FIR CISL - CNR: ANCORA SULLA TRASFORMAZIONE DEI CONTRATTI DA TD A TI

L’argomento, già oggetto dei due precedenti Comunicati del 28.01.2013 e del 30.01.2013, data l’importanza continua a essere oggetto di richieste d’informazioni.
L’Ordinanza della Corte di Giustizia Europea del 12.1.2.2013 sembra prefigurare una qualche possibilità di trasformazione dei contratti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. La fattispecie è comunque relativa all’abuso da parte del datore di lavoro pubblico nel successivo rinnovo di contratti a TD laddove non sussistano le richieste condizioni di eccezionalità e temporaneità del rapporto di lavoro.
Il caso specifico riguarda un’attività a carattere permanente (la direzione della Banda municipale di un’amministrazione comunale) mantenuta in essere 1993 attraverso una serie ininterrotta di contratti a tempo determinato. Alla cessazione da parte dell’Amministrazione del rapporto di lavoro, il ricorrente ha chiesto la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
L’ordinamento italiano, a oggi, prevede la liquidazione del danno laddove sia riconosciuto l’abuso nel rinnovo dei contratti a TD che deve essere provato dal ricorrente.
L’Ordinanza, che riguarda l’interpretazione della clausola 5 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato - concluso il 18 marzo 1999 con la sottoscrizione da parte dei Paesi membri e che figura in allegato alla Direttiva europea 1999/70/CE del 28 giugno 1999 – va contro i provvedimenti derivanti dall’applicazione della normativa nazionale laddove sia esclusa la trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato. E’ questo il caso dell’Italia, ove spetta al lavoratore di dimostrare l’abuso del datore di lavoro, cosa spesso molto difficile se non impossibile.
L’Ordinanza stabilisce che nel sanzionare tali fattispecie si devono poter applicare misure che consentano di eliminare le conseguenze della violazione del diritto dell’UE e gli Stati membri devono adottare tutte le disposizioni necessarie per essere sempre in grado di garantire i risultati prescritti dalla citata Direttiva Europea 1999/70/CE.
Ritenendo che l’avvio di azioni legali debba essere valutato con estrema prudenza data l’assenza di una giurisprudenza sull’argomento – per le prime sentenze occorrerà attendere come minimo un anno – richiamiamo alla massima cautela per
non esporre in prima persona gli interessati.

Confermando che per gli iscritti FIR CISL l’assistenza legale è gratuita, riteniamo allo stato sufficiente la presentazione di un Atto di diffida e messa in mora per l’interruzione dei termini per la prescrizio
Al fine di disporre di una banca dati aggiornata, avente valenza ufficiale, la FIR CISL ha rinnovato al CNR la richiesta, già formalizzata con lettera prot. 285 del 05.12.2013, di avvio immediato del monitoraggio del Personale precario e delle dinamiche delle relative forme contrattuali.
Premesso che in questa casistica rientra anche il Personale in servizio con contratto a tempo determinato, riteniamo il monitoraggio debba fornire parallelamente le necessarie indicazioni sulla tendenza verso la conversione a TD delle forme contrattuali atipiche quali Co.Co.Co e assegni di ricerca, ad oggi questi ultimi ancora considerati una prosecuzione dell’attività di formazione.
L’Atto di Diffida e messa in mora è opportuno sia integrato dalla Scheda allegata attraverso la quale la FIR CISL intende avviare, in proprio, un’azione di censimento del precariato in essere anche per il riscontro dei dati che, ci auguriamo, l’Amministrazione fornisca in tempi brevi.
Le Strutture regionali e le SAS FIR CISL, in raccordo con la Segreteria nazionale per l’inoltro all’Amministrazione CNR, sono a disposizione per la compilazione e la raccolta di:

  1. Atti di diffida e messa in mora in duplice copia, che dovranno essere firmati in originale e accompagnati dalla fotocopia del documento d’identità anch’essa firmata;
  2. Schede censimento del precariato.

Roma, 7 febbraio 2014
p. La Segreteria nazionale
Marcello Leoni