FIR CISL - CNR: TRASFORMAZIONE CONTRATTI DA TD A TI


Come sinteticamente esposto nel Comunicato FIR CISL del 28 gennaio u.s. (http://www.fircisl.it/attachments/article/705/CNR_Comunicato_al_Personal...) l’Ordinanza della Corte di Giustizia Europea del 12.1.2.2013 che aprirebbe uno spiraglio sulla possibilità di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, laddove sussistano condizioni di abuso da parte del datore di lavoro pubblico nel ripetuto rinnovo dei contratti a tempo determinato.
L’ordinamento italiano prevede, infatti, per le Pubbliche Amministrazioni la possibilità di avvalersi di forme di lavoro flessibile, ivi compresi i contratti a tempo determinato, per rispondere ad esigenze temporanee e eccezionali. La violazione delle disposizioni in materia non può comportare – e così è stato fino ad oggi – la costituzione di rapporti di
lavoro a tempo indeterminato con le medesime Amministrazioni. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione della normativa in essere.
L’Ordinanza della Corte di Giustizia Europea riguarda l’interpretazione della clausola 5 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla Direttiva europea 1999/70/CE del 28 giugno 1999.
In estrema sintesi, laddove sussista l’utilizzo abusivo da parte di un datore di lavoro pubblico di una sequenza di contratti a tempo determinato, l’Ordinanza precisa che l’Accordo quadro osta ai provvedimenti della normativa nazionale, che prevedono soltanto il diritto al risarcimento del danno che l’interessato reputi di avere sofferto restando esclusa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Ciò, in particolare, nel caso in cui l’obbligo di provare il danno subito ricada sul lavoratore ed abbia l’effetto di rendere praticamente impossibile, o comunque eccessivamente difficile, l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento dell’Unione Europea. Spetta al Giudice valutare in che misura le disposizioni dell’ordinamento nazionale volte a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato siano conformi ai principi dell’Unione Europea.
E’ opinione della FIR CISL che l’avvio di azioni legali debba essere valutato con estrema cautela data, in primo luogo, l’assenza di una giurisprudenza sull’argomento alla luce della citata Ordinanza che interviene nel quadro giuridico di riferimento solo da pochi giorni.
Al riguardo sottolineiamo che per le prime sentenze in materia occorrerà attendere almeno un anno, cosa che consente l’avvio di ogni eventuale successiva azione con una certa tranquillità.
Vi è un altro punto sul quale è necessario porre la dovuta attenzione. L’Ordinanza prevede che nel caso di un ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato si deve poter applicare una misura che presenti garanzie effettive ed equivalenti di tutela dei lavoratori, al fine di sanzionare debitamente tale abuso ed eliminare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione. Gli Stati membri devono adottare tutte le disposizioni necessarie per essere sempre in grado di garantire i risultati prescritti dalla Direttiva Europea 1999/70/CE (art. 2 comma 1).
Se abbiamo compreso bene, laddove la normativa non esista o risulti inadeguata, l’Ordinanza rimanda a una specifica norma di Legge per quantificare il danno subito dal lavoratore che abbia visto impropriamente mantenuta la propria posizione lavorativa attraverso una successione di contratti a tempo determinato.
Al momento una norma di legge in linea con la Direttiva Europea non esiste e non è possibile ipotizzare che la liquidazione del danno possa essere necessariamente riconosciuta attraverso la trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato.
Ribadiamo, quindi, la nostra cautela per non esporre in prima persona gli interessati, che rappresentano, tra l’altro, la fascia di Personale contrattualmente più debole e per non compromettere i rinnovi previsti fino al 31.12.2016 dall’accordo sottoscritto dalle OO.SS. con l’Amministrazione.
Confermando che per gli iscritti FIR CISL l’assistenza legale è gratuita, riteniamo allo stato sufficiente la presentazione di un Atto di diffida e messa in mora per l’interruzione dei termini per la prescrizione.
Le Strutture regionali e le SAS FIR CISL, in raccordo con la Segreteria nazionale per l’inoltro all’Amministrazione CNR, sono a disposizione degli interessati per la compilazione e la raccolta degli Atti in duplice copia, che dovranno essere firmati in
originale e accompagnati dalla fotocopia del documento d’identità anch’essa firmata.

Roma, 30 gennaio 2014
p. La Segreteria nazionale
Marcello Leoni