricerca proposta e potenzialità di realizzazione di un significativo avanzamento delle conoscenze rispetto allo stato dell'arte, con particolare riferimento, per le aree interessate, alle tematiche oggetto del programma Horizon 2020: fino a punti 25;
    • significative interazioni tra più soggetti, in particolare tra università e/o tra università ed enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR, ma anche  tra università ed altri organismi di ricerca pubblici o privati, nazionali e internazionali: fino a punti 15;
    • coerenza tra le richieste economiche e la ricerca proposta: fino a punti  5.

ART. 6
Valutazione scientifica dei progetti

  • 1. La valutazione scientifica dei progetti di ricerca preselezionati è curata, per ogni area disciplinare, dal relativo CdS, che opera mediante l'utilizzo di idonei strumenti telematici, formulando un giudizio analitico comparativo sui progetti di propria competenza, riassunto in una valutazione sintetica finale espressa su una scala predefinita di valori numerici, secondo gli stessi criteri di cui al comma 7 del precedente articolo 5.
  • 2. Solo i progetti con punteggio superiore a 80/100 possono essere utilmente collocati nella graduatoria finale di cui al successivo comma 5, ai fini dell'eventuale ammissione al finanziamento. In nessun caso, il raggiungimento di un punteggio almeno pari al predetto limite costituisce garanzia di finanziamento.
  • 3. Per i soli progetti utilmente collocabili in graduatoria, nel rispetto di quanto stabilito al precedente comma 2, ogni CdS  definisce la graduatoria finale dei progetti, ai fini dell'ammissione al finanziamento.
  • 4. In caso di ex-aequo, ed al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa complessivi per area disciplinare definiti al successivo articolo 7, è data priorità ai progetti che hanno ottenuto il punteggio più elevato nel criterio di cui all'articolo 5, comma 7, lettera c.
  • 5.  Ogni CdS propone al Ministero, sulla base della graduatoria sopra indicata, l'elenco dei progetti da ammettere a finanziamento, indicando il contributo proposto per ciascuno di essi, sulla base della complessiva congruità accertata, ma comunque in misura non inferiore all'80% dell'ammontare richiesto o giudicato necessario.
  • 6. Gli importi eventualmente non utilizzati nelle singole aree sono portati ad incremento delle risorse delle altre aree, secondo criteri di proporzionalità rispetto alle percentuali definite al successivo articolo 7, comma 3.

 

ART. 7
Approvazione dei progetti ed entità del finanziamento

 

  • 1. Con apposito Decreto Direttoriale viene approvato e reso pubblico l'elenco dei progetti finanziati.
  • 2. Dopo la pubblicazione del decreto di cui al precedente comma, ogni proponente potrà prendere visione, sul proprio sito docente, delle schede di valutazione relative al progetto presentato, fermo restando l'anonimato dei revisori.
  • 3.Per ogni progetto ammesso a finanziamento, e per ogni unità operativa ad esso partecipante, il MIUR garantisce un finanziamento pari al 70% dei costi riconosciuti congrui da ogni CdS. Il finanziamento è assegnato ai progetti (nel rispetto di quanto indicato al successivo  art. 10)  garantendo, per ogni area disciplinare,  ove possibile (e tenendo conto di quanto previsto al precedente articolo 6, comma 6), una quota di risorse pari alla media storica delle assegnazioni PRIN degli ultimi cinque anni, secondo la tabella di seguito riportata:

    AREA 1

    3,30%

     

    5.790.249

    AREA 2

    7,50%

     

    13.159.658

    AREA 3

    10,93%

     

    19.178.008

    AREA 4

    3,05%

     

    5.351.594

    AREA 5

    12,39%

     

    21.739.754

    AREA 6

    18,97%

     

    33.285.160

    AREA 7

    6,21%

     

    10.896.196

    AREA 8

    6,15%

     

    10.790.919

    AREA 9

    10,90%

     

    19.125.369

    AREA 10

    6,29%

     

    11.036.566

    AREA 11

    5,08%

     

    8.913.475

    AREA 12

    3,18%

     

    5.579.695

    AREA 13

    3,05%

     

    5.351.594

    AREA 14

    3,00%

     

    5.263.863

  • 4.  Il costo riconosciuto come congruo per ogni progetto è comunicato dal Ministero al Coordinatore scientifico che provvede, nel termine di 15 giorni dal momento della richiesta, a rideterminare i costi delle singole unità operative, dandone comunicazione al Ministero.
  • 5.   Dopo la rideterminazione, il Ministero comunica ai Rettori degli Università coinvolti nei progetti e ai Presidenti degli enti di ricerca, ciascuno per la parte di  propria competenza, la quota di finanziamento spettante ad  ogni unità operativa.
  • 6.   Il contributo per la realizzazione dei progetti è assegnato in unica soluzione anticipata alle Università ovvero agli Enti sedi delle unità di ricerca.

