Documento Unico di regolarità contributiva - DURC


Nelle more dell'emanazione di una apposita circolare in materia di "Documento Unico di regolarità contributiva (DURC)", si forniscono chiarimenti in merito alla possibilità che tale documento venga sostituito da una dichiarazione sostitutiva presentata dall'impresa.
Come noto l'art. 4, comma 14 bis del DL 70/2011 (convertito con modificazioni in L. 106/2011) dispone:
"Per i contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro stipulati con la pubblica amministrazione e con le società in house, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’ articolo 46, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo del documento di regolarità contributiva. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’ articolo 71 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000".
In materia sono intervenute due circolari rispettivamente del Ministero del Lavoro (16/1/2012) e dell'INAIL/INPS, d'intesa con il Ministero del Lavoro stesso, del 26/1/2012, che hanno fornito ulteriori chiarimenti.
Dall'esame delle norme sopra esposte si riassume nel seguito il comportamento che le SS.VV. dovranno tenere in materia di DURC:
1. per contratti di forniture e servizi fino ad € 20.000,00 "è consentito all'impresa di presentare un dichiarazione (sostitutiva ai sensi dell'art. 46 comma 1, lett. p del DPR 445/2000) in luogo del DURC. Tali dichiarazioni restano soggette a verifica ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, tramite l'acquisizione d'ufficio del DURC da parte dell'amministrazione che le riceve".
2. per tutte le altre fattispecie "resta confermato l'obbligo di acquisire d'ufficio il DURC da parte delle Stazioni Appaltanti pubbliche e delle Amministrazioni procedenti". Pertanto saranno sempre le SS.VV. a richiedere direttamente il DURC agli enti previdenziali ed in nessun caso potrà essere accettato il DURC fornito direttamente dall'impresa.
3. solo nel caso di cui all'art. 90 comma 9 del D.Lgs. 81/2008 è "previsto espressamente la presentazione del DURC da parte dei privati" (caso limitato a fattispecie molto rare relative ai lavori pubblici).
Cordiali saluti