DIFFIDA SENTENZA SU RIA

 

Cari amici,

vi inoltriamo la diffida elaborata dal nostro ufficio legale in merito alla recente sentenza 4/2024 della Corte costituzionale, che ha dichiarato illegittimo l’articolo 51, comma 3 della legge 388/2000.
L'articolo suddetto non riconosceva la proroga al 31/12/93 dei termini, previsti dagli accordi contrattuali,  entro i quali era possibile  maturare i requisiti utili al diritto alla maggiorazione della RIA.
La RIA è stata prevista dall'art. 37- comma 4 del DPR 171/1991, il quale stabilisce "Al personale che alla data del 1° luglio 1990, abbia acquisito o acquisisca, nell'arco della vigenza contrattuale, esperienza professionale con almeno otto anni di anzianità di profilo, in aggiunta alla retribuzione individuale di anzianità di cui al comma 1 dell'articolo 18 del presente accordo competono, dalla predetta data, o da quella in cui maturi il predetto periodo, i seguenti importi annui lordi...", e riguarda il personale tecnico amministrativo. 
In altri termini la sentenza della corte costituzione stabilisce che avevano diritto alla maggiorazione della RIA anche coloro che maturavano il requisito di anzianità nel periodo 1991-1993, al contrario di quanto stabilito dal suddetto art. 51, comma 3 della legge 388/2000.
La sentenza della Corte Costituzionale, ha valore rispetto alle causa attivate.
Tuttavia, per coloro che hanno maturato i requisiti previsti per la maggiorazione della RIA entro il 31/12/1993 è utile attivarsi, precauzionalmente attraverso la presentazione di una diffida interruttiva dei termini di prescrizione.
 
Gli interessati ad inoltrare tale diffida per interrompere i termini di prescrizione sono i dipendenti tecnici amministrativi, anche in quiescenza: 
assunti nel triennio 1983-1985 (che compiono 8 anni nel triennio 1991-1993);
assunti nel triennio 1979-1981 (che compiono 12 anni); 
assunti nel triennio 1971-1973 (che ne compiono 20).

La Segreteria Nazionale FIR CISL

 

In allegato le diffide

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