FIR CISL - CNR: RIAPERTURA TERMINI ARTT 52 E 65 CCNL 1998/2001 DECORRENZA 31.12.2009

AI SEGRETARI REGIONALI
ALLE SAS CNR

Carissimi, informo che l'Amministrazione alla luce del parere reso dall'Avvocato Elia - temporaneamente a capo dell'Ufficio per il Contenzioso del Lavoro in sostituzione di De Cristofaro - ha deciso di riaprire i termini con decorrenza 31.12.2009 della mobilità orizzontale in applicazione degli artt. 52 e 65 del CCNL 1998-2001.
Le domande dovranno pervenire all'Ufficio Concorsi entro il termine improrogabile del 1 dicembre 2010.
I relativi avvisi sono in corso di pubblicazione sul sito dell'URP.
Informo, al proposito, che non essendo chiaro il quadro normativo in relazione all'applicabilità di tali istituti contrattuali alla luce del Dlgs 150/2009 (decreto Brunetta) l'Amministrazione non sembra intenzionata ad emanare l'avviso per l'anno 2010.
Invito pertanto Segreterie regionali e SAS CNR, nel diffondere tali informazioni, a supportare nella presentazione della domanda tutti gli interessati alla mobilità orizzontale che ne abbiano maturato titolo al 31.12.2009 (titolo di studio richiesto + cinque anni di attività documentata che dimostri l'appartenenza al profilo verso il quale si chiede la mobilità a parità di livello) .
In particolare tutti coloro che, nelle more dell'emanazione degli avvisi, hanno presentato domanda per il 2010 sono tenuti per maggiore sicurezza, se ne hanno i requisiti, a ripresentarla con riferimento all'anno 2009. 
Riporto per memoria i citati articoli del CCNL 1998-2001
p. La Segreteria nazionale
Marcello Leoni

Art. 52 - Mobilità tra profili a parità di livello

  1. A domanda dell'interessato gli enti possono disporre l'assegnazione a profilo diverso, a parità di livello, dell'interessato stesso, - sempre che sia in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti richiesti per l' assegnazione al nuovo profilo - qualora risulti, esclusivamente in base ad atti di ufficio di data certa, che abbia di fatto esercitato per non meno di un quinquennio attività che coincidano del tutto o in prevalenza con i contenuti professionali propri del profilo di destinazione ovvero che abbia acquisito la relativa professionalità attraverso appositi corsi di formazione certificati circa i percorsi formativi seguiti ed i contenuti di professionalità raggiunti. L'interessato non può richiedere l'applicazione del presente comma ove ne abbia fruito nel precedente quinquennio.
  2. Ai fini dell'applicazione del precedente comma 1 si opera in deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 3, lettera b) del DPR n. 171/1991, nella parte in cui prevede l'accesso dall'esterno per il livello di base.
  3. Nelle ipotesi di mobilità tra profili a parità di livello di cui al precedente comma 1, l'interessato conserva ad-personam l'eventuale progressione economica acquisita ai sensi dell'art. 53, riassorbibile nelle eventuali ulteriori progressioni di livello.

Art. 65 - Mobilità tra i profili di ricercatori e tecnologi

  1. A domanda dell'interessato, gli Enti possono disporre l'assegnazione di tecnologi o di primi tecnologi a profili, rispettivamente, di ricercatore e primo ricercatore e viceversa da questi ultimi profili a quelli di tecnologo o di primo tecnologo.
  2. L'assegnazione è disposta nei confronti del personale che ne faccia richiesta, con 5 anni di anzianità effettiva nel livello e profilo di appartenenza ed in possesso dei requisiti anche professionali propri del profilo e livello di destinazione.
  3. Il possesso dei requisiti di cui al comma 2 è accertato da apposite commissioni costituite dall'Ente e composte da esperti del settore in relazione alle specificità professionali sulla base di criteri generali oggetto di informazione alle OO.SS. rappresentative.