FIR CISL - CNR: Anzianità pregressa a TD - Comunicato

Il riconoscimento dell’anzianità pregressa maturata con contratto di lavoro a tempo determinato, in carenza di specifiche disposizioni di legge o di norme regolamentari che ne disciplinino le condizioni, resta come a tutti noto un problema la cui soluzione è demandata alla Magistratura.
A tutt’oggi, per il riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell’anzianità maturata a TD, gli interessati devono avviare un ricorso presso il Tribunale – sezione lavoro di competenza ed attendere la sentenza di un Giudice, da questi emessa in completa autonomia.
Nel tempo il riconoscimento dell’anzianità prestata a TD è divenuto giurisprudenza consolidata, almeno nelle sentenze di I grado.
Le azioni legali per il riconoscimento dell’anzianità pregressa ai fini giuridici ed economici si susseguono da oltre 4 anni e l’Amministrazione CNR ha adottato come linea di azione il ricorso in appello contro tutte le sentenze che lo vedono parte soccombente.
L’Amministrazione CNR nel Regolamento del Personale aveva previsto il riconoscimento fino a un massimo di 5 anni dei periodi prestati a TD presso il CNR o le Università ai soli fini dell’anzianità di servizio. Il ritiro dei Regolamenti, in attesa dell’emanazione del Dlgs attuativo dell’Art. 13 della Legge Madia che ne comporterà la riscrittura, ha interrotto anche il percorso di confronto nel merito con le OO.SS.
E’ di tutta evidenza che differenze d’interpretazione da parte dei Giudici possano portare a sentenze fra loro disomogenee, alle quali l’Ente è tuttavia tenuto a dare corso procedendo alla ricostruzione delle carriere secondo quanto espressamente previsto dalle singole sentenze. Non costituisce una novità la corresponsione di arretrati né, tantomeno, che le cifre corrisposte in ragione dell’anzianità riconosciuta possano ammontare a svariate migliaia di Euro.
Per inciso, la ricostruzione delle carriere, ai fini dell’adeguamento retributivo e del conguaglio degli arretrati, è subordinata alla trasmissione degli atti dall’Ufficio contenzioso all’Ufficio Personale e alla ricezione degli atti di verifica, per i periodi non coperti, prodotti dai direttori/dirigenti delle strutture di appartenenza.
Non è detto, quindi, che adeguamenti stipendiali e corresponsione degli arretrati siano allineati alla data di emissione delle sentenze né, tantomeno, che la parità di “storia” lavorativa implichi sentenze congruenti.
Questo è, in sintesi, il quadro generale di una situazione complicata la cui futura evoluzione è legata alla volontà o meno del CNR ad appellarsi in Cassazione, dopo le sentenze di II grado, o a prevedere il riconoscimento dell’anzianità a TD nella prossima riscrittura del Regolamento del Personale.
Relativamente alle sentenze di II grado, per dovere d’informazione, ricordiamo che ne esiste una – in evidente controtendenza e della quale abbiamo contezza – che annulla la sentenza di I grado favorevole al ricorrente accogliendo le ragioni dell’Amministrazione.
Riguardo ai ricorsi patrocinati dalla FIR CISL, il Tribunale di Roma sezione lavoro, ha accolto i ricorsi con sentenza favorevole e condannato il CNR al pagamento delle spese legali, visto il rifiuto a transigere nonostante l’adesione dei ricorrenti. Gli interessati potrebbero avere gli stipendi aggiornati presumibilmente con le competenze del mese di novembre e, successivamente, erogati gli arretrati.
Analoga la situazione nei Tribunali di Perugia, Ancona e Potenza, ove l’emissione della sentenza è attesa alla prossima udienza e i Giudici hanno già manifestato al CNR la condanna al pagamento di pesanti spese legali.
L’azione legale della FIR CISL per il riconoscimento dell’anzianità maturata a TD, volutamente avviata solo dopo il manifestarsi di una giurisprudenza consolidata in materia, ha riguardato fin da subito l’intero territorio nazionale.
Premesso che la tutela legale degli iscritti è gratuita, la Segreteria nazionale, le Segreterie regionali e SAS sono a disposizione del Personale per informazioni e supporto. Riguardo all’estensione a un successivo quinquennio dell’interruzione dei termini per la prescrizione - che al momento non rappresenta un’emergenza - le strutture della FIR CISL provvederanno per tempo a fornire agli eventuali interessati tutte le indicazioni necessarie.
Roma, 23 settembre 2016
p. La Segreteria nazionale
Marcello Leoni