 

ART. 8
Gestione e rendicontazione dei progetti

  • 1. Il Coordinatore scientifico ha la responsabilità scientifica del progetto ed è quindi responsabile dell'attuazione del progetto nei tempi e nei modi indicati all'atto della presentazione della domanda, ferma restando la responsabilità delle singole unità di ricerca, per quanto concerne la gestione operativa dei contributi ad esse assegnati.
  • 2. Per tutte le pubblicazioni e gli altri prodotti scientifici realizzati nell'ambito del progetto di ricerca, i componenti del gruppo sono tenuti ad indicare di aver usufruito di un finanziamento nell'ambito del presente bando.
  • 3. E' fatto esplicito divieto dell'utilizzo delle risorse PRIN per la corresponsione, anche mediante l'utilizzo delle risorse relative alla voce "spese generali", di premi e/o indennità di qualsiasi tipo al personale dipendente partecipante al progetto; l'eventuale accertamento di situazioni in contrasto con la presente disposizione comporterà  il recupero dell'intero contributo precedentemente versato a favore dell'unità di ricerca responsabile della mancata osservanza del divieto.
  • 4. La rendicontazione è effettuata dai Responsabili di unità e dal Coordinatore scientifico (che, in qualità di pubblici ufficiali ne attestano la veridicità a tutti gli effetti di legge), nel rispetto del "criterio di cassa" e mediante apposita procedura telematica, entro 60 giorni dalla conclusione del progetto. Per la necessaria attestazione di conformità alle norme di legge e regolamentari e alle disposizioni e procedure amministrative, ogni rendicontazione è altresì assoggettata ad appositi audit interni centrali da parte di idonee strutture delle università e degli enti di ricerca, ovvero ad apposita certificazione rilasciata dal competente Collegio dei Revisori. Il Ministero procede a verifiche a campione delle rendicontazioni, richiedendo alle Università le relative documentazioni contabili. In ogni caso deve essere assicurato il criterio dell'adeguatezza del campione (non meno del 10% dei progetti finanziati per un importo almeno pari al 10% del finanziamento ministeriale).
  • 5. In particolare, l'accertamento da parte del MIUR di violazioni di norme di legge e/o regolamentari sulle singole rendicontazioni, ferme restando  le responsabilità civili e penali, comporta l'automatica esclusione dai successivi bandi PRIN (per un periodo di cinque anni dalla data dell'accertamento) del responsabile di unità; l'accertamento da parte del MIUR di frequenti irregolarità negli audit o di ripetute violazioni di norme di legge e/o regolamentari sul complesso delle rendicontazioni prodotte dalla singola università o dal singolo ente di ricerca,  comporta l'esclusione  dell'università o dell'ente di ricerca dai successivi bandi PRIN per un periodo di cinque anni dalla data dell'accertamento.
  • 6. Eventuali importi oggetto di recupero nei confronti delle università o degli enti di ricerca potranno essere compensati, in qualsiasi momento, con detrazione su ogni altra erogazione o contributo da assegnare alla medesima Università o Ente anche in base ad altro titolo.

 

ART. 9
Relazioni scientifiche

  • 1.  Entro 90 giorni dalla conclusione del progetto, il Coordinatore scientifico  redige una relazione scientifica conclusiva sullo svolgimento delle attività e sui risultati di ricerca ottenuti e la trasmette con modalità telematica al Ministero.
  • 2.     La relazione deve contenere altresì l'elenco dettagliato delle pubblicazioni e degli altri prodotti scientifici realizzati nell'ambito del progetto di ricerca con l'indicazione di provenienza del finanziamento.
  • 3.   Nel rispetto delle vigenti normative in materia di valutazione del sistema universitario e della ricerca, la valutazione ex-post dei prodotti delle ricerche è di competenza dell'Agenzia Nazionale per la Valutazione dell'Università e della Ricerca (ANVUR), che la eserciterà secondo tempi, forme e modalità da essa stessa determinati.

 

ART. 10
Copertura finanziaria

  • 1.   Per le finalità indicate all'art.1, il MIUR cofinanzia i progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale, nel limite massimo complessivo di € 175.462.100,00, al lordo della quota per il funzionamento del CNGR e dei CdS, nella misura prevista dalle disposizioni vigenti, secondo quanto stabilito  dall'articolo 21 della legge 240/2010.
  • 2. Le procedure del presente bando sono curate dalla Direzione Generale per il coordinamento e lo sviluppo della Ricerca - Ufficio V - Settore PRIN.
  • 3. Responsabile del procedimento è l'Ing. Mauro Massulli - Direzione Generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca - Ufficio V - ufficioprin@miur.it.

 

ART. 11
Richiesta di informazioni e modulistica

  • 1.   Chiarimenti e informazioni possono essere richiesti agli Uffici ricerca di università ed enti, nonché alla Direzione Generale per il coordinamento e lo sviluppo della Ricerca, Ufficio V - Settore PRIN.
  • 2.   Sul sito http://prin.miur.it/ sono rese disponibili, in tempo utile, oltre alla modulistica, le informazioni necessarie (nota illustrativa) per la presentazione delle domande di cui al presente bando.
  • Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato sul sito internet del Ministero all'indirizzo http://prin.miur.it/ .
 
Roma, 12 gennaio 2012

f.to IL MINISTRO